Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3221 del 09/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 3221 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TORRICE AMELIA

SENTENZA

sul ricorso 25650-2012 proposto da:
ORILIA

MATTEO

RLOMTT44B20H703S,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso
lo studio degli avvocati ENRICO SOPRANO e ANNA
POLITO, che lo rappresentano e difendono giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2017

contro

4222

MINISTERO DELL’

ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F.

80415740580;
– intimato –

Data pubblicazione: 09/02/2018

avverso

la

sentenza n.

1206/2012

della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/04/2012 r.g.n.
2210/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA’, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
udito l’Avvocato LEONARDO SAGNIBENE per delega
verbale Avvocato ANNA POLITOk

TORRICE;

N.R.G. 25650 2012

Fatto e Motivi

1.

La Corte di Appello di Napoli con la sentenza indicata in epigrafe ha dichiarato

l’inammissibilità del ricorso proposto da Orilia Matteo per la revocazione della
sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 8214 in data 7.12.210.
La Corte territoriale ha ritenuto che l’errore denunciato dall’Orilia – erronea

dichiarazione della contumacia e mancata considerazione delle difese spiegate – non
aveva carattere decisivo perchè non aveva condizionato la conoscenza dei dati fattuali
su cui si fondava la domanda.
3.

Avverso questa sentenza Matteo Orilia ha proposto ricorso per cassazione

affidato a tre motivi. Il Ministero non ha svolto alcuna attività difensiva.
Esame dei motivi
4.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.

1 n. 5 c.p.c,

violazione e falsa applicazione dell’art. dell’art. 395 n. 4 c.p.c. e omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Assume che
che la mancata valutazione degli atti di causa depositati da esso Orilia nel giudizio di
appello aveva determinato l’esito sfavorevole della lite.
5.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 e n.

5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. dell’art. 395 n. 4 c.p.c. e omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Assume che l’erronea dichiarazione di contumacia non poteva che essere fatta valere
ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.
6.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.,

violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del D. Lgs. n. 29 del 1993 come modificato
dall’art. 10 del D. Igs n. 387 del 1998 e chiede che questa Corte, ai sensi dell’art. 384
c.2. c.p.c., decida nel merito la causa dichiarando fondata la sua domanda.
Esame dei motivi
1.

Il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente, sono

inammissibili.
2.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. 6038/2016, Cass.

3935/2009) che, a norma dell’art. 395, primo coma, n. 4 c.p.c., il nesso causale tra
errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di
essenzialità e decisività dell’errore revocatorio, non è un nesso di causalità storica, ma
i

2.

N.R.G. 25650 2012

di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore
del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera
diversa ove non avesse commesso l’errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione
della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell’errore, per necessità
logico-giuridica.
La Corte territoriale, con argomentazioni motivazionali puntuali, chiare e lineari,

ha escluso la decisività dell’errore denunciato dall’Orilia spiegando che la decisione
della causa in mancanza dell’errore denunciato non avrebbe potuto essere diversa.
4.

L’affermazione sulla non decisività dell’errore non è stata oggetto di censure

idonee a scalfirla, essendosi il ricorrente limitato a dedurre in via generica che la
mancata valutazione di tutti gli atti di causa avrebbe invece determinato un esito
diverso della controversia nel giudizio di appello.
5.

Il terzo motivo è inammissibile perchè non contiene alcuna censura nei

confronti della sentenza impugnata ma si risolve nella richiesta di una pronuncia sul
merito della causa.
6.

Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile.

7.

Non v’è spazio per pronuncia sulle spese in quanto il Ministero delle Finanze non

ha svolto alcuna difesa nel presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2017

3.

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