Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32183 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2018, (ud. 10/07/2018, dep. 12/12/2018), n.32183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8368-2018 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROSARIA TASSINARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1993/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott. DOLMETTA ALDO

ANGELO.

Fatto

RILEVATO

Che:

A.C. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a tre motivi – avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1993 depositata il 5 settembre 2017, che ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno medesimo nei confronti del provvedimento del Tribunale di Bologna (25 febbraio 2016), che aveva parzialmente accolto le domande di protezione internazionale proposte dall’istante;

il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso;

Diritto

CONSIDERATO

che:

nel caso di specie l’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, che ha inciso sulla misura della protezione umanitaria, rende opportuna una rivisitazione della materia in sede di udienza pubblica, sentite le parti e il P.G.;

di conseguenza non ricorrono i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis c.p.c. e che la causa deve essere quindi rimessa alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1 bis;

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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