Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3218 del 09/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 3218 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 19759-2012 proposto da:
DE MARCO ENRICO DITTA INDIVIDUALE,

elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUNONE REGINA l, presso
lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
MASSIMO BONOMI, DAVIDE DE BARTOLO, ENRICO MORDIGLIA,
2017

ANDREA MOZZATI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

3833
contro

I.N.P.S.
SOCIALE,

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
C.F.

80078750587,

in persona del

suo

Data pubblicazione: 09/02/2018

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO,
giusta delega in atti;
controricorrenti nonchè contro

EQUITALIA ESATRI S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 152/2012 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 29/02/2012 r.g.n. 367/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
la cessazione della materia del contendere, per le
spese si rimette alla Corte;
udito l’Avvocato ANSELMO CARLEVARO;
udito l’Avvocato ANTONINO SGROI.

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

Fatti di causa
Si controverte della sussistenza o meno del diritto alle agevolazioni
contributive previste per le navi adibite a traffico internazionale, pretese da
Enrico De Marco in relazione all’attività svolta con lo “Yatch” di proprietà della
omonima ditta individuale, rispetto alla quale l’Inps ha intrapreso azione di

concernenti il periodo gennaio – maggio 2009.
Il Tribunale di Genova, innanzi al quale si svolse il giudizio di opposizione al
pagamento delle relative cartelle esattoriali, ritenne fondata l’opposizione
limitatamente al periodo successivo al 31.8.2007 durante il quale
l’imbarcazione della ditta del De Marco, iscritta al registro internazionale, era
stata noleggiata a terzi.
Con sentenza del 29.2.2012, la Corte d’appello di Genova, investita
dall’impugnazione dell’Inps, ha riformato la gravata decisione e, per l’effetto,
ha respinto l’opposizione di De Marco Enrico contro l’iscrizione a ruolo delle
cartelle esattoriali, confermando sia i ruoli che le cartelle,A. condannando
l’appellato al pagamento delle spese di lite.
Ha osservato la Corte d’appello che l’art. 6 del d.l. n. 457/97, convertito nella
legge n. 30/1998, nel prevedere gli sgravi contributivi fa riferimento al
personale imbarcato su navi iscritte al registro internazionale, cioè navi adibite
esclusivamente a traffici commerciali, mentre nella fattispecie l’adibizione del
natante era stata personale o commerciale in modo intermittente, per cui
mancava il requisito dell’esclusività dell’adibizione a trasporti internazionali
previsto dalla legge.
Per la cassazione della sentenza ricorre la ditta individuale “De Marco Enrico”
con due motivi articolati in più punti.
Resiste con controricorso l’Inps.
Successivamente De Marco Enrico ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378
c.p.c. attraverso la quale ha chiesto la cessazione della materia del contendere
per intervenuta definizione dei ruoli di riscossione.
Il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per la cessazione della materia
del contendere, rimettendosi alla Corte per la definizione delle spese di lite.
Ragioni della decisione

recupero contributivo per gli importi di C 5521,06, C 15939,92 ed C 30408,29

Osserva la Corte che con memoria ex art. 378 c.p.c. De Marco Enrico ha
chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere dopo aver
spiegato di aver aderito alla cosiddetta “rottamazione delle cartelle esattoriali”
e, quindi, alla definizione agevolata dei ruoli dall’1.1.2000 al 31.12.2016, che
ha interessato anche le somme oggetto del presente giudizio, provvedendo al

inoltre, allegato alla memoria la copia della dichiarazione di adesione alla
definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con
modificazioni dalla legge n. 225/2016, unitamente alla copia dell’estratto di
ruolo, della comunicazione di Equitalia di determinazione dell’importo da
versare e della documentazione bancaria attestante il relativo pagamento.
Orbene, il suddetto atto, nel quale è fatto espresso riferimento alla cessazione
della materia del contendere, si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della
materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente
sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.
Invero, l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non
solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel
momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della
domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass.
S.U. 29 novembre 2006 n. 2578, Cass. 13-7-2009 n. 16341).
Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Il riferimento espresso,attuato dal difensore del ricorrente alla cessazione della
materia del contendere nella memoria depositata in atti unitamente alla
suddetta documentazione intercorsa con la società esattrice delle somme
induce questa Corte a ritenere interamente compensate tra le parti le spese
del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 4 ottobre 2017

pagamento integrale di quanto dovuto alla controparte. Il ricorrente ha,

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