Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32182 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 10/12/2019), n.32182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1553-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO MAZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1968/17/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

29/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

La Commissione tributaria di Ragusa aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla notaia N.M.G., in relazione al silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso della quota pari al 90 per cento delle imposte IRPEF e IVA versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, escludendo il rimborso dell’Iva e riducendo la pretesa ai fini Irpef in relazione agli importi privi di prova in ordine agli effettivi versamenti. Con la sentenza impugnata, indicata in epigrafe, la CTR della Sicilia rigettava l’appello principale dell’Ufficio e quello incidentale della contribuente, confermando la decisione di primo grado, anche in applicazione della giurisprudenza Eurounitaria.

La contribuente si costituisce con controricorso e deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per novità del motivo ex art. 345 c.p.c., sulla novità della questione del diritto Europeo invocato in questa sede, che non sussiste, trattandosi di fonte di legge di grado sub costituzionale per la quale trova applicazione il principio iura novit curia.

Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 (Legge di stabilità 2015), vertendosi in ipotesi di reddito di lavoro autonomo, rientrante nel concetto d’impresa comunitaria.

Va premesso che il Notaio, nel nostro ordinamento, è ad un tempo pubblico ufficiale e libero professionista, qualifica quest’ultima che deriva, da un lato, dalla mancanza della qualifica di impiegato dello Stato, dall’altro, dalla presenza, nel modo di essere della sua funzione, di elementi privatistici tipici della libera professione, quali: la mancanza di clientela fissa, la possibilità della concorrenza, il carico delle spese di ufficio, il diritto di trarre corrispettivo direttamente ed esclusivamente dal cliente,)’assunzione personale di responsabilità civile per colpa o dolo nell’esercizio della funzione, la possibilità di svolgere altre attività, non tutte collegate al ricevimento degli atti tipici.

sia sotto il profilo della qualifica dell’attività (di impresa o

professionale, di lavoro autonomo e di esercente attività c.d. protette), sia sotto il profilo della struttura propria del soggetto (persona fisica o ente collettivo, soggetto di diritto privato o pubblico), rilevando esclusivamente lo svolgimento di una attività economica volta a fornire beni o servizi, laddove costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato (Corte giustizia: 23/04/1991, Hofner & Elser; 16/11/1995, Federation francaise des societes d’assurances; 11/12/1997, Job Centre; 16/06/1987, Commissione vs. Italia; 01/07/2008, Motoe; 26/03/2009, Selex Sistemi Integrati)”.

Che alla luce dei superiori principi, nel caso di specie lo svolgimento da parte della contribuente di un’attività d’impresa, nei termini Euro-unitari sopra specificati, è, incontestabile, esercitando essa la professione notarile, che rientra in tale nozione, come espressamente riconosciuto da questa Corte (Cass. sez. 5, n. 5923/2019).

Al riguardo si è ancora chiarito che la prova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, ma, in sintonia con quanto affermato da Cass. n. 22377/2017, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione UE (sopravvenuta nel corso del giudizio di appello) e la sua diretta incidenza sulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza delle commissione regionale, consentono alle parti l’esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica.

Il giudice del merito è tenuto pertanto a valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la ridetta decisione della Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107 TFUE, par. 2, lett. b), ovvero che si tratti di “aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale” (5 150, lett. b), dec. cit.), sempre che sussista “un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso a nonna delle misure in esame” (5 136 dec. cit.); il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti assicurative o da altre misure di aiuto (5 148 dec. cit.); inoltre, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell’UE, 6 Corte di Cassazione – copia non ufficiale dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass., Sez. lav., 09/06/2017, n. 14465).

Conclusivamente il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR cui è demandato di procedere a nuovo esame in conformità ai superiori principi di diritto, osservando la decisione della Commissione UE del 14/08/2015 e le indicazioni della Corte di giustizia del 15/07/2015, nonchè di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 dicembre 2019

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