Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32196 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 10/12/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 10/12/2019), n.32196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3416-2014 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA V.LE REGINA

MARGHERITA 262, presso lo stadio dell’avvocato LUIGI MARSICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA STASI, giusta

procura a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA 192, presso

lo studio dell’avvocato ROCCO MELE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROBERTO NORMANNO, giusta procura a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 299/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 25/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;

udire il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1. In controversia relativa alla legittimità dell’avviso di fermo amministrativo notificato da Equitalia Sud a A.L. e da questi impugnato deducendo (per quanto ancora interessa) non essere avvenuta la notifica delle cartelle presupposte, la ventisettesima sezione della commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza in data 25 novembre 2013, numero 299, in riforma della pronuncia di primo grado, ritenuto che Equitalia Sud, con la produzione degli estratti dei ruoli relativi al contribuente, della copia delle relate di notifica di alcune delle cartelle e, per le altre, notificate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con la produzione degli avvisi di ricevimento, avesse dimostrato l’avvenuta notifica, accoglieva l’appello di Equitalia Sud e dichiarava infondato l’originario ricorso. La commissione aggiungeva che le modalità di notifica stabilite dall’art. 148 c.p.c. erano riferibili solo “alle notificazioni eseguite per mezzo dell’ufficiale giudiziario e non poteva (no) essere applicate nè alle notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale nè alla notificazione della cartella di pagamento effettuata a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, perchè incompatibili con il modello di cartella di pagamento all’epoca… previsto dal Ministero”; aggiungeva ancora che Equitalia non avrebbe potuto produrre le cartelle perchè le stesse “non erano state notificate secondo il modello di cui all’art. 148 c.p.c. ma per mezzo del servizio postale o trattenendo la matrice della cartella notificata”.

2. Il contribuente ricorre per la cassazione della suddetta sentenza sulla base di quattro motivi.

3. Equitalia Sud resiste.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso viene lamentato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che la commissione, con l’affermazione con cui ha escluso che la prova dell’avvenuta notifica delle cartelle non possa essere data se non mediante la produzione degli originali delle cartelle medesime e con l’affermazione fatta in tema di modello della cartella di pagamento da utilizzare per la notifica a mezzo dell’ufficiale giudiziario, ha violato o falsamente applicato l’art. 2697 c.c., il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, il D.P.R. n. 600 del 1973 , art. 60, l’art. 137 c.p.c., e ss., il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, il D.M. 28 giugno 1999, in tema di modello di cartella di pagamento”.

2. Il motivo è infondato. Questa Corte con sentenza n. 1612 del 14 giugno 2019, ha affermato che, “in materia di riscossione delle imposte, al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l’apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente; la relata, infatti, dimostra la specifica identità dell’atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell’intimazione riportato sull’originale, ma anche il suo contenuto, consistente in un'”intimazione di pagamento”, come precisato nell’esordio della relata medesima” (Cass. 16121 del 14 giugno 2019). Nella motivazione di questa sentenza è scritto che, ai fini della notifica della cartella, in base al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, il concessionario fa ricorso “ad apposito modello ministeriale, contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Il modello così previsto, approvato con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze del 28 giugno 1999, prevede – come già ha ricordato la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 17467/2012) – la relata di notifica come parte della cartella da separare all’atto della consegna della stessa al destinatario, sicchè al contribuente viene consegnato in busta chiusa l’originale della cartella e non una copia della stessa. La relata di notifica, posta all’esterno della busta, è compilata, dalla “finestra” in cui è contenuta, a ricalco sull’originale da consegnare e poi staccata per la consegna all’agente per la riscossione. In questa matrice deve ravvisarsi la prova della notifica dell’intimazione di pagamento. La medesima matrice… dimostra… la specifica identità dell’atto notificato, indicando espressamente – in basso a destra con la dicitura “intimazione numero” – il numero identificativo dell’intimazione riportato sull’originale consegnato al destinatario, … il contenuto dello stesso, consistente appunto in un “intimazione di pagamento” (come precisato in esordio alla relata) redatta tramite la compilazione dell’apposito modello ministeriale. Una simile indicazione consente di riferire la relata di notifica all’intimazione di pagamento al suo interno menzionata e di inferirne il contenuto, come predeterminato dal modello ministeriale utilizzato”.

3. Con il secondo motivo di ricorso viene sollevata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, rispetto agli artt. 3 e 24 Cost. Il contribuente sostiene che “la lettura dell’art. 26 che ora propone il giudice di appello porterebbe a concludere che ove si notifichi una cartella di pagamento non sia necessario il cosiddetto “doppio originale” e, in caso di contestazione, l’Agente della riscossione potrà produrre in giudizio solamente una copia del foglio contenente la relazione di notifica e non l’originale della cartella comprensivo della relazione di notificazione”e che, se tale lettura fosse corretta, l’art. 26 sarebbe in contrasto con i due citati articoli della Carta. Per dare un senso al motivo deve intendersi che esso sia finalizzato a sostenere che l’art. 26, consentendo – secondo quanto affermato dal giudice di appello e, come già evidenziato, correttamente – la notifica della cartella con impiego del ricordato modulo ministeriale, porta a ritenere utilizzabili, ai fini della prova, in modo illogico documenti del tutto inidonei allo scopo. Alla luce della richiamata sentenza n. 16121/2019, il motivo e la questione di costituzionalità risultano essere infondati.

4. Con il terzo motivo di ricorso, proposto in riferimento alle cartelle notificate per mezzo del servizio postale, viene lamentato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma l, n. 3, che la commissione tributaria regionale, ritenendo che la notifica possa essere dimostrata dalla esibizione della ricevuta di ritorno, ha violato o falsamente applicato l’art. 2697 c.c. in quanto la ricevuta “può certificare esclusivamente che una busta è stata inviata ma non certamente il contenuto della busta”. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che “in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova” (Cass. sentenza n. 16528 del 22/06/2018).

5. Con il quarto motivo di ricorso, proposto in riferimento alle cartelle notificate per mezzo del servizio postale, viene lamentato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che la commissione, ritenendo che la notifica possa essere eseguita in quel modo e dunque “senza il rispetto della procedura più garantista di cui alla L. n. 890 del 1982”, ha violato o falsamente applicato il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, secondo periodo. Con il medesimo motivo, “in via gradata”, per il caso cioè in cui dovesse ritenersi possibile, come in effetti ritenuto dalla commissione tributaria regionale, effettuare la notifica a mezzo di semplice raccomandata invece che con la forma più garantista di cui alla L. n. 890 del 1982, viene sollevata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, secondo periodo, rispetto agli artt. 3 e 24 Cost.. Il motivo e la questione di legittimità sono infondati. Questa Corte ha già rilevato che “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (Cass. n. 28872 del 12/11/2018).

6. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a rifondere a Equitalia Sud le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5000,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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