Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32187 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 12/12/2018), n.32187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16217-2017 proposto da:

VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI –

V.E.R.I.T.A.S. SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, UGO DE CAROLIS, 34/B,

SC. A, presso lo studio dell’avvocato CECCONI MAURIZIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASQUALIN ANDREA;

– ricorrente –

contro

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 36,

presso lo studio dell’avvocato MASSANO MARIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CORNELIO ENRICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3383/2016 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 20/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA

PAOLO.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

P.S. chiedeva e otteneva dal giudice di pace, nei confronti nei confronti della Veritas s.p.a., quale gestore del servizio di igiene ambientale del comune di Venezia, un decreto ingiuntivo per la restituzione dell’IVA indicata come corrisposta indebitamente sulla tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22l, art. 49, c.d. TIA 1, e sulla tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 238, c.d. TIA 2, da considerare non corrispettivi di servizi ma tributi e come tali non assoggettabili alla suddetta imposta indiretta;

per quanto qui ancora rileva, il giudice di primo grado, pronunciandosi sull’opposizione dell’ingiunta, la rigettava, con sentenza confermata dal tribunale che riteneva l’assimilabilità della c.d. TIA 1 con la c.d. TIA 2, la prima pacificamente considerata tributo, la seconda da qualificare tale, nonostante l’indicazione legislativa contraria presente nel D.L. 31 maggio 2010 n. 78, art. 14, comma 33, convertito dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, alla luce di un’ermeneutica sistematica e teleologica complessiva, valorizzando i richiami del menzionato art. 238, per la determinazione dell’importo dovuto, agli indici reddituali e a voci estranee al singolo servizio, la natura obbligatoria della prestazione tale anche per chi potrebbe non avvantaggiarsi del servizio in questione, nonchè l’omogeneità dei parametri della c.d. TIA 2 rispetto a quelli della c.d. TIA 1, in mancanza di una generale normativa attuativa che li avesse idoneamente distinti;

avverso questa decisione ricorre per cassazione la Veritas s.p.a. formulando un motivo avversato da controricorso;

Diritto

RITENUTO

Che:

con l’unico motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, artt. 1 e 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 4, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 e del citato D.L. n. 78 del 2010, art. 14,comma 33, poichè il tribunale avrebbe errato nell’accomunare la disciplina della c.d. TIA 1 a quella della c.d. TIA 2, e, di conseguenza, nell’escludere l’assoggettamento all’IVA delle somme corrisposte in base alla seconda;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

RILEVATO Che:

non risulta la necessaria comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell’adunanza del Presidente, alla parte controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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