Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3220 del 12/02/2014
Civile Decr. Sez. 2 Num. 3220 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
Cron.
DECRETO
Rep.
sul ricorso 29120-2007 proposto da:
Od.
BIGAGLI ELISABETTA BGGLB67P52G713N, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI CONDOTTI 9, presso lo
studio
BALLATI
dell’avvocato
rappresenta
e
difende
FRANCO,
unitamente
che
lo
all’avvocato
SCHETTINO GIUSEPPINA;
– ricorrente contro
CHIAVACCI VINCENZO CHVVCN37M11Z352G, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo
studio dell’avvocato CAMICI GIAMMARIA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LENSI
PAOLO;
2014
4
– controricorrente nonchè contro
CASSERI DANIELE NADIA;
– intimata –
sul ricorso 32095-2007 proposto da:
3 2, 2_ o
Data pubblicazione: 12/02/2014
CASSERI DANIELE NADIA CSSDLN39S60Z110N, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CAPOSILE 2, presso lo studio
dell’avvocato ANZALDI ANTONINA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato NANNOTTI FABIO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
CHIAVACCI VINCENZO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio
dell’avvocato CAMICI GIAMMARIA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LENSI PAOLO;
– controricorrente incidentale non chè contro
BIGAGLI ELISABETTA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 707/2007 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 09/05/2007;
contro
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL PRESIDENTE
Ritenuto che con atto depositato in data 24 gennaio 2014, ELISABETTA
R.G. per l’anno 2007, proposto contro VINCENZO CHIAVACCI e DANIELE
NADIA CASSERI che ha dichiarato di voler rinunziare al ricorso inscritto al n.
32095 del R.G. per l’anno 2007.;
considerato che l’atto risulta sottoscritto dai difensori Avv.ti Franco Ballati e
Giuseppina Schettino;
considerato, altresì, che le controparti ritualmente costituite hanno dichiarato di
accettare la rinunzia e contestualmente di rinunziare con atto sottoscritto anche dai
difensori Paolo Lensi , Giammaria Camici, Fabio Nannotti e Antonina Anzaldi ;
ritenuto che la rinunzia si è perfezionata e che, per le ragioni esposte, non si deve
pronunziare su altri ricorsi e non si deve pronunziare sulle spese del grado; visti gli
artt. 390 e391 cod. proc. civ., nel nuovo testo introdotto dall’art. 15 D. L.gt. 2
febbraio 2006, n. 40;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara estinto il processo di cassazione di cui sopra per rinunzia ai ricorsi. Il
presente decreto avrà effetto di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la
fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione (art. 391
comma cpc).
Roma, 4 febbraio 2014
Il
Robert
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Giudiziaria
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DEPOSITATO IN CANOE*
Roma,
1 2 FEB.
ente
hele TRIOLA
BIGAGLI, ha dichiarato di voler rinunziare al ricorso inscritto al n. 29120 del