Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32180 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 10/12/2019), n.32180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 923-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

NONSOLOGRAFICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DONATO GRANDE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4257/5/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

06/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata, del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

Fatto

RILEVATO

che:

La Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa accoglieva parzialmente (con esclusione dell’IVA e delle ritenute Irpef), il ricorso avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso, per Irepf IVA e Ilor, di Nonsolografica sri, della L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 17, relativa al 90% dei tributi versati relativamente agli anni d’imposta 1990, 1991, 1992.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva l’appello dell’Ufficio; ritenendo che la sospensione dei rimborso per i richiedenti che svolgono attività d’impresa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento comunitario, non incide sulla formazione dei titoli, preso atto della tempestività della domanda, presentata in data anteriore a 27.11.2007 e della mancanza di prova da parte dell’Ufficio dei tributi in questione e dei versamenti effettuati.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato a unico motivo; la contribuente si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo del ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si invoca violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, nonchè del TFUE, art. 108, e decisione C/2015/5549/UE Final, poichè la CTR avrebbe dovuto tenere conto dell’incompatibilità con il diritto comunitario della L. n. 289 del 2002, artt. 8 e 9, e quindi dell’impossibilità del rimborso delle imposte per coloro che svolgano attività d’impresa.

Il motivo è fondato.

Va premesso che è pacifico e non contestato lo svolgimento dell’attività d’impresa da parte della contribuente, accertato dalla CTP e dalla CTR, come peraltro emergente dalla struttura societaria della stessa, e che la controversia attiene solo all’Irpef e con esclusione delle ritenute Irpef e dell’IVA.

Ciò premesso va rilevato che, in tema di aiuto di Stato erogato a un’impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento “de minimis” applicabile o, in difetto, se ricorrono le condizioni che rendono l’aiuto compatibiie con il mercato interno ai sensi del TFUE, art. 107, p. 2, lett. b), (e cioè che si tratti di aiuto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali). Da ciò deriva che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del “de minimis”, che l’ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni (decorrente dal momento dell’ottenimento del primo aiuto e comprendente qualsiasi aiuto pubblico, accordato sotto qualsiasi forma) non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l’applicazione dell’ipotesi prevista dal TFUE, art. 107, p. 2, lett. b), di avere la sede operativa nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento ed anche l’assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto: Cass. 2 maggio 2018, n. 10450);

deve conseguentemente darsi seguito alla giurisprudenza di questa Corte che ha ribadito che “In tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, a seguito dell’intervento della Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C (2015) 5549, non è applicabile ai soggetti che esplicano attività ai “impresa comunitaria”, rispetto alla quale rileva esclusivamente lo svolgimento di attività economica volta a fornire beni o servizi, essendo invece irrilevante l’elemento soggettivo, sia sotto il profilo della qualifica dell’attività (di impresa o professionale, di lavoro autonomo e di esercente attività c.d. protette), sia sotto il profilo della struttura propria del soggetto (persona fisica o ente collettivo, soggetto di diritto privato o pubblico), rilevando esclusivamente lo svolgimento di una attività economica volta a fornire beni o servizi” (Cass. n. 29905 del 13/12/2017; n. 19133 del 2019; n. 19070 del 2019; n. 17484 del 2019).

Al riguardo si è ancora chiarito che la prova delle suddette circostanze è a carico dei soggetto che invoca il beneficio, ma, in sintonia con quanto affermato da Cass. n. 22377/2017, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione UE (sopravvenuta nel corso dei giudizio di appello) e la sua diretta incidenza sulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza della commissione regionale, consentono alle parti l’esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono i presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica.

Pertanto, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CT R cui è demandato di procedere a nuovo esame in conformità ai superiori principi di diritto, osservando la decisione della Commissione UE del 14/08/2015 e le indicazioni della Corte di giustizia del 15/07/2015, nonchè di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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