Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32195 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 12/12/2018), n.32195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2227-2016 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 9, presso lo

studio dell’avvocato FELICIOLI STEFANO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI

14, presso lo studio dell’avvocato PETRILLO GIOVANNI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1052/2015 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA,

depositata il 11/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. SCODITTI ENRICO.

Fatto

RILEVATO

Che:

A.D. propose innanzi al Tribunale di Civitavecchia opposizione al precetto per l’importo di Euro 20.175,69, notificato in data 25 agosto 2014 dal Condominio (OMISSIS) sulla base di sentenza costituente titolo esecutivo di condanna al risarcimento del danno per violazione delle distante legali, deducendo di non avere mai ricevuto la notifica del titolo esecutivo alla base del precetto. Con sentenza di data 11 novembre 2015 il giudice adito accolse l’opposizione.

Osservò il Tribunale che, non avendo l’opposto contestato la conformità della copia depositata all’atto effettivamente ricevuto dall’opponente nè all’originale notificato e non avendo altresì l’opposto depositato l’originale del precetto e della sentenza asseritamente notificati, doveva ritenersi che l’opponente avesse assolto all’onere probatorio (Cass. n. 13212 del 2015) della mancata notifica del titolo unitamente al precetto, non avendo peraltro l’annotazione “precetto e sentenza” contenuta nel registro cronologico del notificante valenza probatoria tale da superare la mancanza di contestazione circa la conformità all’originale notificato dell’atto depositato dall’opponente, consistente nel solo precetto. Aggiunse che non poteva configurarsi alcuna sanatoria per raggiungimento dello scopo della conoscenza del titolo esecutivo in quanto la sospensione dell’efficacia successiva del titolo da parte della Corte d’appello era successiva alla notifica del precetto, nè risultava svolta con l’opposizione alcuna contestazione in ordine al diritto a procedere ad esecuzione forzata, e che l’ordinanza del giudice dell’esecuzione depositata dall’opposto era inidonea a passare in giudicato e dunque ad avere rilevanza nel presente giudizio.

Ha proposto ricorso per cassazione il Condominio (OMISSIS) sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c.. Osserva il ricorrente che la circostanza della mancata notifica del titolo era stata contestata dal condominio opposto e che la produzione del registro cronologico, unitamente all’esibizione dell’originale dell’atto notificato, costituivano elementi probatori sufficienti a contrastare l’assunto dell’opponente.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3 e dell’art. 2697 c.c. Osserva il ricorrente che l’opponente era rimasto inadempiente al proprio onere probatorio e che l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione, emessa all’esito della fase cautelare dell’opposizione all’esecuzione in conseguenza della sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale (costituente il titolo esecutivo) da parte della Corte d’appello, era diventata definitiva per la mancata introduzione del giudizio di merito. Aggiunse che, siccome la prima udienza del giudizio di opposizione a precetto era stata tenuta successivamente alla notifica dell’atto di appello avverso la sentenza costituente il titolo esecutivo, vi era il raggiungimento dello scopo per la conoscenza del titolo da parte del debitore.

Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 156,330 e 617 c.p.c.. Osserva il ricorrente che era intervenuta decadenza dell’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., perchè, stante l’inesistenza della prima notifica di data 12 settembre 2014 per essere stata effettuata in cancelleria anzichè nel domicilio eletto nell’atto di precetto, la prima notifica utile dell’opposizione era stata quella del 16 febbraio 2015, dopo l’ordine di rinnovazione della notifica da parte del giudice.

Il ricorso è improcedibile. Ai fini del decorso del termine per impugnare ai sensi dell’art. 325 c.p.c. la sentenza è stata notificata in forma telematica. Ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d’improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche, deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonchè della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio (Cass. 22 dicembre 2017, n. 30765 la quale con specifica valenza nomofilattica ha confermato l’indirizzo consolidatosi sulla scia di Cass. 14/07/2017, n. 17450; si vedano in particolare Cass. 10/10/2017, n. 23668; Cass. 16/10/2017, n. 24292; Cass. 16/10/2017, n. 24347; Cass. 17/10/2017, n. 24422; Cass. 26/10/2017, n. 25429; Cass. 09/11/2017, n. 26520; Cass. 09/11/2017, n. 26606; Cass. 09/11/2017, n. 26612; Cass. 09/11/2017, n. 26613). Come affermato in particolare da Cass. 22 dicembre 2017, n. 30765, “qualora, trascorsi venti giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione non siano state depositate le copie analogiche dei suddetti documenti digitali, corredate dalla attestazione di conformità, nel senso sopra indicato, e qualora le stesse, con attestazione di conformità, non siano state depositate dal controricorrente o non siano comunque agli atti, il ricorso è improcedibile”.

Il ricorrente non ha assolto l’onere di attestazione di conformità nei termini indicati, sia con riferimento alla relata di notifica della sentenza che con riferimento al provvedimento impugnato (di cui manca la copia autentica), nè risulta altrimenti il deposito della documentazione in discorso con relativa attestazione di conformità da parte del controricorrente. Non rileva l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio in quanto non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, che nel fascicolo d’ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio (Cass. 15 settembre 2017, n. 21386).

Peraltro la sentenza è stata depositata in data 11 novembre 2015 ed il ricorso è stato notificato in data 12 gennaio 2016, oltre il termine di sessanta giorni dal deposito della sentenza corrispondente al giorno 11 gennaio 2016. Non può pertanto attingersi a quella giurisprudenza secondo cui pur in difetto di produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poichè il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. 10 luglio 2013, n. 17066).

Ricorre pertanto la causa di improcedibilità prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Peraltro, in disparte la questione di ammissibilità derivante dalla necessità del deposito dell’autorizzazione da parte dell’assemblea dei condomini in funzione di ratifica del proposto ricorso per cassazione (Cass. Sez. U. 6 agosto 2010, n. 18331 – si vedano anche Cass. 31 gennaio 2011, n. 2179; 24 maggio 2013, n. 12972) ed i profili di inammissibilità quanto a rispetto del precetto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non è inutile aggiungere succintamente con riferimento ai tre motivi di ricorso quanto segue.

Primo motivo: estraneità alla ratio decidendi incentrata sul mancato disconoscimento della conformità della copia a quanto rappresentato, e non sulla mera contestazione delle allegazioni di controparte; inammissibile denuncia del cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892). Secondo motivo: competenza del giudice di merito in ordine alla valutazione di assolvimento dell’onere probatorio; non vi è accertamento da parte del Tribunale di mancata introduzione del giudizio di merito conseguente all’opposizione all’esecuzione, da cui peraltro deriva solo l’estinzione del processo esecutivo, ma non una peculiare efficacia dell’ordinanza cautelare all’esterno del processo; insanabilità dell’omessa notificazione del titolo esecutivo (Cass. 21 dicembre 2012, n. 23894). Terzo motivo: la prima notificazione effettuata dell’opposizione è nulla non inesistente, alla stregua di Cass. Sez. U. 20 luglio 2016, n. 14916 (e comunque si veda già la risalente Cass. 17 aprile 1962, n. 737 circa l’efficacia ex tunc della rinnovazione della notifica in discorso).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara l’improcedibilità del ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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