Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32198 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 12/12/2018), n.32198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18052-2017 proposto da:

T.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SUSA 1, presso lo

studio dell’avvocato IDA DI DOMENICA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE CAFARELLI;

– ricorrente –

contro

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE RICCIOTTI

11, presso lo studio dell’avvocato MICHELE SINIBALDI, rappresentato

e difeso dall’avvocato CAMILLO TATOZZI;

– controricorrente –

contro

EQUITALLA CENTRO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 814/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 11/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

T.W. propose opposizione innanzi al Tribunale di Pescara avverso cartella di pagamento emessa da Equitalia per l’importo di Euro 24.095,67 a titolo di sanzione amministrativa comminata con ordinanza-ingiunzione dell’ Ente Parco Nazionale della Majella. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il T.. Con sentenza di data 11 maggio 2017 la Corte d’appello dell’Aquila rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale che non era consentita la disapplicazione dell’atto amministrativo presupposto per essere divenuta inoppugnabile l’ordinanza-ingiunzione per difetto di tempestiva impugnazione e che legittima, a fronte del patologico ritardo ultrasemestrale, era l’inclusione nella cartella di pagamento della maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, maggiorazione avente natura di sanzione aggiuntiva che sorge dal momento di esigibilità della sanzione principale.

Ha proposto ricorso per cassazione T.W. sulla base di due motivi e resiste con controricorso l’Ente Parco Nazionale della Majella. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del primo motivo e di inammissibilità del secondo motivo di ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si osserva che stante la violazione del principio di legalità (artt. 23 e 25 Cost.), anche in presenza di mancata opposizione all’ordinanza-ingiunzione resta il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo presupposto illegittimo, con conseguenziale venir meno di un valido titolo esecutivo.

Il motivo è manifestamente infondato. Benchè non risultino indicate in apposita rubrica le norme di diritto a base della censura, dall’articolazione del motivo si comprende che risulta denunciata la violazione degli artt. 23 e 25 Cost..

All’inoppugnabilità dell’ordinanza-ingiunzione, per mancata opposizione, consegue, in presenza dell’inutile decorso del termine fissato per il pagamento, l’esecuzione forzata ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 27, senza che possa essere opposta la cartella esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa sanzionatoria, ormai divenuto inoppugnabile il provvedimento a base della stessa.

Con il secondo motivo si osserva, con riferimento all’applicazione della maggiorazione del dieci per cento, che l’Ente impositore ha impiegato senza ragionevole motivo cinque semestri per trasmettere il ruolo, aggravando così la posizione del cittadino. Aggiunge che la maggiorazione non poteva essere applicata per il periodo di sospensione della riscossione (dal 16 marzo 2015 al 5 ottobre 2015) disposta dall’Ente impositore.

Il motivo è manifestamente infondato. In disparte il profilo di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, quanto all’indicazione delle norme di diritto violate, va evidenziato che la maggiorazione del dieci per cento semestrale, L. n. 689 del 1981, ex art. 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta per sanzione amministrativo, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicchè è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (Cass. n. 1884 del 2016). Dovendo il ricorrente pagare immediatamente, non si comprende come si possa ragionare di rilevanza di un ritardo dell’esattore.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,

seguono, la soccombenza. Le svolte considerazioni sono pertinenti anche rispetto alla memoria.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, all’art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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