Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32200 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 12/12/2018), n.32200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18571-2017 proposto da:

V.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 18,

presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA RAGO, rappresentato e difeso

dall’avvocato PASQUALE LAMONICA;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 85, presso

lo studio dell’avvocato DONATELLA MAZZA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE FAVALE;

– controricorrente –

contro

ALBETON SRL, S.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 67/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 03/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

V.D. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Potenza S.D. e Albeton s.r.l., il primo quale conducente e la seconda quale proprietaria del veicolo, nonchè AXA Assicurazioni s.p.a., chiedendo il risarcimento del danno. Espose la parte attrice che, mentre era alla guida di autovettura, era stata investita da un masso caduto dall’autocarro condotto dal S. che procedeva lungo la stradina sterrata adiacente. Il Tribunale adito, qualificando la domanda aì sensi dell’art. 2051 c.c., la rigettò. Avverso detta sentenza propose appello il V.. Con sentenza di data 3 aprile 2017 la Corte d’appello di Potenza condannò S.D. al pagamento della somma di Euro 8.033,00, all’attualità oltre interessi, e rigettò l’appello proposto nei confronti di Albeton s.r.l. e AXA Assicurazioni s.p.a..

Osservò la corte territoriale che nessun elemento consentiva di affermare che la stradina di accesso al cantiere di lavoro fosse aperta al pubblico transito (presupposto per l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore), o potesse essere equiparata all’area di cantiere, nè era sostenibile che l’incidente si fosse verificato all’interno dell’area di cantiere. Premesso che risultava provato il nesso di causalità, aggiunse che, come da qualificazione giuridica contenuta nella sentenza di primo grado, l’obbligo di custodia gravava solo sul conducente l’automezzo e che per la liquidazione del danno non patrimoniale, in relazione alla percentuale di invalidità permanente stimata dal CTU (5%), doveva farsi riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.

Ha proposto ricorso per cassazione V.D. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso AXA Assicurazioni s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso, con assorbimento del secondo motivo. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione della L. n. 990 del 1969, artt. 1 e 18, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5. Osserva il ricorrente che non era stato provato che il sinistro avesse avuto luogo su area privata con divieto di circolazione e che sulla base degli interrogatori formali resi doveva ritenersi che l’autocarro si trovava al momento del fatto all’interno dell’area di cantiere. Aggiunse che, se l’area di cantiere può essere equiparata alla strada di uso pubblico (Cass. n. 9441 del 2012), non vi era ragione di applicare un regime differente per la strada di accesso. Concluse nel senso che la decisione era basata su un’erronea ricostruzione delle circostanze di fatto.

Il motivo è inammissibile. Il giudizio di fatto del giudice di merito è stato nel senso dell’accadimento del sinistro nel momento in cui l’autocarro si trovava in un’area non aperta ad un numero indeterminato di persone. A tale giudizio il ricorrente oppone una diversa ricostruzione delle circostanze di fatto, non potendo il riferimento all’equiparazione di strada di accesso e cantiere costituire la denunzia di un errore di sussunzione, posto che la qualifica di strada di uso pubblico presuppone pur sempre un giudizio di fatto in termini di apertura ad un numero indeterminato di persone (fattispecie concreta alla base del precedente di questa Corte richiamato nel motivo di censura).

Il motivo rifluisce così nella denuncia del cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, il quale non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c. , n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).

Al richiamo in rubrica all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non corrisponde alcuna denuncia di vizio motivazionale, posto che non si denuncia l’omesso esame di fatto storico decisivo e controverso.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2051 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che i danni causati dalla perdita del carico rientrano fra quelli da circolazione stradale, regolati dall’art. 2054, e non nell’alveo dell’art. 2051.

L’inammissibilità del precedente motivo determina l’assorbimento del motivo.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 57 del 2001, art. 5, comma 2. Osserva il ricorrente che il danno non patrimoniale risulta liquidato con riferimento solo all’invalidità permanente e non anche con riferimento a quella temporanea, pari a 105 giorni di totale.

Il motivo è inammissibile. La censura muove da un presupposto di fatto, l’esistenza di invalidità temporanea durata per 105 giorni, non accertato dal giudice di merito nella sentenza impugnata, sicchè lo scrutinio del motivo imporrebbe un’indagine di merito preclusa nella presente sede di legittimità, non avendo peraltro il ricorrente proposto apposita denuncia di vizio motivazionale. Ove poi si intenda qualificare il motivo in termini di denuncia di omesso esame di fatto decisivo e controverso, non risulterebbe assolto l’onere processuale di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non avendo il ricorrente indicato in modo specifico la sede processuale, anche all’interno nella medesima CTU, di emersione della circostanza fattuale pretermessa.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, all’art. 13, il comma 1 – quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili primo e terzo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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