Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3218 del 11/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 11/02/2020), n.3218
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28504-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.l’. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STXI’O, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.I.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 669/22/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il
28/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Puglia, indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in controversia proposta da D.I. su impugnazione di avviso di accertamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, per estimi catastali in relazione a unità immobiliare inclusa nella cosiddetta “microzona (OMISSIS) e (OMISSIS) del Comune di Lecce”. Per gli immobili ubicati nelle indicate microzone, essendo sensibilmente mutato il rapporto tra il valore medio di mercato (ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138), e il corrispondente valore medio catastale, era stata effettuata una revisione parziale del classamento ai fini dell’applicazione dell’ICI. In particolare, la CTR ha ritenuto che l’attività di classamento, pur se fondata sull’accertato presupposto dello scostamento significativo tra i valori di mercato effettivi e quelli catastalmente assegnati, rimane pur sempre una procedura che va effettuata in concreto, esternando le ragioni della scostamento microzonale, mancando le quali sarebbe incontrollabile l’effettività delle esigenze di riclassamento.
Le parte intimata non si è costituita.
Il primo motivo, col quale si deduce la violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, è infondato.
Ed invero, il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura prevista dal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e), il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa (Cass. n. 4712 del 09/03/2015). Ne consegue che non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non risultino gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) incidenti, in concreto, sul diverso classamento (Cass. n. 3156 del 17/02/2015, Cass. n. 22900 del 29/09/2017).
Peraltro, v’è da aggiungere che la Corte costituzionale ha fra l’altro affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo così la necessità di una provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione – cfr. Corte Cost. n. 249/2017 -, non potendo darsi seguito all’orientamento espresso da Cass. n. 21176/2016, rimasto isolato.
Orbene, la CTR si è, in definitiva, uniformata ai predetti principi, rilevando per un verso la genericità della motivazione esposte negli atti impugnati – non risultando dagli stessi in modo specifico la sussistenza dei presupposti per una revisione generalizzata del classamento degli immobili compresi in una medesima microzona -e, per altro verso, non ritenendo sufficiente il riferimento ad interventi di riqualificazione urbana e di viabilità interna, in mancanza di qualsiasi specificazione in ordine alla tipologia degli interventi e del vantaggio ritraibile concretamente dai singoli immobili interessati.
Il ricorso va per l’effetto rigettato.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020