Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32185 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 12/12/2018), n.32185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18380-2017 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

PACIFICO PAOLA, FONTANA GABRIELE ROMEO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA GIUSTIZIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE LIEGI 16, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMILIANO VITO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

EQUITALLA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5285/2017 del TRIBUNALE, di MILANO, depositata

il 11/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. VINCENTI ENZO.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato a due motivi, B.A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano, resa in data 11 maggio 2017, che accoglieva il gravame interposto dal Ministero della Giustizia avverso la decisione del Giudice di Pace della medesima Città, che, a sua volta, aveva accolto l’opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. dal B. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), avente ad oggetto il recupero delle indennità forfettarie mensili, corrisposte (per complessivi Euro 774,90) per gli anni 2005-2006 e indebitamente percepite dallo stesso per lo svolgimento della funzione di Giudice di Pace;

che il Giudice di Pace di Milano aveva accolto l’opposizione ex art. 615 c.p.c. ritenendo decisiva l’omessa notifica dell’ordinanza emessa dal Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Milano in data 14 marzo 2012, in quanto titolo esecutivo per l’iscrizione a ruolo;

che il Tribunale, nel riformare integralmente la pronuncia di primo grado, osservava che: 1) l’ordinanza emessa in data 14 marzo 2012, non notificata al B., costituiva un semplice ordine di servizio e non già titolo esecutivo per l’iscrizione a ruolo; 2) l’appellato non aveva provato di aver prestato effettivo servizio durante il periodo feriale degli anni 2005-2006;

che resistono con separati controricorsi il Ministero della Giustizia e Equitalia Giustizia S.p.A., mentre non ha svolto attività difensiva Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (già Equitalia Nord S.p.A.);

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale Equitalia Giustizia S.p.A. ha depositato memoria e il ricorrente istanza per la riunione con altri ricorsi aventi il medesimo oggetto.

Diritto

CONSIDERATO

che il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione camerale del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

P.Q.M.

La Corte, rimette la causa alla pubblica udienza della Terza Sezione civile; si comunichi.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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