Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3221 del 12/02/2014
Civile Sent. Sez. 2 Num. 3221 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso 28018-2007 proposto da:
BERTANZETTI OSCAR C.F.BRTSCR58L13E507I, rappresentato
e difeso da sè stesso, elettivamente domiciliato in
ROMA,
VIA DEI LANCIERI 13,
de-1-1-1,9A.Ly
presso lo- stu4i
BERSANI BRUNO;
– ricorrente contro
2014
5
hL LECCO,
COND DI LECCO VIA PETRARCA
DELL’AMM.RE P.T.
•••
– P.I.02342900137,
IN PERSONA
•
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo
studio
é
dell’avvocato
PANARITI
BENITO,
che
lo
Data pubblicazione: 12/02/2014
rappresenta
e
difende
unitamente
all’avvocato
SANGREGORIO EUGENIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 982/2007 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 04/04/2007;
udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. CESARE
ANTONIO PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del primo e secondo motivo, l’accoglimento
del quarto, quinto e sesto motivo, l’assorbimento
degli altri motivi del ricorso.
.t
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
SVOLGIMENTODELPROCESSO
Con
citazione
in
data
1/2/2001
Oscar
l’avv.
Bertanzetti, in proprio e quale condomino, conveniva in
giudizio il Condominio di via Petrarca in Lecco e
impugnava la delibera condominale assunta in data
relazione ai motivi del ricorso)
l’illegittimità con
riferimento alla ripartizione delle spese relative al
riscaldamento, alla modifica delle tabelle millesimali
in ragione dell’intervenuto passaggio, nel riparto, di
un box di altro condomino da una scala ad un’altra e al
negato
rimborso
delle
spese
sostenute
per
il
rifacimento delle terrazze a livello di sua proprietà.
Il Condominio si costituiva chiedendo il rigetto
dell’impugnazione per infondatezza.
Il Tribunale di Lecco con sentenza del 18/4/2003
accoglieva l’impugnazione limitatamente al riparto
delle spese per il funzionamento dell’ascensore e per
la pulizia, smaltimento rifiuti e acqua e la rigettava
nel resto, compensando per quattro quinti le spese
processuali e condannando il Condominio al pagamento
del residuo quinto.
Bertanzetti appellava la sentenza riproponendo, tra
l’altro e sempre per quanto qui interessa, le censure
3
18/12/2000 deducendone (per quanto interessa in
sulla ripartizione delle spese di riscaldamento, sul
passaggio, nel riparto spese, di un box di altro
condomino da una scala ad un’altra e sul negato
rimborso, nella misura di 2/3 delle spese sostenute per
il rifacimento delle terrazze a livello di sua
titolo di ingiustificato arricchimento.
Il Condominio si costituiva, chiedeva il rigetto
dell’appello e, con appello incidentale, chiedeva la
condanna dell’attore all’integrale pagamento delle
spese del primo grado o, in subordine nella misura non
inferiore al 50%.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del
4/4/2007
rigettava l’appello principale e quello
incidentale e
condannava l’appellante al pagamento
delle spese del grado.
La Corte di appello, con riferimento alle censure
oggetto del presente ricorso principale, rilevava:
– che giustamente il primo giudice aveva ritenuto
l’inammissibilità della domanda proposta dall’attore
solo in comparsa conclusionale, con la quale non si
censurava più l’astratto criterio di ripartizione
utilizzato, ma la misura dei metri quadrati delle
superfici radianti;
proprietà, rimborso che assumeva dovuto quanto meno a
-
che, inoltre, in relazione alle precisazioni del
condominio, sarebbe stato onere dell’attore non solo
dedurre che la superficie radiante era diversa da
quella dichiarata, ma anche offrire la prova di quanto
affermato per sostenere la sua tesi, ossia che vi era
superfici radianti;
– che il giudice di primo grado aveva correttamente
motivato il rigetto dell’impugnazione della delibera
nella parte in cui assegnava a un box ad una scala
piuttosto che ad un’altra; la Corte distrettuale
osservava che nel motivo di impugnazione della delibera
non era stato neppure dedotto che la deliberazione
avesse inciso sulla sua quota millesimale e ciò ne
rendeva inammissibile l’impugnazione per difetto di
interesse; in ogni caso, il motivo andava rigettato
anche nel merito in quanto le tabelle millesimali e la
quota
millesimale
dell’attore
non
erano
state
modificate con la deliberazione che non aveva avuto ad
oggetto alcun mutamento delle tabelle, ma solo la
ricollocazione meramente formale del box sotto la scala
B piuttosto che sotto la scala A;
–
che
doveva
essere
semplicemente
corretta
la
motivazione della sentenza di primo grado nella parte
5
stato un mutamento, da parte dei condomini, delle
in cui rigettava la richiesta di rimborso dei due terzi
della spesa, sostenuta nel 1995, per il rifacimento
della terrazza a livello di proprietà dell’attore
perché non doveva essere applicato l’art. 1134 c.c. e
perché alla fattispecie avrebbe astrattamente potuto
applicarsi l’art. 1126 c.c. se le spese avessero
riguardato
opere
di
copertura,
almeno parziale,
dell’edificio;
– che tuttavia l’obbligo di contribuzione dei condomini
all’utilitas che gli stessi
doveva intendersi limitato
ne traevano ed entro tali limiti sorgeva l’obbligo
contributivo con i connessi poteri deliberativi
che
dell’assemblea
riparazione,
restavano
ricostruzione
e
circoscritti
sostituzione
alla
degli
elementi strutturali del lastrico che fossero
inscindibilmente connessi alla funzione di copertura e
quindi solo i condomini che usufruiscono dell’utilità
sono tenuti a contribuire per tutto quanto non serva
all’utilità comune, ma a soddisfare diverse utilità del
lastrico o di quelle parti che di esso siano di uso
esclusivo;
– che né dai documenti prodotti, né dai capitoli di
prova
risultava
che
le
spese
6
concernessero
la
non era rilevante che le spese non fossero urgenti
riparazione, ricostruzione e sostituzione di elementi
strutturali dei balconi inscindibilmente connesse con
la loro funzione di copertura e, al contrario,
risultavano riguardare la sola pavimentazione con
relativi materiali e finiture restando dunque
fungenti da copertura di piani sottostanti sono a
carico del proprietario del piano superiore se
concernono lavori inerenti la copertura del pavimento;
i lavori, in altri termini, non riguardavano la parte
sottostante i balconi fungente da soffitto di quelli
sottostanti, essendo invece dirette a soddisfare
esigenze dell’appartamento e relativi balconi di
proprietà e ad assolvere oneri manutentivi in funzione
dell’uso esclusivo del proprietario;
– che neppure poteva essere accolta la domanda di
ingiustificato arricchimento perché, per le
considerazioni sopra svolte (in tema di mancanza di
utilitas)
era da escludersi un arricchimento, infine,
perché dall’ammaloramento dei balconi di esclusiva
proprietà poteva sorgere un rischio di infiltrazioni a
danno di altri condomini così che veniva a mancare il
presupposto stesso dell’arricchimento senza giusta
causa, trattandosi di spesa sostenuta in adempimento
applicabile l’art. 1125 c.c. a norma del quale le opere
dell’obbligo del proprietario di mantenere la cosa
propria in condizioni di non arrecare danni a terzi.
Oscar Bertanzetti propone ricorso affidato a dieci
motivi; resiste con controricorso il condominio che ha
depositato delibera autorizzativa.
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la
violazione degli artt. 112, 115, 116, 163 nn. 3 e 4,
167, 183 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.
Il ricorrente, formulando il corrispondente quesito di
diritto ex art. 366 bis c.p.c., ora abrogato, ma
temporis,
sostiene di
avere
applicabile
ratione
contestato,
per la ripartizione delle spese di
riscaldamento, l’utilizzo di coefficienti di cui
l’assemblea non era in grado di spiegare la provenienza
e la formazione, né i criteri utilizzati per la loro
determinazione e che pertanto questa contestazione
doveva intendersi rivolta contro ogni elemento
costitutivo della ripartizione delle spese e dunque non
solo contro il criterio astratto utilizzato, bensì, una
volta determinato il criterio astratto, anche avverso
il procedimento di verifica, misura e calcolo dei
coefficienti da utilizzare, (nella specie i metri
8
Motivi della decisione
quadri radianti), nonché avverso le modalità e il tempo
in cui detti coefficienti sono stati approvati.
1.1 Il motivo è infondato.
La Corte di appello ha rilevato che con la citazione
“risulta sconosciuto il
criterio utilizzato per il riparto delle spese di
riscaldamento. L’assemblea ha utilizzato dei
coefficienti (30,58 per la proprietà dell’attore) di
cui
non è in grado di spiegare la provenienza e la
formazione, né i criteri utilizzati per la loro
determinazione”.
La Corte di Appello, interpretando la domanda, ha
inoltre rilevato:
– che con la citazione era stato contestato il criterio
astratto di ripartizione delle spese di riscaldamento e
che solo con la comparsa conclusionale era stata
contestata la misura dei metri quadri delle superfici
radianti;
che la censura si riferiva in effetti allo
sconosciuto criterio di riparto
(così testualmente
nella citazione) senza nessun accenno alla superficie
radiante, cui non facevano riferimento nemmeno i
capitoli di prova formulati nell’atto e neppure quelli
formulati nella memoria istruttoria, nonostante il
9
l’attore aveva dedotto che
Condominio
ne
avesse
fornita
indicazione
nel
costituirsi.
In altra parte della motivazione ha altresì rilevato
che, a fronte delle chiare precisazioni deduttive
dovuto tempestivamente controdedurre e chiedere la
prova che la superficie radiante fosse diversa da
quella indicata dal condominio.
Osserva questa Corte:
–
che ogni motivo di impugnazione di delibera
condominiale si risolve in un titolo autonomo e quindi
in una domanda autonoma;
–
che l’interpretazione della domanda compiuta dal
giudice d’appello costituisce accertamento di merito,
che può essere sindacato unicamente ai sensi dell’art.
360 n. 5 c.p.c., per vizio di motivazione, a meno che
non coinvolga situazioni di fatto rilevanti ai fini
dell’accertamento di un vizio processale;
–
che nell’indagine diretta all’individuazione del
contenuto e della portata delle domande sottoposte alla
sua cognizione il giudice non è tenuto ad uniformarsi
al tenore letterale degli atti dovendo aver riguardo al
contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come
fornite sul punto dal Condominio, l’attore avrebbe
desumibile dalla natura delle vicende dedotte e
rappresentate dalla parte istante;
– che, tuttavia, secondo la Corte di Appello, il fatto
costitutivo della pretesa costituito dalla mancata
corrispondenza della superficie radiante considerata
condomini alle proprie unità radianti era stato
prospettato solo con la comparsa conclusionale.
Sulla base di tali premesse occorre concludere che la
domanda, come formulata in comparsa conclusionale
(esaminata da questa Corte,
insieme all’atto di
citazione, in considerazione della natura processuale
del vizio dedotto) è stata correttamente qualificata
dai giudici del primo e del secondo grado domanda nuova
in quanto coinvolgente elementi di fatto del tutto
nuovi rispetto alla generica deduzione, contenuta in
citazione, secondo la
quale”risulta sconosciuto il
criterio utilizzato per il riparto delle spese di
riscaldamento.
L’assemblea
ha
utilizzato
del
coefficienti (30,58 per la proprietà dell’attore) di
cui non è in grado di spiegare la provenienza e la
formazione, né i criteri utilizzati per la loro
determinazione”.
nel calcolo dovuta al mutamento apportato dai singoli
La nuova censura, infatti, rendeva necessaria una
specifica attività istruttoria, mai richiesta né con la
citazione né nel corso di causa e solo per la prima
volta con la comparsa conclusionale, quando ormai ogni
attività istruttoria era preclusa.
che l’attore non aveva neppure dedotto e domandato di
provare che la superficie radiante di sua pertinenza
fosse diversa da quella indicata dal condominio e che
era rimasto indimostrato l’assunto secondo il quale vi
sarebbe stato un mutamento delle superfici radianti
apportato dai singoli condomini; ciò conferma che il
tema di indagine non era stato neppure proposto.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la
violazione degli artt. 1123 e 2697 c.c.
Il ricorrente, formulando il corrispondente quesito di
diritto ex art. 366 bis c.p.c., chiede se, proposta
impugnazione di una delibera condominiale con la quale
si contestino i criteri di ripartizione di una spesa
(nella specie, spese di riscaldamento) l’onere di
provare
tutti
gli
elementi
costitutivi
della
ripartizione effettuata (criterio utilizzato,
determinazione delle misure – coefficienti, millesimi,
ecc approvazione degli stessi a carico del
12
Va aggiunto che la Corte di Appello ha anche rilevato
Condominio in quanto creditore della somma nei
confronti del singolo condomino e che quindi non basta
un semplice riferimento alle tabelle sempre utilizzate.
2.1 Il motivo è assorbito dal rigetto del primo motivo:
delibera condominiale per mancata prova della misura
dei metri quadrati delle superfici radianti era domanda
nuova e quindi inammissibile e che non erano neppure
indicati, dall’attore, in quali esatti termini si fosse
in suo danno, non rileva
consumata la violazione
stabilire su chi incombesse la prova del credito del
condominio, posto che il credito del Condominio è stato
correttamente accertato in relazione al criterio
astratto di ripartizione (sulla base delle superfici
radianti) e non poteva essere accertato diversamente e
sul presupposto, meramente ipotizzato, che le stesse
fossero state modificate o non correttamente rilevate,
perché la relativa domanda non era stata proposta.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la
violazione degli artt. 1118, 1123, 1135, 1136 c.c. e
degli artt. 68-69 disp. att. c.p.c. e sostiene che
sarebbe
illegittima
modifica
la
delle
tabelle
millesimali attuata con l’esclusione del box del
condomino Cattaneo dalla partecipazione alle spese
13
stabilito che la domanda diretta all’annullamento della
della scala A perché il box non veniva più considerato
ai fini della ripartizione delle spese della scala A,
ma veniva considerato per la ripartizione delle spese
(che assume di importo inferiore) della scala B; questa
deliberata all’unanimità e avrebbe alterato la
precedente ripartizione delle spese della scala A,
superiori a quelle della scala B.
Il ricorrente sostiene ancora che il suo appartamento
concorre, quanto alle spese della scala A, per un
importo maggiore per effetto dello scorporo del box e
rileva che gli altri box non avevano millesimi separati
da quelli degli appartamenti; il risultato finale
sarebbe che un appartamento della scala A), in
conseguenza dello scorporo, si troverebbe ad avere meno
millesimi con incidenza sulle spese di acqua e
(che il condominio controricorrente ha
AA)„\At-ck te,
13
del
pag.
l’anno:
v.
1,83
calcola -LO-1, in euro
ascensore
controricorso).
Il ricorrente, formulando il quesito di diritto ex art.
366 bis c.p.c. chiede se le tabelle millesimali
contrattuali contenute nei singoli atti di vendita
predisposti dal costruttore possano essere modificate
soltanto con l’unanime consenso di tutti i condomini
14
Q.
modifica, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere
oppure solo ai sensi dell’art. 69
disp. att. c.p.c.
nei casi ivi previsti e se è da ritenersi illegittima
la divisione, operata unilateralmente da un condomino
della propria unità immobiliare, in due distinte
cedendone una in proprietà a terzi e suddividendo i
delibera dell’assemblea che ratifica a maggioranza
semplice il comportamento del detto condomino facendo
partecipare al voto un condomino in più di quelli
contrattualmente previsti, alterando il numero dei
partecipanti e le maggioranze assembleari, modificando
l’originaria partecipazione alle spese dell’unità
scissa e spostando la nuova unità da una scala
all’altra, alterando la suddivisione delle spese di cui
all’art. 1123 comma 3 c.c..
3.1 Il motivo
infondato con riferimento alle
violazioni di legge contestate.
Infatti:
– l’art. 1118 c.c., che stabilisce i diritti dei
partecipanti sulle cose comuni, non rileva nella
presente fattispecie nella quale il ricorrente si duole
di un asserito maggiore esborso per spese condominiali;
– non sono violati gli artt. 1135, 1136 c.c., 68 e 69
disp. att. c.p.c. perché, quand’anche si volesse
15
millesimi originari in due parti e se è illegittima la
attribuire ad una delibera che si limita a regolare in
modo diverso i criteri di ripartizione delle spese
generali, la natura di delibera di modifica dei
millesimi, la delibera comunque non doveva essere
approvata all’unanimità, ma a semplice maggioranza
tabelle millesimali, come quello di revisione delle
stesse, non ha natura negoziale; ne consegue che la
revisione delle tabelle (ancorchè di origine
contrattuale) non deve essere approvata con il consenso
unanime dei condomini (come infondatamente sostiene il
ricorrente a pagina 13 del ricorso, richiamando la sua
iniziale citazione), essendo sufficiente la maggioranza
qualificata di cui all’art. 1136, secondo comma (Cass.
S.U. 9/8/2010 n. 18477);
– non è violato l’art. 1123 c.c.: la norma non regola
le concrete modalità di determinazione dei millesimi,
ma si limita a stabilire che essi devono essere
espressione del valore di ogni piano o porzione di
piano; il terzo comma si limita a stabilire che nel
caso di edificio con più scale le spese per la
manutenzione delle scale sono ripartite tra il gruppo
dei condomini che ne trae utilità e non risulta che
tale criterio sia stato violato.
16
perché nel condominio, l’atto di approvazione delle
La cosiddetta scissione del box dall’appartamento era
stata censurata non già in quanto in sè illegittima (e
comunque lo scopro poro non è di per sé illegittimo),
ma in quanto aveva comportato un diverso criterio di
sono ravvisabili le violazioni di legge denunciate nel
motivo, al quesito occorre rispendere nel senso che la
delibera è legittima anche se approvata a maggioranza
semplice.
4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la
violazione degli artt. 112, 115, 116, 167, 183 c.p.c. e
dell’art. 2697 c.c.
Il ricorrente sostiene:
– che la Corte di Appello avrebbe fatto erronea
applicazione delle norme in materia di prove e del
principio di non contestazione secondo il quale,
dedotto un fatto dell’attore, lo stesso è da ritenersi
pacifico e non bisognoso di prova quando la parte non
lo abbia confutato in modo specifico, avendo l’attore
assolto il proprio onere probatorio a seguito del
comportamento di non contestazione serbato dal
convenuto così che il giudice avrebbe dovuto astenersi
da qualsiasi controllo probatorio del fatto non
contestato;
17
ripartizione delle spese e pertanto, premesso che non
- che non era contestato che le terrazze fungessero da
copertura dell’edificio e non era stata contestata la
documentazione prodotta; il giudice di appello non
poteva prescindere dalla mancata contestazione.
formulando il quesito di diritto,
chiede:
–
se quando l’attore alleghi un fatto preciso e
produca
documenti che lo comprovano è onere del
convenuto contestare detto fatto in modo specifico e
preciso nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza
ritenersi tale fatto pacifico e l’attore non più
gravato dal relativo onere probatorio;
– se viola
l’art. 116 c.p.c. la sentenza che afferma
che l’attore non ha dato prova del proprio diritto né
con i documenti prodotti né con le prove testimoniali,
mentre sia quei documenti sia le dichiarazioni rese dai
testi dimostrano il contrario.
4.1 Il motivo è infondato in quanto alla semplice
affermazione dell’attore che erano presenti
“infiltrazioni visibili sul soffitto del terrazzo
sottostante di proprietà Bolis/Sacchi i quali più volte
si erano lamentati nel confronti dei proprietari del
piano soprastante”
(v. pag 27 del ricorso) e circa il
fatto di avere prodotto documentazione comprovante le
18
Il ricorrente,
opere e le spese il Condominio reagiva contestando che
le opere (eseguite nella proprietà dell’attore) per le
quali si richiedeva il concorso nelle spese avessero
utilità per il condominio e questo era appunto il
decidendum
thema
della causa poi affrontato dalla Corte di
le spese rivestissero utilità quanto alla funzione di
copertura dell’edificio.
Questa ratio decidendi comporta anche l’irrilevanza del
secondo
profilo
di
censura,
alla
relativo
documentazione degli interventi eseguiti in quanto non
è contestato dalla Corte di appello che gli interventi
documentati fossero stati effettivamente eseguiti, ma è
stato ritenuto che non vi fosse prova che gli stessi
riguardassero elementi strutturali inscindibilmente
connessi
con
la
funzione
di
copertura
perché
costituivano, sostanzialmente, lavori di pavimentazione
del
balcone
mirati
ad
assolvere
obblighi
di
manutenzione di interesse esclusivo del proprietario.
5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce il vizio
di motivazione in relazione agli artt. 116, 167, 183
c.p.c. e con riferimento al mancato esame degli
elementi probatori indicati nel quarto motivo e alla
19
appello, rilevando che l’attore non aveva provato che
mancata
applicazione
del
di
principio
non
contestazione.
5.1 Il motivo deve essere rigettato per le stesse
ragioni poste a fondamento del rigetto del quarto
motivo dalle quali risulta che la Corte di appello ha
6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce la
violazione
dell’art.
1126
c.c.
per
il
mancato
riconoscimento del diritto al rimborso delle spese
sostenute per il rifacimento delle terrazze a livello e
che assume dovute proprio in applicazione dell’art.
1126 c.c. senza che sia possibile distinguere tra spese
a carico del condominio e spese a carico del
proprietario esclusivo.
Il ricorrente, formulando il quesito di diritto, chiede
se, nei casi di riparazione o ricostruzione di una
terrazza a livello, ai fini del riparto delle spese si
applichi l’art. 1126 e non l’art. 1125 c.c. e se dette
spese comprendano il rifacimento della soletta,
dell’impermeabilizzazione, della pavimentazione, la
demolizione della copertura esistente con smaltimento
dei relativi detriti, il trasporto dei materiali e, in
genere e in genere tutte le spese siano esse di natura
20
sufficientemente motivato la propria decisione.
ordinaria o straordinaria attinenti alla funzione di
copertura.
6.1 La Corte di appello ha rilevato, richiamando la
documentazione fotografica prodotta, che le opere
costituenti la mera continuazione all’esterno
dell’appartamento dell’attore i quali avevano una
funzione, meramente sussidiaria, di copertura dei
balconi sottostanti e non di copertura
dell’appartamento sottostante; tuttavia, dai documenti
e dai capitoli di prova non risultava che le spese
concernessero riparazione, ricostruzione e sostituzione
di elementi strutturali inscindibilmente connesse alla
funzione di copertura, costituendo, invece lavori di
pavimentazione.
Trattasi quindi di un apprezzamento di fatto che
motivatamente esclude la finalizzazione delle opere
alla funzione di copertura e questa
ratio decidendi
è
coerente con la norma (art. 1126 c.c.) che si assume
violata; la circostanza, di mero fatto, che la guaina
possa essere stata in parte o in tutto sostituita come
inevitabile conseguenza dei lavori di pavimentazione,
non rileva.
21
riguardavano balconi con ringhiera di protezione
7. Con il settimo motivo il ricorrente deduce la
violazione degli artt. 2041, 2042, 2051 e 1126 c.c.
Il ricorrente sostiene di non essere l’unico soggetto
tenuto alla manutenzione del proprio bene in modo da
non arrecare danni a terzi, ma che anche il Condominio
copertura del condominio non provocasse danni a terzi e
che pertanto anche tutti i condomini erano tenuti alla
manutenzione per impedire che la copertura potesse
arrecare danni alle proprietà individuali.
Il ricorrente, formulando il quesito di diritto,
premesso che la terrazza a livello anche se di
proprietà esclusiva del singolo condomino, assolve la
funzione di copertura degli appartamenti sottostanti,
chiede se ne consegua che a norma dell’art. 1126 c.c.
tutti i condomini la cui terrazza funge da copertura,
siano tenuti alla manutenzione e pertanto dei danni
cagionati
all’appartamento
sottostante
per
le
infiltrazioni di acqua provenienti della terrazza
deteriorata debbano rispondere tutti i condomini
secondo i criteri di spesa stabiliti dall’art. 1126.
7.1 Il motivo è infondato in quanto muove dal
presupposto,
negato motivatamente dalla Corte di
appello (che ne rileva la
22
finalizzazione ad un
era tenuto ad evitare che l’ammaloramento della
esclusivo interesse del proprietario), che le opere
avessero incidenza sulla funzione di copertura del bene
condominiale e pertanto resta escluso l’arricchimento.
8. Con l’ottavo motivo il ricorrente deduce la
violazione degli artt. 1110, 1126, 1134 e 1135 c.c. e
lo fossero state, avendole egli eseguite non sulla cosa
comune, ma sulla cosa di sua proprietà, benché di
utilità per la cosa comune, non avrebbe avuto necessità
di alcuna autorizzazione.
Formulando il quesito di diritto chiede se
nel
condominio sia o meno applicabile l’art. 1134 c.c. alla
terrazze a livello non costituendo parti comuni, ma
solo utilità comuni e se integra il requisito
dell’urgenza il rifacimento delle terrazze definite
dall’amministratore in pessime condizioni con
ristagni e infiltrazioni sulla proprietà sottostante,
posto che il proprietario ha l’obbligo di provvedere
quale custode ad eliminare le caratteristiche dannose
del bene comune e se la delibera con la quale
l’assemblea approva il rifacimento della copertura del
condominio costituita in parte da tetto a falde e in
parte
da terrazze di proprietà esclusiva debba
intendersi come approvativa
23
anche del rifacimento
sostiene che le opere erano urgenti e che, anche se non
delle terrazze in assenza
di contraria volontà
dell’assemblea.
8.
L’art. 1134 c.c. stabilisce che il diritto al
rimborso compete al condomino che abbia sostenuto spese
per la cosa comune e non sulla cosa comune e pertanto
avuto sulla cosa comune indipendentemente che la stessa
sia stata sostenuta sulla cosa di sua proprietà e
siccome, per le ragioni sopra evidenziate è stato
motivatamente escluso dalla Corte di appello l’utilità
per la cosa comune, il motivo, in larga misura fondato
su questioni di mero fatto sulle quali si è pronunciata
la Corte di Appello escludendo proprio che fossero
provate le affermazioni dell’odierno ricorrente, resta
assorbito dal rigetto dei motivi precedenti.
9.
Con il nono motivo il ricorrente deduce la
violazione degli artt. 2041, 2042 e 1134 c.c.
Il ricorrente sostiene che se non poteva
ab origine
chiedere il rimborso doveva essergli riconosciuta
l’azione di arricchimento e di conseguenza l’azione era
ammissibile e formulando il quesito chiede se l’azione
ex art. 2041 c.c. spetti al condomino che abbia
eseguito opere su parti destinate ad una
utilitas
comune ancorchè di proprietà esclusiva, quando venga
24
sorge solo in funzione dell’utilità che la spesa abbia
•
respinta l’azione di rimborso ex art. 1134 c.c. per
difetto dei requisiti di autorizzazione e urgenza.
9.1 Il motivo è inammissibile in quanto estraneo alla
ratio decidendi
della sentenza impugnata, secondo la
quale le spese non avevano avuto utilità per il
10. Con il decimo motivo il ricorrente deduce omessa
pronuncia ed error in procedendo in relazione alla
liquidazione delle spese processuali operata dal
giudice del primo grado.
Il ricorrente sostiene di avere censurato la sentenza
di primo grado in ordine alla parziale compensazione
delle spese e alla liquidazione dei compensi, liquidati
in misura ridotta rispetto alla nota spese e con
liquidazione cumulativa di diritti e onorari.
10.1 Il motivo è infondato quanto all’omessa pronuncia
sulla parziale compensazione delle spese.
Infatti la Corte di Appello (v. pagg. 21 e
22
della
sentenza di appello), con riferimento all’appello
incidentale del Condominio, ma con statuizione che
assorbe anche la censura del Bertanzetti, ha
espressamente preso in esame la sentenza appellata
sotto il profilo della compensazione delle spese
valutando come corretta la parziale compensazione e non
25
condominio.
n ecessaria una rigorosa proporzione rapportata al
numero delle domande o capi della domanda accolti, con
l’unico limite per cui il carico delle spese non può
gravare sulla parte totalmente vittoriosa.
liquidazione cumulativa il motivo è inammissibile per
genericità della denuncia della violazione della
tariffa in quanto non riporta il contenuto della nota
. Cass. 27/3/2013 n. 7654 Ord.); va aggiunto, per
completezza, che neppure nelle conclusioni dell’atto di
appello (come correttamente riportate nell’epigrafe
della sentenza) si faceva riferimento all’ammontare
della liquidazione di onorari diritti e spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Bertanzetti
Oscar a pagare al Condominio Petrarca di Lecco le spese
di questo giudizio di cassazione che liquida in euro
2 .500,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Così deciso in Roma, 1’8/1/2014.
Si attesta la registrazione presso
l’Agenzia della,EigTte di Rorna 2
serie 41. al n olegA7i
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……..
IL FUNZIO
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;Il Consigliere estensore.
Il Presidente.
(dr. Massimo Oddo).
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DEPOSITATOINCANCELLERIA
Roma,
1 2 FEb. 2014
con riferimento alla riduzione della nota spese e alla