Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3219 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. III, 10/02/2011, (ud. 15/11/2010, dep. 10/02/2011), n.3219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18248/2006 proposto da:

LELLITRANSPORT DI LELLI GUIDO & C. S.N.C. (OMISSIS) in persona

del suo legale rappresentante pro tempore, considerata domiciliata

“ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato DI SAN BONIFACI Alessandro, che

la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.A.S. RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ S.P.A. (OMISSIS) in persona

del legale rappresentante, TORO ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA DELLE TRE MADONNE 16, presso lo studio dell’avvocato RICCIO

Gianfranco, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DISCEPOLO DANIELE giusta delega in calce al controricorso;

FONDIARIA SAI S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato LUDINI ELIO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORNETTI GIUSEPPE,

LONGOBARDI GUIDO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 942/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 12/4/2005, depositata il

05/08/2005, R.G.N. 1184/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/11/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato ALESSANDRO DI SAN BONIFACIO;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI

Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5 agosto 2005 la Corte di appello di Bologna confermava la omologa decisione del Tribunale di Parma del 20 novembre 2000, che aveva accolto la domanda dispiegata dalla s.p.a.

RAS e Toro Assicurazioni s.p.a. nei confronti della Lellitransport s.n.c. per sentirla dichiarare responsabile dei danni tutti cagionati dalla mancata consegna di un carico di merci da trasportare all’estero, alla stessa affidato per il trasporto dalla società Sifte Berti s.r.l. ed in forza di surrogazione ex art. 1916, per quest’ultima, condannare la convenuta al risarcimento a favore di esse attrici che avevano corrisposto alla assicurata Sifte Berti l’importo di L. 256.766.000 ed aveva respinto la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della SAI. Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la Lellitransport, affidandosi a due motivi.

Resistono con controricorso le tre compagnie assicuratrici coinvolte nella controversia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva in via preliminare il Collegio che la istanza di rimessione in termini non va accolta in quanto le parti, cui non era andata a buon fine la notifica del ricorso, si sono costituite.

Ancora in via preliminare va posto in rilievo che il ricorso non è inammissibile nei confronti della Fondiaria – SAI, in quanto, come deduce la resistente, sarebbe stato notificato alla SAI, società incorporata dalla stessa.

Infatti, in virtù dell’art. 2504 bis c.c., introdotto per effetto del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ed in vigore dal 1 gennaio 2004, stante la disposizione di cui al comma 1, non si produce più alcun effetto successorio ed estintivo del soggetto giuridico incorporato (Cass. n. 14526/06).

Ciò posto, e passando al merito del ricorso il Collegio ritiene quanto segue.

1. – Con il primo motivo, che pure nella sua intitolazione propone profilo di errore di diritto, in realtà la ricorrente censura per difetto di motivazione il capo della sentenza che ha riconosciuto la sua responsabilità, in quanto vettore.

In sintesi, si censura la sentenza laddove essa non ha rinvenuto sussistere il requisito della imprevedibilità e, quindi, in ordine all’esimente del caso fortuito di cui all’art. 1693 c.c., tenuto conto che la rapina si era verificata mentre l’autocarro era in un parcheggio adibito a sosta e il conducente era in riposo all’interno dello stesso, così come per legge previsto.

Questo motivo va disatteso.

Infatti, il giudice dell’appello ha valutato il comportamento gravemente negligente dell’autista, dipendente della società ricorrente, il quale non ha adottato tutte le misure necessarie per garantire la puntuale esecuzione del contratto ed evitare i pericoli per la merce presa in custodia.

Il periodo di sosta, legalmente previsto, è stato effettuato in ore notturne ed in zona notoriamente esposta a rischio e, trattandosi di trasportatori professionali, che avevano avuto in custodia un carico di merce di per sè di notevole valore, di cui era esattamente a conoscenza l’autista, tanto che ebbe ad indicarlo nella denuncia fatta alla Polizia, il giudice dell’appello ha correttamente individuato una colpa grave nelle circostanze di tempo e luogo in cui ebbe ad effettuarsi la rapina, escludendo la inevitabilità della stessa, motivando in maniera logica e congrua, al punto che sfugge, in quanto giudizio di fatto, ad ogni censura in questa sede (Cass. n. 11024/09).

Nè rileva la circostanza secondo la quale il luogo ove avvenne la rapina – area di servizio (OMISSIS), lungo l’autostrada (OMISSIS) – fosse addirittura consigliata dalla società gerente l’autostrada per la sosta degli automezzi, in quanto la rapina avvenne nottetempo durante la sosta effettuata, con l’autista che si era addormentato nella cabina dell’automezzo in una zona comunque non custodita.

Del resto, per configurarsi il caso fortuito, espressamente richiesto nel ricorso, occorre, come da giurisprudenza ormai consolidata e costante (da ultimo Cass. n. 9439/10), che l’evento appaia non solo improbabile, ma anche imprevedibile, in base ad una rigorosa valutazione ex ante ed avuto riguardo, in caso di vettore professionale, come la società ricorrente, alla diligenza qualificata ex art. 1176 c.c..

La colpa dell’autista, quindi, non è solo quella di essersi addormentato, ma di averlo fatto in un luogo non sicuro di notte, non optando, invece, come avrebbe dovuto, per un luogo sicuro, atteso il valore della merce che trasportava (910 colli di calzature per bambini), di cui era ben consapevole.

2. – Il secondo motivo, circa la domanda di manleva respinta dal giudice dell’appello, nei confronti della SAI, non merita accoglimento.

Sul punto va posto in rilievo che il giudice dell’appello, da una parte condivide la decisione del giudice di primo grado, secondo cui nella polizza non viene fatto riferimento all’ipotesi di merce sottratta tramite rapina, dall’altra ha desunto dalla lettura della polizza che l’assicurazione aveva un oggetto limitato alle condizioni di sorveglianza ininterrotta e a vista da parte dell’autista del mezzo e di sosta presso aree custodite: condizioni non osservate.

Del resto, la clausola n. 9 che faceva riferimento alla operatività della polizza per gli altri casi di furto e in genere per sottrazione o mancata riconsegna della merce non espressamente indicati negli articoli che precedono (v. la sua trascrizione riportata negli scritti delle parti) è stata correttamente ritenuta residuale.

Di vero, una volta ritenuta la fattispecie rientrante nell’art. 3 del contratto, il cui contenuto non è stato osservato, la clausola n. 9 che certamente, per come formulata, prevede una generica asserzione di mancata riconsegna delle merci assicurate da parte dell’assicurato, diventa, come si legge nel controricorso della Fondiaria-Sai, “lettera morta”, anche se va detto che in ordine ad essa correttamente il giudice dell’appello ha anche ritenuto che incombesse all’attuale ricorrente dare la prova di un sinistro specifico con peculiari modalità (p. 13 sentenza impugnata), ovvero in cui fosse stato possibile ritenere sussistere il caso fortuito.

In altri termini, essendo stata accertata la colpa grave del vettore, essendo stato escluso il caso fortuito, la clausola n. 9 non poteva essere ritenuta operativa.

Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, a favore delle società assicuratrici costituite, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 di spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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