Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 322 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 10/01/2011), n.322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato DE MARINIS NICOLA, che la rappresenta e

difende giusta in atti;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CIRCUMVALLAZIONE TRIONFALE 123, presso lo studio dell’avvocato

SANZARI UMBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI MEZZA

FEDERICO LUIGI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 267/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 31/03/2006 R.G.N. 6926/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega DE MARINIS NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilita’.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21-4-2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Benevento rigettava la domanda proposta da C.C. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti “per il periodo 1-3-2000 – 30-6-2000, per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl 1994 e acc. az. 25-9-97, con le pronunce consequenziali.

Il C. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La societa’ appellata si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 30-3-2006, dichiarava la nullita’ del termine apposto al contratto de quo con la conseguente esistenza di un rapporto a tempo indeterminato dal 1/3/2000, e condannava la societa’ a pagare al C. le retribuzioni spettanti dalla data di notifica del ricorso introduttivo con interessi e rivalutazione, oltre le spese del doppio grado.

Per la cassazione di tale sentenza la societa’ ha proposto ricorso con tre motivi.

Il C. ha resistito con controricorso.

La societa’ ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, degli artt. 1175, 1375, 2697, 1427 e 1431 c.c., art. 100 c.p.c. nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg. nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla efficacia dell’accordo del 25-9-1997, integrativo dell’art. 8 ccnl 1994, con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1217 e 1233 c.c..

Premesso che nella fattispecie va applicato l’art 366 bis c.p.c., ratione temporis, trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 ed anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (cfr. fra le altre Cass. 24-3-2010 n. 7119, Cass. 16-12-2009 n. 26364), osserva il Collegio che il ricorso risulta inammissibile per mancanza dei requisiti imposti dalla detta norma processuale.

L’art. 366 bis c.p.c., infatti, “nel prescrivere le modalita’ di formulazione dei motivi di ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilita’ del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimita’ a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalita’ espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dicta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), e’ richiesta una illustrazione che pur libera da rigidita’ formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione” (v. Cass. 25-2-2009 n. 4556).

In particolare il quesito di diritto, in sostanza, deve integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7/4/2009 n. 8463) e “deve comprendere l’indicazione sia della “regola iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile” (v.

Cass. 30-9-2008 n. 24339).

Pertanto, come e’ stato piu’ volte affermato da questa Corte e va qui nuovamente enunciato ex art. 384 c.p.c., “e’ inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte” (v. Cass. S.U. 26/3/2007 n. 7258, Cass. 7-11-2007 n. 23153), non potendo, peraltro, il quesito stesso desumersi dal contenuto del motivo, “poiche’ in un sistema processuale, che gia’ prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarita’ del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., consiste proprio nell’imposizione al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimita’” (v. Cass. 24-7-2008 n. 2040, cfr. Cass. S.U. 10/9/2009 n. 19444).

Nell’ipotesi, poi, prevista dall’art. 360 c.p.c., n. 5, come pure e’ stato precisato e va qui nuovamente enunciato, “l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione” e “la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’” (v. Cass. S.U. 1-10-2007 n. 20603, Cass. 20-2-2008 4309). Tale sintesi deve essere “evidente ed autonoma” – v. Cass. 30/12/2009 n. 27680, Cass. 7-4-2008 n. 8897, Cass. S.U. 1-10-2007 n. 20603, Cass. 18-7-2007 n. 16002 – e non puo’ essere ricavata implicitamente dall’esposizione complessiva del motivo stesso.

Orbene, nella fattispecie, la societa’ ricorrente, che pur ha ampiamente illustrato i motivi di ricorso, riguardanti tutti violazioni di norme di diritto ed i primi due anche vizi di motivazione, non ha formulato alcun quesito di diritto e neppure ha espresso in qualche modo una sintesi dei vizi di motivazione denunciati.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e la ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese in favore del controricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al C. le spese, liquidate in Euro 20,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA