Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32210 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2018, (ud. 10/07/2018, dep. 12/12/2018), n.32210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8136-2018 proposto da:

A.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITO ARTALE 6,

presso lo studio dell’avvocato DONATO TOMA, rappresentato e difeso

dall’avvocato FILIPPO LUPO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE D’APPELLO

DI BOLOGNA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1974/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 04/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott. ALDO ANGELO

DOLMETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

1.- Il cittadino ghanese signor A.Y. ha presentato domanda di protezione internazionale davanti alla Commissione Territoriale di Torino.

Ha dichiarato di essere stato ingiustamente accusato di un furto di cavi elettrici di proprietà dello Stato e di essere fuggito dal proprio Paese di origine per il timore in un’ingiusta condanna, passibile anche di ergastolo.

La Commissione Territoriale ha ritenuto non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di una delle forme di protezione ammesse. Allo stesso risultato è giunto, poi, il Tribunale di Bologna con ordinanza del 17 maggio 2016.

Con sentenza depositata il 4 settembre 2017, la Corte di Appello di Bologna ha rigettato l’appello presentato dal cittadino ghanese.

La Corte territoriale ha rilevato, in particolare, che A.Y. si era “determinato a lasciare il proprio paese di origine per fuggire il procedimento penale a proprio carico”; che il titolo del reato ascrittogli prevede – secondo l’ordinamento vigente nel Ghana – la pena della reclusione non superiore ad anni 10, non già dell’ergastolo, come per contro affermato dal ricorrente; che la vigente sanzione “non è in contrasto con l’art. 27 Cost.”; che, di conseguenza, nella specie “difettano i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 ss. e art. 14 ss. “.

2.- Contro tale decreto è insorto Yussif A., con ricorso affidato a tre motivi di cassazione.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

3.1.- Il primo motivo di ricorso denunzia la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4.

Quella espressa dalla Corte bolognese è – così assume il ricorrente – “una motivazione meramente apparente”: il percorso motivazionale adottato consta di “un insieme di asserzioni apodittiche, tutt’altro che motivate”. “In sole 21 righe il giudice del gravame ha liquidato una questione particolarmente complessa”.

3.2.- Il motivo è inammissibile.

Lo stesso, infatti, si limita a proporre delle osservazioni di semplice genere. Del resto, la concisione del testo motivazionale non è, di per sè stessa, indice di una qualche assenza dei relativi contenuti.

4.1.- Il secondo motivo di ricorso assume “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 ss. e art. 14 ss. “.

Ad avviso del ricorrente, la decisione della Corte bolognese si fonda sulla “circostanza a mente della quale, in Ghana, il furto aggravato non è punito con la pena di morte o con l’ergastolo” come affermato dal ricorrente. Tale “valutazione” – si riscontra – è “inconferente rispetto al tema sotteso alla questione di fatto e di diritto in disamina”.

4.2.- Il motivo è inammissibile.

In effetti, le censure svolte dal ricorrente non si confrontano con la ratio decidendi effettivamente adottata dalla sentenza. Che sta nella valutazione del rapporto tra il tipo di reato, che è in discussione, e la pena che, per la commissione dello stesso, risulta prevista dal sistema del Ghana; e che si condensa nel rilievo che, comunque, non si tratta di sproporzione tale da mettere in discussione il principio stabilito dall’art. 27 Cost.. Sì che nella specie non si rappresenta una “violazione grave dei diritti umani fondamentali”.

5.1- Il terzo motivo è intitolato “violazione o falsa applicazione della normativa sulla protezione umanitaria e sulla protezione umanitaria”.

Nel concreto il ricorrente rileva che la sentenza – non accordando la protezione sussidiaria – ha violato la norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e h), perchè questa disposizione “consente” tale protezione “a tutti quei cittadini extra-europei o apolidi che, pur non possedendo i requisiti per essere riconosciuti “rifugiati”, nel caso in cui facessero ritorno al Paese di provenienza correrebbero un rischio effettivo di subire un danno grave e, quindi, a causa di tale rischio, non vogliono avvalersi della protezione di tale Paese”.

5.2.- Il motivo non può essere accolto.

La norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 si limita a fornire la definizione della “persona ammissibile alla protezione sussidiaria”: per la concessione di tale misura di protezione occorrendo, altresì, la sussistenza, a livello di fattispecie concreta, di un “danno grave”, così come regolato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

6.- In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a mente del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA