Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32200 del 10/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 10/12/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 10/12/2019), n.32200
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angel – Maria –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13071/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Associazione Culturale Radio Onda d’Urto, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Vincenzo Merli e Mario Lacagnina, con domicilio eletto
presso quest’ultimo in Roma, via S. Tommaso D’Aquino, 75;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, sezione distaccata di Brescia, n. 5907/64/14, depositata
in data 11/112014, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 aprile 2019
dal Consigliere Adet Toni Novik.
Fatto
CONSIDERATO
che:
1. la CTR della Lombardia, sez. staccata di Brescia, rigettava il gravame interposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Brescia che aveva accolto il ricorso proposto da Radio Onda d’Urto Associazione Culturale contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per il recupero a tassazione di plusvalenza non dichiarata a seguito di cessione di azienda;
2. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi, cui replica l’Associazione Culturale Radio Onda d’urto con controricorso.
Diritto
RITENUTO
che:
3. con successiva memoria l’Agenzia delle entrate, tramite la difesa erariale, ha dato atto che la contribuente ha presentato domanda di definizione ai sensi del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, conv. con la L. 21 giugno 2017, n. 96, (GU n. 144 del 23 giugno 2017), provvedendo al pagamento a tal fine previsto ed ha chiesto di dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese;
4. va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere sul rapporto tributario controverso (cfr., recentemente, Sez. 6, 3 ottobre 2018, n. 24083) con compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti, trattandosi di definizione agevolata in pendenza di giudizio di legittimità (Sez. 5, 27 aprile 2018, n. 10198).
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019