Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32197 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 10/12/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 10/12/2019), n.32197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10084-2014 proposto da:

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA V. DELLA

GIULIANA 73, presso lo studio dell’avvocato SIMONE FRABOTIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GTUSEPPE POTTGNANO, giusta

procura a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 125/2013 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata 11/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/l0/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’inammissibilità dei

ricorso.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. F.V. ricorre per la cassazione della sentenza emessa l’11 luglio 2013 dalla decima sezione della commissione tributaria regionale della Puglia, con n. 125, con cui è stato respinto l’appello proposto da esso ricorrente contro la decisione resa dalla commissione tributaria provinciale di Bari in causa relativa alla legittimità del preavviso di fermo amministrativo, notificatogli da Equitalia Sud spa per il mancato pagamento di una cartella relativa a debiti tributari.

2. Nella parte espositiva del ricorso per cassazione non vengono richiamate le censure poste a fondamento dell’originario atto di impugnazione del preavviso (vengono richiamate solo le conclusioni formulate in quell’atto) nè vengono richiamati i motivi di appello proposti contro la decisione di primo grado (vengono, invece, ancora, richiamate solo le conclusioni presentate ai giudici di secondo grado); nella parte del ricorso rubricata “Motivi”, viene premesso che, contrariamente a quanto si legge nella sentenza di appello, le ragioni di censura del preavviso di fermo furono non quattro ma dieci e che “sulla maggior parte” di tali ragioni la commissione tributaria regionale non si è espressa; viene poi scritto che “risulta opportuno e doveroso sottoporre alla attenzione della S.C. i formulati seguenti motivi di impugnazione in considerazione della palese violazione da parte della commissione tributaria regionale dell’art. 112 c.p.c. e – contestualmente – dell’operata omessa motivazione sugli stessi motivi”; seguono sette motivi di richiesta di cassazione, ciascuno dei quali articolato in dedotte violazioni di plurime leggi, riferite non alla sentenza impugnata ma al preavviso di fermo, e in dedotti vizi di omessa o contraddittoria motivazione.

3. Equitalia Sud non ha svolto difese.

4. Il ricorso, formulato nei termini sopra riportatì, non rispetta i requisiti imposti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c.; esso segnatamente non contiene l’esposizione dei fatti della causa nè una indicazione precisa degli atti processuali nè una chiara formulazione dei motivi della richiesta di cassazione della sentenza impugnata.

5. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

6. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

7. Si dà atto della sussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 13, comma 1 – quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 marzo 2019.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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