Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32186 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 12/12/2018), n.32186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27949-2017 proposto da:

P.D. elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MURINO VIRGINIO GIORGIO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 992, presso lo studio

dell’avvocato BALDI FRANCESCO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente

contro

P.G., S.M., B.L., B.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 541/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 16/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI

MARCO.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 16/6/2017, la Corte d’appello di Cagliari, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da P.D., e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha liquidato, in favore di quest’ultimo, originario attore, e a carico dei convenuti B.G., P.G. e Unipol Assicurazioni s.p.a., gli importi a titolo risarcitorio allo stesso spettanti in relazione alle conseguenze dannose sofferte a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio;

che, a fondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, la corte territoriale ha evidenziato come all’attore, studente all’epoca del fatto, non spettasse alcun importo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da compromissione della capacità di lavoro, atteso che la riduzione della capacità di lavoro riscontrata a carico del P. in sede tecnica, nel corso del giudizio, doveva ritenersi limitata al solo espletamento di attività di manovalanza, laddove il P., tenuto conto della relativa formazione professionale e del corso di studi prescelto, avrebbe in futuro prevedibilmente svolto attività lavorativa di carattere impiegatizio-amministrativo, in relazione alla quale non era emersa alcuna compromissione della corrispondente capacità di lavoro;

che, avverso la sentenza d’appello, P.D. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

che la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso;

che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., P.D. ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo di impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., nonchè per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la risarcibilità del danno patrimoniale conseguente alla compromissione della capacità di lavoro dell’attore, omettendo di considerare la complessiva esperienza lavorativa pregressa del P., nonchè le prospettive di lavoro specifiche legate al territorio di residenza dello stesso, verosimilmente suscettibili di favorirne l’impiego in attività di manovalanza, con la conseguente sussistenza della riduzione della relativa capacità di lavoro, conformemente a quanto riscontrato in sede tecnica nel corso del giudizio;

vista la proposta ex art. 380-bis c.p.c. depositata in Cancelleria dal relatore e comunicata alle parti;

presa visione della memoria depositata dal ricorrente;

visto l’art. 380-bis c.p.c.;

ritenuta l’opportunità di rimettere la causa alla pubblica udienza della Terza Sezione Civile.

P.Q.M.

rinvia la causa alla pubblica udienza della Terza Sezione civile.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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