Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32201 del 10/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 10/12/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 10/12/2019), n.32201
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angel – Maria –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26621/2015 R.G. proposto da:
Società Romatre s.n.c. di R.A., in persona del L.R.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Bussani e Claudio Berliri,
con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Alessandro
Farnese, 7;
– ricorrente –
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, n. 3431/15, depositata in data 21/7/2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 aprile 2019
dal Consigliere Adet Toni Novik.
Fatto
CONSIDERATO
che:
1. la CTR della Lombardia rigettava il gravame interposto dalla società Romatre SNC di R.A. e C. avverso la sentenza della CTP di Lecco che aveva rigettato il ricorso della stessa contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) di rettifica in aumento del reddito di impresa per l’anno 2008, con conseguente maggiore imposta e sanzione;
2. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la società affidato a quattro motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con atto di costituzione.
Diritto
RITENUTO
che:
3. con successiva memoria la società, ha depositato istanza, con la relativa documentazione, di sospensione del giudizio ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con la L. 21 giugno 2017, n. 96, (GU 23 giugno 2017, n. 144), allegando di aver proposto adesione alla definizione agevolata del presente giudizio nei termini previsti dalla legge e chiedendo la sospensione della controversia;
4. con nota dat. 21 maggio 2018 la difesa erariale ha dato atto della regolare definizione della controversia da parte di Romatre snc con il pagamento a tal fine previsto ed ha chiesto, a sua volta, di dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese;
5. va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere sul rapporto tributario controverso (cfr., recentemente, Sez. 6, 3 ottobre 2018, n. 24083) con compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti, trattandosi di definizione agevolata in pendenza di giudizio di legittimità (Sez. 5, 27 aprile 2018, n. 10198).
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019