Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3220 del 09/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 3220 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TORRICE AMELIA

SENTENZA

sul ricorso 9556-2012 proposto da:
AMADDEO BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato DARIO
PICCIONI, che lo rappresenta e difende giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

2017
4219

AGENZIA DELLE ENTRATE,

DIREZIONE REGIONALE DEL

VENETO,I .N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, quale successore ex lege
dell’I.N.P.D.A.P;

Data pubblicazione: 09/02/2018

- intimati –

avverso la sentenza n. 799/2011 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 30/12/2011 R.G.N. 392/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA’, che ha concluso per
cessazione materia del contendere.

TORRICE;

N.R.G. 9556 2012

Fatto e Motivi

La Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la
domanda proposta da Bruno Amaddeo, dipendente dell’Agenzia delle Entrate sino al
1.1.2016 (data di collocamento in quiescenza), volta all’accertamento del suo diritto a

al momento della risoluzione del rapporto, in forza di incarico temporaneo di reggenza
espletato sino alla data del collocamento in quiescenza.
Avverso tale sentenza Bruno Amaddeo ha proposto ricorso per cassazione, articolato
in un unico motivo. L’ Agenzia delle Entrate- Direzione Generale del Veneto e l’INPS
non hanno svolto alcuna difesa.
Va rilevato che con atto depositato in data 25.10.2016 presso la Cancelleria di questo
Ufficio il ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio sottoscritto
anche dal suo difensore, Avvocato Dario Piccioni.
Deve, pertanto, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto venir meno
dell’interesse alla impugnazione.
Non v’è spazio per la pronuncia sulle spese del presente giudizio in quanto le parti
resistenti non hanno svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26.10.2017

percepire l’indennità di buonuscita sulla base della retribuzione di dirigente, percepita

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