Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 322 del 13/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 13/01/2021), n.322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4307-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE

06363391001, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

SUTTER INDUSTRIES SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 799/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 20/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Con istanza del 22 febbraio 2020 l’Agenzia delle entrate ha comunicato l’intervenuta chiusura stragiudiziale della controversia di cui al presente ricorso per cassazione, nel quale le parti hanno concordato l’abbandono del giudizio a spese compensate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Va ribadito il principio (SU n. 8980 del 11/04/2018) in base al quale qualora dopo la proposizione del ricorso per Cassazione la controversia sia definita con accordo transattivo stragiudiziale ed il relativo documento negoziale venga depositato in cancelleria, la S.C., preso atto della rinuncia, deve rilevare il sopravvenuto venir meno dell’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e ritiene che sussistano le ragioni di compensazione di cui all’art. 92 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021

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