Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3219 del 09/02/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 09/02/2018, (ud. 04/10/2017, dep.09/02/2018),  n. 3219

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Livorno respinse l’opposizione proposta dalla società R.G. s.a.s. avverso la cartella con la quale le erano stati addebitati i contributi per lavoro dipendente relativi a sei collaboratori a progetto che avevano operato dal 24.10.2005 al 31.5.2006 presso la sua azienda e dall’1.6.2006 al 31.8.2007 presso la società G.P s.r.l., che ne aveva rilevato l’attività.

Tale addebito si basava sul presupposto che la procedura di stabilizzazione espletata da quest’ultima società, ai sensi della L. L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 1202 – 1210, non era stata efficace in relazione al periodo gestito dalla prima società R.G. s.a.s., essendo i rapporti lavorativi già cessati all’atto della relativa domanda.

La Corte d’appello di Firenze (sentenza del 15.6.2012), investita dall’impugnazione della società R.G. s.a.s, ha rigettato il gravame spiegando che, anche se l’appellante aveva regolarizzato i rapporti di collaborazione nel periodo 24.10.2005 – 31.5.2006, non poteva tuttavia giovarsi del regime di particolare favore stabilito dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1208, per le procedure di stabilizzazione “genuine” che presuppongono la perdurante esistenza sia dell’impresa richiedente che delle collaborazioni, elementi di fatto, questi, che nella fattispecie non sussistevano, non avendo la R.G. sas presentato la domanda di stabilizzazione allorquando la sua azienda era ancora in attività, ma in epoca successiva alla sua cessazione.

Per la cassazione della sentenza ricorre la società R.G. s.a.s. con due motivi.

Resiste con controricorso l’Inps, anche in rappresentanza della S.C.C.I. spa società di cartolarizzazione dei crediti.

Rimane solo intimata la società esattrice Equitalia Centro spa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, dedotto per omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia, la ricorrente lamenta che in entrambi i giudizi dei due gradi di merito non era stata esaminata l’eccezione dell’inesistenza del diritto dell’Inps di richiedere le somme oggetto di iscrizione a ruolo di cui trattasi, tanto che la stessa circolare della Direzione Provinciale del Lavoro prevedeva che a seguito della procedura conciliativa (quella prevista dalla legge finanziaria del 2007, produttiva di effetti ex artt. 410 e 411 c.p.c.) restava precluso l’accertamento, sia di natura fiscale che contributiva, relativo a periodi pregressi riferiti al lavoro prestato dai lavoratori stabilizzati.

2. Col secondo motivo, dedotto per erronea (o falsa) applicazione di norma di diritto (della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi da 1202 a 1210), la ricorrente assume che il fenomeno della successione tra le imprese rendeva indifferente, in virtù della norma in materia di trasferimento d’azienda di cui all’art. 2112 c.c., il dato del mutamento di titolarità delle imprese ai fini della continuità dei rapporti lavorativi oggetto di stabilizzazione nell’ottica delle agevolazioni contributive.

3. Osserva la Corte che i due motivi, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Invero, dal ricorso risulta che gli ispettori della Direzione Provinciale del Lavoro di Pisa avevano disconosciuto i rapporti di collaborazioni riguardanti le due imprese (la G.P. s.r.l. era succeduta alla R.G. sas), per cui entrambe le società avevano provveduto alla regolarizzazione attraverso la trasformazione dei rapporti di collaborazione a progetto in rapporti di lavoro subordinato per i periodi di rispettiva competenza, onde poter beneficiare anche delle agevolazioni previste dalla L. n. 296 del 2006, in tema di stabilizzazione dell’occupazione. Tale iter venne concluso il 27.4.2007.

4. Orbene, la motivazione adottata dalla Corte di merito, condivisibile in quanto adeguatamente argomentata ed esente da vizi di ordine logico-giuridico, si basa sulla considerazione che la sanatoria dei rapporti di collaborazione a progetto, intercorsi con la società appellante, presupponeva, per la sua validità, la conversione in rapporti di lavoro dipendente dei rapporti ancora in essere, altrimenti si sarebbe avuta null’altro che la costituzione ex-novo di rapporti lavorativi stabili e non la loro trasformazione in rapporti di lavoro subordinato, come richiesto espressamente dalla legge che prevedeva le relative agevolazioni contributive, atteso che l’intento del legislatore era quello di favorire la stabilizzazione dei rapporti precari allora pendenti e non quello di consentire la regolarizzazione a buon mercato di pregresse irregolarità.

Oltretutto, come ben evidenziato nell’impugnata sentenza, nella fattispecie la regolarizzazione concernente il periodo riconducibile all’attività della società R.G. s.a.s avvenne circa un anno dopo la sua cessazione (alla R.G. sas subentrò la società GP srl facente capo alla moglie del Regoli). Infatti gli accordi conciliativi previsti dalla legge per la stabilizzazione si concretizzarono solo nel mese di aprile del 2007.

5. Non coglie, pertanto, nel segno la censura con la quale la ricorrente si duole della omessa disamina della circostanza riflettente l’eccepita carenza di diritto dell’Inps di esigere la riscossione delle somme iscritte a ruolo, trattandosi di affermazione rappresentante una mera petizione di principio alla luce della ricostruzione degli accertamenti che condussero alla constatazione della insussistenza delle pretese agevolazioni, come tale priva di decisività ai fini del denunziato vizio di motivazione, tanto più che la prova della loro sussistenza avrebbe dovuto essere fornita dalla stessa parte interessata ad avvalersene.

E’, invece, inammissibile la censura concernente l’asserita ininfluenza del dato rappresentato dal mutamento di titolarità delle imprese ai fini della continuità dei rapporti lavorativi oggetto di stabilizzazione nell’ottica delle agevolazioni contributive, in quanto la relativa denunzia, formulata come vizio di violazione di legge, attiene, in realtà, ad una questione di fatto, quale la riferibilità dei rapporti di lavoro stabilizzati a periodi differenti, riguardanti imprese diverse, che si sottrae ai rilievi di legittimità in quanto adeguatamente motivata ed immune da vizi di natura logico-giuridica, così come esposto in premessa.

6. In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate in favore dell’Inps come da dispositivo.

Non va, invece, adottata alcuna statuizione sulle spese nei confronti della società Equitalia Centro s.p.a che è rimasta solo intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 3500,00 per compensi professionali e di Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge in favore dell’Inps. Nulla spese nei confronti di Equitalia Centro s.p.a..

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2018

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