Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 322 del 09/01/2014
Civile Sent. Sez. 1 Num. 322 Anno 2014
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: DIDONE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso 14784-2011 proposto da:
EQUITALIA MARCHE S.P.A.
(c.f. 01119160420), già
Equitalia Marche Uno s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
Data pubblicazione: 09/01/2014
domiciliata in ROMA, VIA PADRE MASSARUTI 166,
presso l’avvocato ANNALISA PAPA, rappresentata e
2013
1837
difesa dall’avvocato RUGGIERI ORLANDO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
1
FALLIMENTO CAPOTOSTO GIOVANNA ;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO,
depositato il 21/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
Dott. ANTONIO DIDONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
pubblica udienza del 28/11/2013 dal Consigliere
2
Ritenuto in fatto e in diritto
,
1.- Il Tribunale di Ascoli Piceno, con decreto depositato
in
data
21.4.2011,
ha
dichiarato
inammissibile
.,
l’opposizione allo stato passivo del fallimento di
Capotosto Giovanna proposta dalla s.p.a. Equitalia Marche
in relazione all’esclusione di un credito insinuato in via
tardiva dalla società opponente.
Secondo il tribunale (in sintesi) la mancata presentazione
di osservazioni al progetto di stato passivo predisposto
dal curatore comporta acquiescenza alle conclusioni dallo
stesso formulate e, nell’ipotesi in cui le richieste del
curatore siano accolte dal giudice delegato, tale
acquiescenza determina l’inammissibilità dell’opposizione
ex artt. 98 e 99 legge fallimentare.
2.- Contro il decreto del tribunale la società opponente ha
proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo con il
quale denuncia violazione degli artt. 95, 96, 97 98 e 99 1.
fall., lamentando – in estrema sintesi – che erroneamente
il
giudice
del
merito
abbia
ritenuto
ostativa
all’ammissibilità dell’opposizione la mancata presentazione
delle osservazioni ex art. 95 l. fall.
La curatela intimata non ha svolto difese.
3.- L’unico motivo di ricorso è fondato.
3
Infatti, il provvedimento impugnato ha deciso la questione
di diritto sottesa alla declaratoria di inammissibilità in
modo difforme dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo
la quale < presentazione da parte del creditore di osservazioni al
progetto di stato passivo depositato dal curatore non
comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza
dalla possibilità di proporre opposizione; infatti, non può
trovare applicazione il disposto dell’art. 329 cod. proc.
civ. rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora
emesso, inoltre l’art. 95, secondo comma, legge fall.,
introdotto dal d.lgs.12 dicembre 2007, n. 169, prevede che
i creditori “possano” esaminare il progetto, senza porre a
loro carico un onere di replica alle difese e alle
eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per
l’esame dello stato passivo; deve, pertanto, escludersi che
il termine predetto sia deputato alla definitiva e non più
emendabile individuazione delle questioni controverse
riguardanti la domanda di ammissione» (Sez. l, Sentenza
n. 5659 del 10/04/2012).
L’opposizione allo stato passivo, dunque, non poteva essere
dichiarata inammissibile per il solo motivo della mancata
presentazione delle osservazioni.
4
4.- Il ricorso deve essere accolto e il provvedimento
impugnato deve essere cassato con rinvio per nuovo esame e
per il regolamento delle spese al Tribunale di Ascoli
Piceno in diversa composizione.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento
impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento
delle spese al Tribunale di Ascoli Piceno in diversa
composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28
novembre 2013
P.Q.M.