Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32201 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 12/12/2018), n.32201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19287-2017 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

7, presso lo studio dell’avvocato MARIO PERONE, rappresentato e

difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

VENERANDA NAZZARO;

– controricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 163/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

l’avv. Pietro G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli M.R. e R.G. chiedendo declaratoria di inefficacia di trasferimento immobiliare. I convenuti furono dichiarati contumaci. Il Tribunale adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza propose appello M.R.. Con sentenza di data 19 gennaio 2017 la Corte d’appello di Napoli accolse l’appello, dichiarando nulla la sentenza di primo grado e rimettendo la causa innanzi al Tribunale.

Osservò la corte territoriale che la notifica dell’atto di citazione di primo grado ai sensi dell’art. 140 c.p.c. nei confronti di M.R. era nulla perchè “la cartolina attestante l’avvenuta ricezione dell’atto di citazione (ancorchè per compiuta giacenza) non si appalesa completata in ordine alle modalità della mancata consegna del plico a domicilio (non risulta barrata infatti alcuna delle caselle all’uopo predisposte nella cartolina) e comunque nemmeno sottoscritta dall’addetto della notificazione”.

Ha proposto ricorso per cassazione l’avv. G.P. sulla base di un motivo e resiste con controricorso M.R.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 149 c.p.c.., della L. n. 890 del 1982, art. 8, ai sensi dell’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che gli adempimenti menzionati dalla decisione impugnata sarebbero stati esigibili nella diversa ipotesi di notifica a mezzo del servizio postale disciplinata dal combinato disposto dell’artt. 149 c.p.c., e della L. n. 890 del 1982, art. 8 (peraltro puntualmente eseguiti in sede di notifica a mezzo posta nei confronti dell’altro convenuto G.R.), ma non nella notifica nelle forme di cui all’art. 140, come avvenuto nel caso di specie, la quale è del tutto regolare.

Il motivo è manifestamente fondato. Nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non occorre che dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso l’ufficio comunale, che va allegato all’atto notificato, risulti precisamente documentata l’effettiva consegna della raccomandata, ovvero l’infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l’ufficio postale, nè, che, in definitiva, detto avviso contenga, a pena di nullità dell’intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell’avviso stesso (Cass. 27 febbraio 2012, n. 2959). Nella notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la raccomandata cosiddetta informativa, poichè non tiene luogo dell’atto da notificare, I ma contiene la semplice “notizia” del deposito dell’atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, sicchè occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (Cass. 18 dicembre 2014, n. 26864).

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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