Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32194 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 10/12/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 10/12/2019), n.32194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. POLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8195-2013 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA (GIA’ SERIO SICILIA) SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.

POCCINI 10, presso lo studio dell’avvocato MARIO FERRI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO MIRMINA, giusta procura

in calce;

– ricorrente –

contro

M.M..

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

RISCOSSIONE SICILIA (GIA’ SERIT SICILIA) SPA, M.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 32/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SIRACUSA, depositata il 22/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO;

udito il P.M. persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

per i controricorrente incidentale l’Avvocato GUIZZI che ha chiesto

il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso

incidentale.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1.La spa Riscossione Sicilia già Serit Sicilia spa e l’Agenzia delle Entrate ricorrono, rispettivamente, in via principale sulla base di quattro motivi ed in via incidentale sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza emessa dalla sedicesima sezione della commissione tributaria regionale della Sicilia il 22 gennaio 2013, con numero 32, con la quale la commissione ha ritenuto legittimo il preavviso di fermo di autoveicolo, notificato a M.M. dalla Serit Sicilia quale incaricata della riscossione dei crediti tributari portati in due cartelle di pagamento.

2.La commissione, “in via preliminare e pregiudiziale” ed in riferimento all’eccezione del contribuente secondo cui le cartelle non erano state notificate, ha affermato non potersi ritenere la notifica dimostrata poichè la Riscossione Sicilia aveva depositato l’estratto dei ruoli e la copia conforme delle relate di notifica laddove la dimostrazione avrebbe richieste il deposito dell’originale delle relate.

3.La commissione ha poi affermato che la Riscossione Sicilia, prima di comunicare il preavviso di fermo, decorsi 60 giorni dalla notifica, avrebbe dovuto notificare -ma in realtà non aveva notificato- al contribuente l’avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50.

4.La commissione ha infine affermato che la “notifica delle cartelle appare avvenuta oltre il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, secondo la previsione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25”.

5.La Riscossione Sicilia denuncia, con il primo motivo di ricorso, che quanto affermato dalla commissione “in via preliminare e pregiudiziale” contrasta con la D.L. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5, conv. dalla L. n. 30 del 1997, D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18,D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23,D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, (dai quali, secondo la ricorrente, si evince che la copia della relazione di notifica della cartella, in quanto certificata dall’agente della riscossione, costituisce piena prova della regolarità della notifica); denuncia, con il secondo motivo di ricorso, che l’affermazione fatta dal giudice d’appello circa l’onere di avviso D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 contrasta con l’articolo stesso (il quale, secondo la ricorrente, non è applicabile al preavviso di fermo); denuncia, con il terzo motivo di ricorso, che il rilievo finale della commissione, per un verso, contrasta con il D.P.R. n. 602 del 1972, art. 25 (atteso che, secondo la ricorrente, dagli estratti di ruolo e dalle copie delle relate di notifica delle cartelle, si evince che il terminè triennale previsto dall’art. 25 è stato rispettato), per altro verso, appare inconciliabile rispetto all’affermazione preliminare; denuncia infine, con il quarto motivo di ricorso, che, essendo state, in realtà, le cartelle notificate, come comprovato dalla documentazione in atti, ogni contestazione sollevata dal contribuente avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, siccome eccepito da essa Riscossioni Sicilia, in quanto non proposta mediante impugnazione delle cartelle stesse e non afferente a vizi propri del provvedimento di preavviso di fermo.

6.L’Agenzia delle Entrate, a propria volta, denuncia, con i primi due motivi del ricorso incidentale, sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c. e, rispettivamente, degli artt. 81 e 100 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, artt. 10,14 e 19, D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, l’omessa pronuncia sulla propria eccezione o l’omesso accoglimento della propria eccezione, di difetto di legittimazione passiva sostanziale (atteso che, secondo essa ricorrente, essendo in contestazione solo la legittimità del procedimento di riscossione e non anche la pretesa impositiva, unico soggetto legittimato a resistere al ricorso del contribuente era da ritenersi il concessionario); l’Agenzia denuncia, con i terzo e quarto motivo di ricorso incidentale, sotto diversi aspetti, la contraddittorietà delle due affermazioni -preliminare e finale – contenute nella sentenza impugnata; denuncia, ancora, con il quinto e il sesto motivo, sotto vari profili, il mancato accertamento positivo della notifica delle cartelle e la mancata dichiarazione di inammissibilità delle contestazioni del contribuente in quanto non veicolate mediante impugnazione delle cartelle medesime.

7. Il contribuente non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Riguardo al tema, logicamente prioritario rispetto agli altri sollevati dai ricorsi, della partecipazione dell’Agenzia delle Entrate al giudizio -tema posto dal primo e secondo motivo di ricorso incidentale-, si osserva che la commissione tributaria regionale, dopo avere dato conto dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Agenzia, ha, decidendo nel merito della questione relativa alla decadenza dell’Agenzia dalla pretesa impositiva per effetto del decorso del termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. a), respinto implicitamente detta eccezione sull’assunto corretto per cui la controversia riguardava non solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi ed errori imputabili all’agente della riscossione ma la sussistenza stessa della pretesa impositiva. I motivi in esame devono essere rigettati.

2. Il primo motivo del ricorso principale, con il quale -al di là del riferimento fatto dalla ricorrente al D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5, comma 5, (che, a suo dire, consentirebbe all’agente della riscossione di certificare, ai fini della procedura, la conformità di atti e documenti presenti nei propri archivi e riprodotti tramite strumenti informatici)- si lamenta l’erroneità dell’affermazione secondo cui, per dimostrare l’avvenuta notifica delle cartelle, è indispensabile l’originale delle relate di notifica e non sufficiente la copia delle relate stesse, è, in astratto, fondato posto che la copia delle relata di notifica (o dell’avviso di ricevimento), ove non ne sia ritualmente contestata la conformità agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., è idoneo a dar prova della notificazione (v. sul punto Cass., ordinanza n. 23902 del 11/10/2017), mar in concreto, inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.). Il motivo è infatti finalizzato a far dichiarare illegittima la suddetta affermazione, a sentir accertare che le copie delle relate, prodotte unitamente agli estratti dei ruoli, avrebbero dovuto essere ritenute idonee all’assolvimento dell’onere probatorio e, in ultima analisi, ad ottenere, tramite la cassazione della sentenza impugnata, la valutazione delle relate e, con essa, il positivo riscontro dell’avvenuta notifica. La commissione tuttavia, con l’affermazione secondo cui, essendo decorsi 60 giorni dalla notifica delle cartelle, il preavviso del fermo avrebbe dovuto essere preceduto dall’avviso D.P.R. n. 602 del 1972, ex art. 50 e con l’affermazione secondo cui le cartelle erano state notificate oltre il termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, ha già mostrato di aver valutato la ridetta documentazione e ne ha già positivamente valutata l’idoneità a dimostrare l’avvenuta notifica.

3.11 secondo motivo del ricorso principale è fondato: la Corte ha in più occasioni rilevato (v. ordinanza n. 22018 del 21/09/2017; ordinanza n. 26052 del 05/12/2011) che “il preavviso di fermo amministrativo, così come il fermo stesso, dei beni mobili registrati è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell’Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell’espropriazione forzata; pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell’avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligazione risultante dal ruolo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 50, comma 2, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell’esecuzione forzata”.

4. Il terzo motivo del ricorso principale così come il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale, con i quali viene denunciato il contrasto tra la prima e l’ultima delle affermazioni della commissione tributaria regionale della Sicilia, restano assorbiti in ragione di quanto statuito al precedente punto 1.

5. Il quarto motivo del ricorso principale, così come il quinto ed il sesto motivo del ricorso incidentale, con i quali viene denunciata, sotto diversi profili, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, sono fondati: una volta accertata l’avvenuta notifica delle cartelle, la commissione, in accoglimento dei rilievi sollevati dalle odierne ricorrenti, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’eccezione proposta dal contribuente in riferimento al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 trattandosi di eccezione non afferente a vizi propri del provvedimento di preavviso di fermo e proponibile solo mediante impugnazione delle cartelle.

5. Atteso quanto precede, deve concludersi che, in forza dei motivi accolti, la sentenza deve essere cassata e che, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito con rigetto dell’iniziale ricorso del contribuente.

6. Le spese del merito sono compensate in ragione dell’evolversi della vicenda processuale.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il secondo e il quarto motivo del ricorso principale così come il quinto e il sesto motivo del ricorso incidentale, rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso incidentale, dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso principale, dichiara assorbito il terzo motivo del ricorso principale così come il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’iniziale ricorso del contribuente; compensa le spese del merito;

condanna M.M. a rifondere alla spa Riscossione Sicilia e alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate, quanto alla prima, in Euro 900,00, oltre spese forfetarie ed accessori di legge e, quanto alla seconda, in Euro 1200,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 dicembre 2019

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