Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32197 del 12/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 12/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 12/12/2018), n.32197
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12236-2016 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), in persona del Responsabile del
Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV
MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PURI, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE (OMISSIS), in persona del Commissario pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,
presso gli Uffici dell’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa
dall’avvocato DOMENICO ROSSI;
– controricorrente –
contro
G.M.A., PREFETTURA DI ROMA UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 22447/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata
il 06/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.
Fatto
RILEVATO
che:
G.M.A. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma Equitalia Sud s.p.a. e Roma Capitale chiedendo l’annullamento di cartella di pagamento. Il giudice adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello la G.. Con sentenza di data 6 novembre 2015 il Tribunale di Roma accolse l’appello, annullando la cartella di pagamento e condannando Equitalia Sud s.p.a. e Roma Capitale in solido fra di loro al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Osservò la corte territoriale che mancava il titolo esecutivo perchè, proposto tempestivamente ricorso al Prefetto da parte della G., non era stata adottata nel termine di legge l’ordinanza-ingiunzione.
Ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud s.p.a. sulla base di un motivo e resiste con controricorso Roma Capitale. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che, afferendo il vizio rilevato alla fase prodromica di competenza dell’Ente creditore, Equitalia Sud s.p.a. non poteva essere ritenuta soccombente ai fini del regolamento delle spese processuali.
Il motivo è manifestamente infondato. In tema di esecuzione esattoriale, la circostanza che, a seguito di opposizione, risulti l’illegittimità dell’azione esecutiva per ragioni ascrivibili all’ente creditore interessato, non integra motivo di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell’agente della riscossione nè, in sè considerata, di compensazione delle stesse; peraltro, restano ferme la facoltà dell’agente della riscossione di chiedere all’ente creditore di essere manlevato dall’eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso, nonchè la possibilità, per il giudice, di compensare le spese tra il debitore e l’agente della riscossione, condannando al pagamento delle spese soltanto l’ente creditore interessato o impositore, se presente in giudizio, ove sussistano i presupposti dell’art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l’opposizione sia stata accolta per motivi riferibili al medesimo ente creditore (Cass. 6 febbraio 2017, n. 3105; 7 febbraio 2017, n. 3154; 11 luglio 2016, n. 14125).
Il consolidarsi dell’orientamento della giurisprudenza in epoca successiva all’epoca di proposizione del ricorso (si veda Cass. 21 maggio 2013, n. 12385) costituisce ragione di compensazione delle spese processuali.
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, all’art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dispone la compensazione delle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018