Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32196 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 12/12/2018), n.32196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4852-2016 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE

MELLINI 7, presso lo studio dell’avvocato LUCIA ZACCAGNINI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.R., G.M., G.N., GU.MA.,

elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29,

presso lo studio dell’avvocato BARBARA PICCINI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato REINHART VOLGGER;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 153/2015 della CORTE D’APPELLO di TRENTO

SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata il 20/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

sulla base di sentenza passata in cosa giudicata, avente ad oggetto l’accertamento di confine, con l’apposizione di termini ed abbattimento di parte di muretto e rimozione di cisterna a gasolio, Gu.Ma., G.M., G.N. e G.R. proposero ricorso al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Bolzano ai sensi dell’art. 612 c.p.c. nei confronti di C.G.. Con ordinanza di data 3 ottobre 2013 il giudice dell’esecuzione, dopo avere indicato i principi, quale diretta espressione del giudicato, per l’individuazione del confine, dispose che il CTU nominato geom. Paterno individuasse il confine come stabilito nella medesima ordinanza. Attribuendo all’ordinanza natura di sentenza, propose appello C.G.. Con sentenza di data 20 agosto 2015 la Corte d’appello di Trento rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale che il giudice dell’esecuzione, di fronte alla discrasia fra la motivazione della sentenza, che bene indicava i principi su come definire il confine e la linea di confine tracciata dal CTU dott. Rungger in colore rosso sulla planimetria allegata alla sentenza, affetta da errore materiale, aveva correttamente dato rilievo ai criteri matematici e di geotecnica riportati nella motivazione, in quanto facilmente e con certezza scientifica ripercorribili, dando così corretta esecuzione alla sentenza senza incorrere in violazione del giudicato.

Ha proposto ricorso per cassazione C.G. sulla base di sei motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata da parte dei resistenti sotto il profilo che si è chiesta la cassazione con rimessione al primo giudice. Qualora le conclusioni, che costituiscono requisito del ricorso per cassazione solo ai sensi dell’art. 125 c.p.c., non siano giustificate dai motivi, non sussiste alcuna inammissibilità e neppure nullità, giacchè la formula cassatoria adeguata appartiene ai poteri della Corte di cassazione e può da essa essere individuata.

Va inoltre rilevato che non ricorrono i presupposti della cassazione senza rinvio per improponibilità della causa, avuto riguardo al mezzo di impugnazione proposto avverso l’ordinanza ai sensi dell’art. 612 c.p.c., essendosi formato il giudicato interno sull’ammissibilità dell’appello proposto.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 612 e 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che quanto affermato dal giudice dell’esecuzione era errato circa il vertice B a valle della linea di confine e circa la necessità per il consulente nominato dal medesimo giudice dell’esecuzione di seguire i principi stabiliti, laddove anche per la stessa Corte d’appello si trattava di due linee di confine non coincidenti, e che, contrariamente agli errori commessi anche dal giudice di appello, la linea di confine stabilita dalla sentenza costituente il giudicato, ed il cui dispositivo era intangibile, era una sola.

Il motivo è inammissibile. Il motivo, così come articolato, difetta di specificità sotto vari aspetti. Esso non fornisce alcuna spiegazione del come e del perchè sarebbe stato violato l’art. 324 c.p.c. Inoltre, il motivo svolge lunghe considerazioni sulla parte della sentenza impugnata dedicata allo “svolgimento del processo” e si disinteressa espressamente, al di là del fatto che dichiara l’inutilità della sua riproduzione, della complessiva e articolata motivazione della sentenza impugnata, assumendo espressamente di voler criticare solo il breve periodo conclusivo di essa indicato in chiusura dell’esposizione, che espressamente, come dimostra l’uso dell’avverbio “quindi” trova la sua giustificazione in quanto asserito prima. In tal modo i pretesi errori risultano incomprensibili, al di là della mancanza già segnalata di asserto motivatorio della violazione dell’art. 324 c.p.c.. Inoltre nell’illustrazione della censura si evoca la perizia Runger, ma ci si astiene dall’onere di indicazione specifica di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

Vi è un ulteriore profilo di inammissibilità per il quale vanno rammentati i seguenti principi di diritto. In materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare spetta al giudice dell’esecuzione accertare la portata sostanziale della sentenza di cognizione e determinare le modalità di esecuzione dell’obbligazione idonee a ricondurre la situazione di fatto alla regolamentazione del rapporto ivi stabilita, nonchè verificare la corrispondenza a tale regolamentazione del risultato indicato dalla parte istante nel precetto, e, se del caso, disporre le opere necessarie a realizzarlo, con provvedimento impugnabile con l’appello là dove si discosti da quanto stabilito nel titolo da eseguire, giacchè in tale caso esso non costituisce più manifestazione dei poteri del giudice dell’esecuzione e conseguentemente non è impugnabile nelle forme proprie degli atti esecutivi. La sentenza che decide sull’appello in ordine a tale questione è a sua volta ricorribile per cassazione per motivi concernenti l’interpretazione fornita dal giudice del merito circa l’accertamento compiuto e l’ordine impartito dal giudice della cognizione nella sentenza della cui esecuzione si tratta, la cui disamina non attribuisce tuttavia alla Corte Suprema di Cassazione il potere di valutarne direttamente il contenuto, bensì solamente quello di stabilire se l’interpretazione della sentenza è conforme ai principi che regolano tale giudizio nonchè funzionale alla concreta attuazione del comando in essa contenuto (Cass. 14 marzo 2003, n. 3786).

L’interpretazione del titolo esecutivo, consistente in una sentenza passata in giudicato, compiuta dal giudice dell’opposizione a precetto o all’esecuzione, si risolve nell’apprezzamento di un “fatto”, come tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi motivazionali o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che, in sede di esecuzione, la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come “giudicato esterno” (in quanto decisione assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della lite, bensì come titolo esecutivo e, pertanto, al pari degli altri titoli esecutivi, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensì come presupposto fattuale dell’esecuzione, ossia come condizione necessaria e sufficiente per procedere ad essa (Cass. 21 novembre 2001, n. 14727).

La censura non è allineata a tali principi di diritto in quanto invoca dalla Corte di legittimità una diretta cognizione della sentenza suscettibile di esecuzione forzata allo scopo di rilevare l’erroneità della valutazione operata da giudice di merito sul piano del giudizio di fatto.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4,. Osserva la ricorrente che l’art. 395 c.p.c., n. 4, interpretato in modo scorretto dal giudice di appello, regola in termini tassativi l’istituto della “revisione” e che la decisione impugnata, violando il giudicato, aveva determinato una serie di violazioni a cascata.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 613 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.. Osserva la ricorrente che il giudice dell’esecuzione non ha seguito i criteri elaborati dalla giurisprudenza per l’eliminazione delle difficoltà sorte nel corso dell’esecuzione, ma ha illegittimamente sostituito il titolo che era chiamato ad eseguire.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che la decisione adottata dal giudice dell’esecuzione era in violazione non solo del giudicato, ma anche delle istanze delle parti ricorrenti.

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che al principio del ne bis in idem è ontologicamente connesso a quello dell’interesse ad agire e che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto negare ai sensi dell’art. 100 c.p.c., un provvedimento che costituisse quarto grado di giudizio.

Con il sesto motivo si denuncia violazione del principio del giusto processo. Osserva la ricorrente che il prìncipio del giusto processo non è stato osservato sia sotto il profilo che una decisione raggiunta la sua definitività deve restare immune da rifacimenti, sia sotto i profili della ragionevole durata del processo e del rispetto del principio del contraddittorio (non essendo stato consentito di rimettere in termini la parte per l’eventuale ricusazione del CTU).

I motivi dal secondo al sesto, da valutare unitariamente, sono inammissibili. In primo luogo essi risultano estranei al paradigma, sopra indicato, di impugnazione di sentenza di appello avverso decisione del giudice dell’esecuzione evocato con un iniziale ricorso ai sensi dell’art. 612 c.p.c.. Il secondo motivo in particolare evoca il paradigma del ricorso per revocazione, già per tale aspetto estraneo al ricorso per cassazione.

In secondo luogo le censure difettano di specificità e riferibilità alla decisione impugnata, come quando nel secondo motivo si fa riferimento all’istituto processuale della revocazione, essendo articolate come illustrazione per un verso di una serie di passaggi della vicenda processuale di merito e per l’altro come apodittico richiamo a principi, peraltro genericamente evocati, senza evidente e chiara relazione con la detta vicenda processuale, il tutto con evidente carenza di intellegibilità delle argomentazioni.

Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (fra le tante Cass. 29 novembre 2016, n. 24298 e 2 agosto 2002, n. 11530).

Con il terzo motivo infine si deduce la violazione dell’art. 613 c.p.c. che sarebbe stata possibile in ambiente di opposizione agli atti esecutivi, mentre qui si oppose l’ordinanza del giudice dell’esecuzione come se avesse deciso un’opposizione all’esecuzione.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, all’art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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