Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 322 del 12/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/01/2010, (ud. 14/12/2009, dep. 12/01/2010), n.322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in Roma,

via A. Catalani, n. 26, presso l’Avvocato Enrico D’Annibale,

rappresentato e difeso dall’Avvocato Barone Edoardo per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IDIS s.r.l. (gia’ Breglia S.p.A.), in persona del legale

rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Ludovisi,

n. 35, presso l’Avvocato Lauro Massimo, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Allodi Varriale Gaetano per procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 168/44/07 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata il 25.10.2007, notificata il

21.11.2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 14.12.2009 dal relatore Cons. Dott. MAGNO Giuseppe Vito

Antonio;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- Il comune di Napoli ricorre, con un solo articolato motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe che, rigettando l’appello proposto dallo stesso comune, conferma la sentenza n 2/1/2007 della commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva accolto – ritenendo che ricorresse un’ipotesi di esonero dal pagamento della tassa – il ricorso della contribuente IDIS s.r.l., esercente attivita’ di lavorazione del legno, contro l’avviso di accertamento notificato in data 11.1.2006, recante la somma complessiva di Euro 165.869,16, pretesa dal comune di Napoli a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti relativa agli anni 2003, 2004 e 2005, sanzioni ed interessi.

1.2.- Resiste la nominata ditta contribuente mediante controricorso.

2.- Contenuto della sentenza e motivi del ricorso.

2.1.- La commissione regionale “rigetta” (recte, giudica inammissibile) l’appello del comune perche’ l’appellante si sarebbe “limitato a indicare il calcolo effettuato per la superficie tassata” e non avrebbe censurato “le affermazioni poste a base della sentenza dai primi giudici”, i quali avevano riconosciuto in capo alla contribuente il diritto non alla riduzione, bensi’ al totale esonero dalla tassa, in base al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 7 che disporrebbe “l’esclusione dalla privativa per chi avvia al recupero i rifiuti speciali prodotti”; in particolare, il comune appellante si sarebbe limitato ad esporre una “richiesta generica di riforma della sentenza impugnata”, senza formulare “motivi di censura specifici”, in contrasto con quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1.

2.2.- A fronte di tale motivazione, giustificativa dell’inammissibilita’ dell’appello, che percio’ era rigettato, il comune ricorrente – dopo avere trascritto per intero l’atto d’appello nel ricorso – chiede che la sentenza sia cassata, articolando un motivo di censura comprendente due profili, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5:

2.1.1.- violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62 e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21 per avere erroneamente ritenuto che l’avere affidato a ditte private lo smaltimento dei rifiuti esonerasse la contribuente dalla soggezione al tributo; col seguente quesito:

2.1.1.1.- “Per il caso di rifiuti speciali assimilabili agli urbani la gestione di essi compete al comune in regime di privativa, o la circostanza dell’affidamento dello smaltimento a ditte private esime dall’assoggettamento al tributo?”;

2.1.2.- motivazione insufficiente e contraddittoria, con riguardo, rispettivamente, alla seguente ragione d’insufficienza: “l’articolato appello proposto dal Comune di Napoli… sicuramente contiene puntuali censure ed articolate argomentazioni a sostegno delle sue tesi”; ed al seguente fatto controverso: “che l’appello dell’Ente fosse privo di motivi di censura specifici”.

3.- Decisione.

3.1.- Il motivo di censura e’, sotto il profilo della violazione di legge, inammissibile;

per il resto, infondato; il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese del presente giudizio di cassazione debbono essere interamente compensate fra le parti per gli stessi giusti motivi ravvisati dai giudicanti di merito.

4.- Motivi della decisione.

4..- L’unica ratio decidendi della sentenza d’appello e’ costituita, come premesso al par. 2.1, dalla ritenuta inammissibilita’ dell’appello per presunta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 1 avendo la commissione regionale giudicato che i motivi del gravame mancavano di specificita’ e, comunque, non scalfivano la ragione posta dalla commissione provinciale a fondamento della sua decisione (non debenza della tassa da parte della ditta, che provvedeva a sue spese a smaltire i rifiuti derivanti dalle proprie lavorazioni).

Il vizio di violazione di legge (par. 2.1.1) denunziato col presente motivo di censura, ed il quesito di diritto formulato in conclusione, non riguardano affatto questa ratio decidendi, sicche’ il profilo di censura in esame e’ inammissibile, poiche’ non colpisce alcuna statuizione contenuta nella sentenza impugnata, che non e’ affatto entrata nei merito della questione concernente la debenza o non debenza della tassa.

4.2.- L’altro profilo (par. 2.1.2), del vizio di motivazione, e’ chiaramente infondato.

4.2.1.- Infatti, ammesso che l’appello del comune contenesse effettivamente “puntuali censure ed articolate argomentazioni a sostegno delle sue tesi”, contrapposte a quelle della sentenza di primo grado, da tale premessa deriverebbe che la diversa conclusione della sentenza d’appello costituisce falsa applicazione di una norma di diritto processuale (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1); ma tale ipotetico errore di diritto, non denunziato, e’ cosa diversa dalla dedotta insufficienza della motivazione, come inidoneita’ di essa a giustificare oppure a spiegare, sul piano logico, la decisione: che anzi – a prescindere dalla sua eventuale erroneita’ – e’ congruamente argomentata.

4.2.2-, Allo stesso modo, la tesi della contraddittorieta’ della sentenza impugnata, in punto “esistenza di motivi specifici del gravame”, e’ infondata, non essendo dato di ravvisare alcuna contraddizione ne discorso del giudicante a quo: anche una tesi erronea, infatti, puo’ essere sostenuta con argomenti, di per se’, non contraddittori;

cosicche’, per rilevare utilmente l’errore, occorre dimostrare – e, nella specie, il ricorrente non lo ha fatto, anzi neppure lo ha chiesto – il contrasto esistente fra la statuizione ed una norma di legge, sotto forma di violazione o di falsa applicazione di essa.

4.3.- Segue la decisione, nei termini indicati al par. 3.1.

5.- Dispositivo.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa interamente fra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 14 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010

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