Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32179 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. un., 12/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 12/12/2018), n.32179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente f.f. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente di Sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15591-2017 proposto da:

P.L., U.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA G.B. MARTINI 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

MARASCIO, rappresentati e difesi dagli avvocati DOMENICO GRANDE

ARACRI e FRANCESCO SCALZI;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

25;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 143/2017 della CORTE DEI CONTI – 3^ SEZIONE

GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata il 31/03/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/11/2018 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

uditi gli avvocati Francesco Scalzi e Domenico Grande Aracri.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte dei conti, Terza Sezione giurisdizionale centrale di appello, con sentenza 15 ottobre 2014, n. 534, rigettò l’appello proposto da P.L. e U.C. contro la sentenza della Sezione giurisdizionale della Regione Calabria la quale aveva condannato i predetti, rispettivamente, al pagamento delle somme di Euro 6.510.609,31 e di Euro 1.136.467,49 a titolo di indebita percezione di fondi comunitari.

La vicenda aveva preso avvio da alcune indagini della Guardia di finanza che avevano messo in luce il carattere fittizio di una serie di operazioni e il prodursi del danno erariale a causa della mancata realizzazione degli interventi ai quali i fondi comunitari erano destinati. Il P. era stato condannato in qualità di legale rappresentante della Crown Power Transmission s.r.l. e della Crown Power Train s.r.l. e la U., coniuge del P., in qualità di socio delle due menzionate società e di amministratore unico della Plastiva s.r.l..

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4), P.L. e U.C. e la medesima Terza Sezione giurisdizionale centrale di appello, con sentenza del 31 marzo 2017, ha accolto in parte il ricorso, ha revocato la sentenza impugnata e, pronunciando in sede rescissoria, ha condannato la U. al pagamento della minore somma di Euro 665.887,78, compensando le spese del relativo giudizio.

La Corte dei conti ha compiuto un’ampia premessa nella quale ha ricordato che la revocazione implica la sussistenza di un errore di fatto, che consiste nella “erronea percezione della realtà processuale”, il che non è ipotizzabile nè in ordine all’interpretazione della domanda nè all’impropria valutazione degli atti di causa, così come non costituisce errore revocatorio l’errore di diritto.

Quanto al merito del ricorso, la Corte dei conti ha rilevato che i ricorrenti avevano impugnato la sentenza d’appello “ripercorrendo argomentazioni già proposte alla valutazione di quel giudice”, con censure che prospettavano, in effetti, non errori di fatto, ma di diritto. Nessun travisamento dei fatti di causa era pertanto ravvisabile. L’unico punto per cui la domanda di revocazione era da accogliere aveva ad oggetto l’entità della condanna nei confronti della U.; mentre in motivazione, infatti, si era detto che l’appello meritava un limitato accoglimento, il dispositivo della sentenza non era in linea con la motivazione, posto che l’appello della U. risultava essere stato integralmente respinto. In tali limiti, quindi, il Collegio ha pronunciato nella fase rescindente e in quella rescissoria, rideterminando la condanna nei ridotti limiti suindicati.

3. Contro la sentenza della Corte dei conti in sede di revocazione propongono ricorso P.L. e U.C. con unico atto affidato a due motivi e affiancato da memoria.

Resiste la Procura generale della Corte dei conti con controricorso, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile ovvero infondato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1), eccesso di potere giurisdizionale, violazione dell’art. 111 Cost., di alcune norme del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, dell’art. 112 cod. proc. civ. e della normativa in tema di parità di trattamento, di contraddittorio e di motivazione.

Osservano i ricorrenti che la sentenza avrebbe operato “un radicale stravolgimento delle norme con conseguente violazione sostanziale della posizione giuridica soggettiva della parte, anche in violazione dei principi fondamentali disciplinanti la responsabilità e i danni risarcibili”. In particolare, la sentenza non avrebbe considerato che, quando viene ipotizzata la responsabilità di una società di capitali, “la legittimazione passiva spetta alla persona giuridica in quanto tale e non certo alla persona fisica dell’amministratore”; la responsabilità di quest’ultimo può sussistere solo quando si dimostri una determinante attività dello stesso nella violazione di legge, il che non sarebbe stato provato. Vi sarebbe, quindi, anche una carenza di motivazione sul punto.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1), difetto di giurisdizione e violazione delle medesime norme di cui al primo motivo, rilevando che la sentenza, travisando ed ignorando la fattispecie reale, avrebbe realizzato i tipici presupposti dell’eccesso di potere giurisdizionale.

3. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile.

Queste Sezioni Unite hanno già affermato che, in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze della Corte dei conti pronunciate su impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando esclusa la possibilità di mettere in discussione detto potere sulla precedente decisione di merito (così la sentenza 27 febbraio 2017, n. 4879, in conformità con quanto affermato, a proposito dell’impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato in sede di revocazione, dalla sentenza 27 gennaio 2016, n. 1520).

Nel caso di specie i due motivi di ricorso – che possono essere esaminati congiuntamente, attesa l’evidente connessione tra loro esistente – non contengono alcuna censura in ordine alla sussistenza del potere giurisdizionale a pronunciare sulla revocazione. Si tratta, infatti, della prospettazione di un insieme di argomenti che in parte ripetono censure già proposte nell’appello originario e poi nel giudizio di revocazione, in parte insistono su valutazioni giuridiche, asseritamente erronee, compiute dal giudice della revocazione. Anche nel corso della discussione in pubblica udienza, la difesa dei ricorrenti ha particolarmente insistito sulle violazioni di legge riconducibili alla sentenza d’appello ed alla presunta omissione di pronuncia da parte del giudice della revocazione; ma è evidente che si è in presenza, sotto tutti i profili, di censure che non possono costituire oggetto di un ricorso per cassazione avverso una pronuncia emessa dalla Corte dei conti in sede di revocazione.

Rilevano conclusivamente le Sezioni Unite che anche se, del tutto ipoteticamente, le presunte violazioni di legge fossero esistenti, ciò non si tradurrebbe comunque nella violazione dei limiti esterni della giurisdizione contabile, per cui l’esito decisorio sarebbe il medesimo.

4. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, poichè la Procura generale della Corte dei conti è parte solo in senso formale.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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