Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32184 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 10/12/2019), n.32184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18121-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.G., C.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato VINCENZO TARANTO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1587/13/2017 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

03/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA

TORRE MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del 90% dell’Irpef versata dai soggetti residenti nelle territorio colpito dal terremoto nelle provincie siciliane per gli anni 1990/1992, preso atto della tempestività dell’istanza (1 marzo 2008) rigettava l’appello dell’Ufficio, riconoscendo il diritto al rimborso anche ai sostituiti, oltre che ai sostituti d’imposta, e ai contribuenti che avevano già versato l’imposta.

C.G. e A.G. si costituiscono con controricorso.

L’Agenzia delle entrate deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. In via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibillità del ricorso, contenuta nel controricorso, ex art. 366 c.p.c., per mancata indicazione delle specifiche enunciazioni contenute nella sentenza impugnata oggetto di censure, e per novità della censura (primo e secondo motivo); la maturazione del giudicato interno sulla questione della esistenza della controversia solo su redditi di lavoro dipendente, e l’assoluta mancanza del requisito di autosufficienza in relazione alla deduzione di percezione di redditi di lavoro autonomo.

E’ destituita di fondamento l’eccezione sulla novità della questione del diritto Europeo invocato in questa sede, che non sussiste, trattandosi di fonte di legge di grado subcostituzionale per la quale trova applicazione il principio iura novit curia.

E’ altresì infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso in relazione alla mancanza di attinenza al decisum dei motivi di ricorso, relativi alla presunta natura del reddito dei contribuenti, ritenuto da lavoro autonomo, rientrante nel concetto di impresa comunitaria come tale esclusa dal beneficio, in quanto nella fattispecie in esame, il giudice di merito era tenuto a verificare i presupposti per la concessione del beneficio, appurando la natura del reddito prodotto.

2. Col primo motivo del ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, (Legge di stabilità 2015), della VI Direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia CE;

3. Col secondo motivo si deduce violazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 (Legge di stabilità 2015) e succ. mod. di cui al D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies conv. L. n. 123 del 2017 in relazione alla riduzione della liquidazione del rimborso.

4. Il ricorso è fondato, con riferimento alla necessità, da parte del giudice di merito di verificare la natura del reddito prodotto dai contribuenti, che peraltro nel controricorso assumono di essere dipendenti del servizio sanitario nazionale. Va sul punto confermata la giurisprudenza (Cass. n. 10636 del 2019) che ha espressamente qualificato come attività libero professionale quella del medico convenzionato con il SSN.

Va sul punto rilevato che, invero la sentenza impugnata ha accolto il ricorso del contribuente senza pronunciarsi sulla questione preliminare, consistente nella qualificazione della natura dei redditi percepiti dal contribuente, se cioè si trattava di redditi da lavoro dipendente ovvero di redditi da impresa, spettando solo ai primi il rimborso di quanto indebitamente versato.

4.1. La L. n. 123 del 2107, art. 16 octies, comma 1, lett. b), di conversione con modifiche del D.L. n. 91 del 2017, ha modificato la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, specificando espressamente che fra i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10% previsto dall’art. 9, comma 17 e successive modificazioni, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato solo i titolari di redditi di lavoro dipendente nonchè i titolari di redditi equiparati ed assimilati a quelli di lavoro dipendenti in relazione alle ritenute subite. Sono da ritenere esclusi pertanto dai benefici fiscali in esame i soggetti che abbiano percepito redditi da impresa.

4.2. Nel delineare la categoria dei soggetti percettori di redditi da impresa, la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 29905 del 2017; Cass. n. 3070 del 2018) ha chiarito come la nozione Eurounitaria d’impresa include qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detto soggetto e dalle sue modalità di finanziamento, dovendosi qualificare come economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato (Corte giustizia: 23/04/1991, Hofner & E Elser; 16/11/1995, Federation francaise des societes d’assurances; 11/12/1997, Job Centre; 16/06/1987, Commissione vs. Italia; 01/07/2008, Motoe; 26/03/2009, Selex Sistemi Integrati).

4.3. Quanto sopra si raccorda sia con la normativa fiscale Europea, la quale stabilisce che è soggetto passivo d’IVA chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività (art. 9, p.1, Direttiva UE, n. 2006/112/CE; conf. art. 4, Direttiva UE, n. 77/388/CE); sia con la normativa Europea sugli appalti pubblici, laddove si stabilisce che i termini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti e servizi (art. 1, p.8, Direttiva UE, n. 2004/18/CE).

Pertanto, la CTR avrebbe dovuto preliminarmente accertare se il reddito prodotto dal contribuente fosse da qualificare come reddito da lavoro subordinato ovvero come reddito d’impresa, atteso che lo svolgimento di un’attività inquadrabile in quella d’impresa costituisce limite all’applicabilità del beneficio in esame, previsto dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, prima parte, posto che il diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi del Ministro per il coordinamento della protezione civile O.M. 21 dicembre 1990, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, è espressamente escluso per “quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea”, atteso che la Corte di giustizia, con la sentenza del 17/07/2008, in causa C-132/06, aveva già rilevato l’incompatibilità delle disposizioni condonistiche, di cui alla L. n. 289 del 2002, con il sistema comunitario dell’IVA, in quanto, introducendosi rilevanti differenze di trattamento tra i soggetti passivi sul territorio italiano, si finiva per alterare il principio della neutralità fiscale.

5.Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso in esame va accolto, non essendosi la CTR attenuta ai principi sopra descritti, avendo essa riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso fiscale senza accertare se il medesimo svolgesse o meno attività d’impresa nel senso sopra chiarito; invero la CTR si è pronunciata solo su differenti questioni e cioè sulle modalità con cui poteva avvenire la definizione automatica della posizione fiscale del contribuente, nonchè sul termine entro il quale poteva essere presentata l’istanza di rimborso. La sentenza va pertanto cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 dicembre 2019

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