Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32198 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 10/12/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 10/12/2019), n.32198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3368/2013 R.G. proposto da:

Tecnoflor s.r.l., in persona del L.R. pro tempore, rappresentata e

difesa dall’avv.to Vito Petrarota, con domicilio eletto presso lo

studio Venettoni – Bailo in Roma, via Fracassini, 18;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del direttore pro

tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, n. 73/8/12, depositata in data 14/9/2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 aprile 2019

dal Consigliere Adet Toni Novik.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Tecnoflor s.r.l. ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 73/8/12, depositata il 14/9/2012 della CTR della Puglia di accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Dogane -che resiste con controricorso – avverso la sentenza n. 31/08/2011 emessa dalla CTP di Bari. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione proposta dalla contribuente avverso l’avviso di pagamento per il recupero di accise.

2. Per quanto emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, a carico della contribuente, esercente l’attività di “produzione commercio di piante ornamentali”, fu accertato un maggior impiego di prodotti petroliferi, rispetto a quelli assegnati dall’Ufficio Agricolo di Zona, in conseguenza dell’omessa comunicazione dell’utilizzo, ai fini del riscaldamento di serre, anche di olio combustibile. L’A.D. emise avviso di pagamento per il recupero delle accise non pagate sul quantitativo di gasolio eccedente quello necessario per l’impiego nelle lavorazioni, matematicamente quantificato con idonee operazioni di conversione del potere calorifico dei combustibili utilizzati.

3. Con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, la CTR ha giustificato l’accoglimento dell’appello dell’A.D. affermando che: – era fondata la dedotta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 3: la CTP aveva dichiarato l’illegittimità dell’avviso di pagamento accogliendo l’eccezione difensiva secondo cui l’attività di controllo ispettiva si era svolta oltre il periodo disposto dal relativo ordine di servizio; detta eccezione, tuttavia, non era stata formalmente sollevata dalla difesa nel ricorso o nel corso della prima udienza di trattazione della causa ed era preclusa; – l’attività di controllo era stata legittimamente espletata in base al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 18, comma 2; – la società aveva utilizzato un quantitativo di oli minerali a tariffa agevolata superiore a quello autorizzato, senza presentare l’apposita comunicazione integrativa di variazione del quantitativo assegnato, sicchè non poteva fruire dell’accisa agevolata.

4. Ricorre per cassazione la contribuente sulla base di tre motivi, cui replica l’Agenzia delle dogane con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Violazione del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454, D.L. 15 febbraio 2000, n. 21 e D.M. del ministero delle politiche agricole forestali del 26 febbraio 2002. In sintesi, la contribuente sostiene che, avendo diritto in base alle non contestate dimensioni del corpo serricolo ad un potere calorifico pari a chilocalorie 3.608.372.400 ed avendo utilizzato in base ai calcoli dei verificatori 3.448.387v 600 kcal, era evidente che vi era stato un minor impiego di prodotti petroliferi e non uno maggiore come contestato. Correttamente, ad avviso della medesima, il giudice di primo grado aveva rilevato che essa per tutti gli anni aveva fatto richiesta di combustibile in quantità inferiore rispetto a quello spettante e che solo nel 2003, per le avverse condizioni atmosferiche, vi era stata la necessità di un maggior utilizzo di combustibile.

Il motivo nella parte in cui lamenta un deficit motivazionale è inammissibile, in quanto ripropone la tesi già disattesa con adeguata motivazione dal giudice di appello che fa leva sulla dicotomia carburante spettante/carburante richiesto.

Questa Corte ha già precisato che, a seguito della riforma del 2012 (applicabile nella fattispecie essendo stata la sentenza pubblicata il 14/9/2012, oltre il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 83/12), il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell’art. 360 c.p.c. concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

Nel caso in esame, la CTR ha richiamato l’attività di controllo svolta dagli organi doganali e ha validato gli esiti che avevano accertato un utilizzo di olio combustibile non dichiarato. Ha quindi preso in esame tutta le risultanze probatorie e ha dato risposta ai motivi di impugnazione e alle difese della società.

Neppure sussiste la violazione di legge. E’ incontestato che la società ha impiegato per il riscaldamento olio combustibile non dichiarato in contrasto con le prescrizioni del D.M. n. 454 del 2001 il cui art. 2, comma 3, stabilisce che, per usufruire delle agevolazioni, i soggetti indicati al comma 1, lett. a), presentano una richiesta contenente tra l’altro: “g) la dichiarazione dei lavori connessi alle attività di cui all’art. 1, comma 1, che si intendono eseguire nel corso dell’anno… omissis”.

“Devono altresì risultare distintamente le lavorazioni, anche stagionali, eseguite con l’impiego di energia elettrica, nonchè le lavorazioni, anche stagionali, per le quali sono stati impiegati gli oli minerali indicati all’art. 1, comma 1, con l’applicazione di trattamenti agevolativi concessi ad altro titolo, ovvero combustibili diversi, affinchè se ne tenga conto nella determinazione dei quantitativi spettanti ai sensi dell’art. 3, comma 1”. Come è evidente, essendo la comunicazione da trasmettere all’UAZ in funzione di una agevolazione fiscale la norma è di stretta interpretazione e dimostra l’imprescindibile necessità del corretto adempimento delle modalità stabilite, in mancanza del quale viene meno l’agevolazione. Inutile in proposito è l’invocazione di una situazione di forza maggiore dettata da anomale condizioni atmosferiche, avendo la CTR ben chiarito che documentati eventi eccezionali consentivano alla Tecnoflor di presentare “apposita comunicazione integrativa della richiesta” (comma 11). Questa Corte ha di recente ritenuto (Cass. sez. 6-5, 08/02/2018, n. 3049, Rv. 647110-01, anche in motivazione), che il concetto di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (si vedano: Corte giust., C/314/06, punto 24, nonchè Corte giust., 18 gennaio 2005, causa C-325/03 P, Zuazaga Meabe/UAMI, punto 25). Rilevano dunque non necessariamente circostanze tali da porre l’operatore nell’impossibilità assoluta di rispettare la norma tributaria bensì quelle anomale ed imprevedibili, le cui conseguenze, però, non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (Corte giust., 15 dicembre 1994, causa C-195/91 P, Bayer/Commissione, punto 31, nonchè Corte giust., 17 ottobre 2002, causa C-208/01, Parras Medina, punto 19).

2. Con il secondo motivo si deduce l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, inerente “il grave difetto di motivazione insito nell’avviso di accertamento contestato”. L’Agenzia delle dogane con l’avviso di pagamento aveva ritenuto che il maggior quantitativo delle chilocalorie utilizzate rispetto a quelle autorizzate dall’UAZ andava imputato al gasolio agricolo agevolato, traendo la conclusione che 27.709 litri di gasolio agricolo erano stati destinati “ad usi soggetti all’imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate”, recuperando le accise. Secondo la contribuente si trattava di una presunzione infondata che rendeva nullo il percorso motivazionale cui si basava l’invito al pagamento; le dette circostanze non erano state considerate dalla commissione regionale che era quindi incorsa nel dedotto vizio motivazionale. Il motivo è inammissibile per violazione del criterio dell’autosufficienza. Il motivo d’appello del quale si lamenta l’omesso esame non risulta infatti compiutamente riportato nella sua integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano nuove e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (v. Cass. 20/08/2015, n. 17049). La parte dell’atto d’appello nel quale sarebbero infatti contenute le contestazioni asseritamente iterate quale motivo di gravame non sono trascritte, il che non consente di superare (se non appunto attraverso il necessario esame diretto dell’incartamento processuale al quale questa Corte non può considerarsi tenuta) l’obiezione sul punto svolta dalla controricorrente secondo cui l’eccezione non era stata riproposta nel giudizio di appello, così dovendosi ritenere abbandonata ai sensi dell’art. 346 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56. Se è vero infatti che in tema di processo tributario, a carico della parte appellata vittoriosa in primo grado non sussiste alcun onere di specifica contestazione dei motivi d’appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58, essendo il “thema probandum” già fissato in primo grado, è altrettanto vero che è suo onere quello di riproporre le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, intendendosi altrimenti rinunciate, ai sensi del cit. D.Lgs. n. 546, ex art. 56, che ricalca l’art. 346 c.p.c. (Sez. 5 -, Sentenza n. 29368 del 07/12/2017, Rv. 646235 01). Ora, nella specie, dalla sentenza di appello non si ricava che in quel giudizio la appellata avesse dedotto la questione su riportata, nè in questo giudizio sono indicati gli atti in cui aveva incluso la riproposizione della questione in esame. Pertanto, l’omessa riproposizione in appello di tale eccezione preclude il ricorso in cassazione.

3. Con il terzo motivo si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Si sostiene che nel ricorso introduttivo di primo grado la società aveva correttamente eccepito l’illegittima estensione della verifica oltre il periodo fissato dall’ordine di servizio. La stessa amministrazione nell’atto di appello aveva riconosciuto che l’eccezione era stata sollevata per la prima volta in sede di prima udienza di trattazione. Il motivo è infondato. La CTR ha ritenuto che l’eccezione in questione era stata ritenuta fondata dalla CTP nonostante che non fosse stata ritualmente sollevata dalla difesa della Tecnoflor. Richiamato quanto già esposto in relazione al primo motivo in relazione al controllo previsto dal nuovo n. 5) dell’art. 360 c.p.c. e premesso che il vizio di omessa pronuncia, non è prospettabile in relazione a domande diverse da quelle di merito (Cass. n. 21424 del 2014; n. 24155 del 2017: il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dare luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito e non può assurgere a causa autonoma di nullità della sentenza), si osserva come la CTR abbia affrontato e risolto correttamente la questione di diritto rilevando che l’eccezione non era stata proposta nei termini e con le formalità previste a pena di inammissibilità dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 3, (che per la proposizione dell’eccezione nella pubblica udienza richiede l’osservanza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, per quanto applicabile, art. 20, commi 1 e 2, art. 22, commi 1, 2, 3 e 5 e art. 23, comma 3).

4. Pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti della ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.200 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quanto previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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