Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32188 del 12/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 12/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 12/12/2018), n.32188
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16218-2017 proposto da:
VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI –
VERITAS SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA UGO CAROLIS 34-B, presso lo studio
dell’avvocato CECCONI MAURIZIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PASQUALIN ANDREA;
– ricorrente –
contro
L.C.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO
36, presso lo studio dell’avvocato MASSANO MARIO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato CORNELIO ENRICO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3403/2016 del TRIBUNALE di VENEZIA, del
23/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA
PAOLO.
Fatto
CONSIDERATO
Che:
L.C.I. chiedeva e otteneva dal giudice di pace, nei confronti nei confronti della Veritas, s.p.a., quale gestore del servizio di igiene ambientale del comune di Venezia, un decreto ingiuntivo per la restituzione dell’IVA indicata come corrisposta indebitamente sulla tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, art. 49, c.d. TIA 1, e sulla tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 238, c.d. TIA 2, da considerare non corrispettivi di servizi ma tributi e come tali non assoggettabili alla suddetta imposta indiretta;
per quanto qui ancora rileva, il giudice di primo grado, pronunciandosi sull’opposizione dell’ingiunta, la rigettava, con sentenza confermata dal tribunale che riteneva l’assimilabilità della c.d. TIA 1 con la c.d. TIA 2, la prima pacificamente considerata tributo, la seconda da qualificare tale, nonostante l’indicazione legislativa contraria presente nel D.L. 31 maggio 2010 n. 78, art. 14, comma 33, convertito dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, alla luce di un’ermeneutica sistematica e teleologica complessiva, valorizzando i richiami del menzionato art. 238, per la determinazione dell’importo dovuto, agli indici reddituali e a voci estranee al singolo servizio, la natura obbligatoria della prestazione tale anche per chi potrebbe non avvantaggiarsi del servizio in questione, nonchè l’omogeneità dei parametri della c.d. TIA 2 rispetto a quelli della c.d. TIA 1, in mancanza di una generale normativa attuativa che li avesse idoneamente distinti;
avverso questa decisione ricorre per cassazione la Veritas s.p.a. formulando un motivo, avversato da controricorso;
Diritto
RITENUTO
Che:
con l’unico motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, artt. 1 e 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 4, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 e del citato D.L. n. 78 del 2010, art. 14,comma 33, poichè il tribunale avrebbe errato nell’accomunare la disciplina della c.d. TIA 1 a quella della c.d. TIA 2, e, di conseguenza, nell’escludere l’assoggettamento all’IVA delle somme corrisposte in base alla seconda;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Rilevato che:
non risulta la necessaria comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell’adunanza del Presidente, alla parte controricorrente.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018