Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3217 del 11/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3217 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

Data pubblicazione: 11/02/2013

SENTENZA
sul ricorso 29811-2011 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,

MINISTERI

DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, MINISTERO
DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
2012

STATO, che li rappresenta e difende ape legis;
– ricorrenti –

7735

contro
GIANNELLI ANGELO GNNNGL61E28C983P, LEONCINI GIUSEPPE
LNCGPP58S13L245Q,

LEOVINO MARIA LVNMRA62546L109P,

L

NATALICCHIO

LUIGI

NTLLGU59L14A285V,

STRAFELLA

GIOVANNI STRGNN59P24E506Q, DI TERLIZZI MASSIMO
DTRMSM66B01A883V, IURILLI DOMENICO RLLDNC59H27A662C,
TROILO MARIA TRLMRA55M63A285A, GHEZZI TIZIANA
GHZTZN64P63F205C, IURILLI GAETANO RLLGTN62C05H645A,

CPTRNN58B48C983K, LOPS CARMELA LPSCML58H56C983C,
MARCONE
FRANCESCO

ISABELLA

MRCSLL58A62C9830,

CRNENC56T05A285L,

QRTENC59P60A662S,

ROSSNER

RSSGRL57A47Z112G,

AGATINO

CARNICELLA

QUARTO

FRANCESCA

GABRIELE

KATARINA

VINCENZA

MARLEND

GTNVCN59R41Z614V, CASSANO VITO VITTORIO MICHELE
CSSVVT57D09A048B, LA TEGOLA ANTONIO LTGNTN56M23L109A,
PARADISO MARIO PRDMRA56R27E038Q, TAFEINI FELICIA
TEFFLC58S60C983R, BARILE MARIO BRLMRA58L08L109N,
GARRUBBA ANGELA GRRNGL62A58C983D, ZINGARO LEONARDO
ZNGLRD51B11A285K, ZUCARO CATALDO ZCRCLD58D10C983G,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI
ANTONELLI 4, presso lo studio dell’avvocato
TORTORELLA MARCO, che li rappresenta e difende giusta
procura speciale per atto Notaio Claudio Laserra del
27/12/2011, rep. n. 53262 allegata in atti;
– controricorrenti nonché contro

VICENTE PRIETA ROSA ANA;
– intimata –

DI SERIO FRANCESCA DSRENC57E63H501S, CAPUT° ROSANNA

avverso

la

sentenza

n.

2641/2011

della

CORTE

D’APPELLO di ROMA del 24/05/2011, depositata il
13/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2012 dal Consigliere Relatore Dott.

udito

l’Avvocato

E.

Figliolia

difensore

dei

difensore

dei

ricorrenti che si riporta agli scritti;
udito

l’Avvocato

M.

Tortorella

controricorrenti che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAFFAELE FRASCA;

R.g.n. 29811-11 (ud. 7.11.2012)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. §

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso per

cassazione contro i medici indicati in epigrafe avverso la sentenza del 13 giugno 2011, con
la quale la Corte d’Appello di Roma ha accolto l’appello dei medici avverso la sentenza
con cui il Tribunale di Roma che aveva rigettato per intervenuta prescrizione la loro
domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dell’adeguata remunerazione ed il

risarcimento del danno, in relazione alla frequenza con consecuzione del relativo diploma
di corsi di specializzazione ai quali si erano iscritti in anni anteriori all’anno accademico
1991-1992 ed in dipendenza dell’inadempimento statuale a quanto imponevano le direttive
comunitarie 75/363/CEE e 82/76/CEE, che il d.lgs. n. 257 del 1991 aveva tardivamente
adempiuto solo per gli specializzandi iscritti a corsi dall’anno 1991-1992.
§2. La Corte territoriale ha accolto l’appello reputando che la pretesa dei medici
dovesse qualificarsi alla stregua di Cass. sez. un. n. 9147 del 2009 e che il termine
prescrizionale decennale così applicabile decorresse dal 27 ottobre 1999, giusta
l’insegnamento di Cass. n. 10813 del 2011
Ha, quindi, riconosciuto ai medici, per ciascun anno di durata del corso frequentato,
gli importi parametrati al d.lgs. n. 257 del 1991 siccome idonei al soddisfacimento della
pretesa dei medici.
§3. I medici intimai hanno resistito al ricorso con congiunto controricorso.
Le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione art. 4, comma 43 L. n.
183/2011; artt. 2935, 2946, 2947 codice civile, Direttive 82/76, 362/75, 93/16; D.lgs.
257/91, art. 360 n. 3 c.p.c.”.
Vi si invoca la sopravvenienza di cui all’at. 4, comma 43, della 1. n. 183 del 2011 ai
fini di superare la qualificazione dell’azione data dalla sentenza di merito nonché la
conseguente individuazione della prescrizione e del suo decorso.
§1.111 motivo è privo di fondamento, secondo la lettura dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c.
voluta da Cass. sez. un. n. 19051 del 2010.
Fermo che è ormai ampiamente consolidato l’orientamento adesivo all’insegnamento
espresso dalla Sezioni Unite, inaugurato dalle sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e
3
Est.

Raffaele Frasca

R.g.n. 29811-11 (ud. 7.11.2012)

10816 del 2011, che vengono ignorate dal ricorso ed hanno offerto ulteriori argomenti a
sostegno della qualificazione della pretesa dei medici specializzandi introdotta dalla
Sezioni Unite, si osserva che altrettanto consolidato è quello sull’irrilevanza della
sopravvenienza normativa invocata in vicende come quella di cui è processo.
Invero, già Cass. n. 1917 del 2012, emessa dalla terza sezione di questa Corte, si è
fatta carico del problema discendente da detta sopravvenienza della norma invocata dalla
ricorrente, affermando, all’esito di ampia motivazione, cui si rinvia, che, operando essa

codice civile, e, quindi potendo spiegare la sua efficacia rispetto ai fatti verificatisi
successivamente alla sua entrata in vigore, risulta irrilevante nel presente giudizio,
come nei giudizi similari. Infatti, essendo il suo oggetto di disciplina la
regolamentazione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, derivante
da mancato recepimento di normative comunitarie cogenti e dal verificarsi in capo ad
un soggetto di un fatto che, se fosse stata attuata la direttiva, avrebbe dato al soggetto
il diritto da essa previsto, la norma potrà disciplinare soltanto la prescrizione di
diritti di tal genere insorti successivamente alla sua entrata in vigore e, quindi,
derivanti da fattispecie di mancato recepimento verificatesi dopo di essa e non da
fattispecie di mancato recepimento verificatesi anteriormente. Con la conseguenza
che non può regolare in via sopravvenuta il diritto al risarcimento del danno da
mancato recepimento, oggetto del presente giudizio, posto che esso concerne un
mancato recepimento verificatosi ben prima.
Il principio di diritto in questione è stato confermato dalle seguenti decisioni, anche

di altre Sezioni della Corte; Cass. n. 1850 del 2012; n. 3972 del 2012; n. 3973 del 2012; n.
4240 del 2012; n. 4241 del 2012; n. 4537 del 2012; n. 4538 del 2012; n. 4575 del 2012; n.
4576 del 2012; n. 4785 del 2012; n. 4893 dei 2012; n. 5064 del 2012; n. 5065 del 2012; n.
5533 del 2012; n. 6911 del 2012; 7282 del 2012; 12725 del 2012.
Il primo motivo (sul quale, del resto, nella memoria la ricorrente non ha
consapevolmente insistito) è, pertanto, rigettato.
§2. Con un secondo motivo — riguardo al quale è priva di pregio la deduzione della
violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., atteso che prospetta una quaestio iuris per cui non è
necessario esaminare atti e documenti – si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art.
2043 cod. civ.; violazione D.lgs. n. 257/91; L. 370/1999; Direttive CEE 75/362, 82/76.
Art. 360 n. 3 c.p.c.”.

Est. C

. Raffaele Frasca

solo per l’avvenire, secondo il criterio generale fissato dall’art. 12 delle preleggi al

R.g.n. 29811-11 (ud. 7.11.2012)

Vi si sostiene che la sentenza impugnata, nel quantificare il dovuto per i medici
avrebbe errato parametrandolo agli importi di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, anziché in
quelli previsti dall’art. 11 della 1. n. 370 del 1999. Al riguardo vengono invocati i principi
affermati da questa Corte nella sentenza n. 21973 del 2011.
§2.1. Il motivo è fondato alla stregua di un orientamento che, innestandosi sulle
affermazioni di Cass. n. 21973 del 2011 e di altre decisioni anteriori, ha sancito il seguente

trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei
medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991,
deve ritenersi che il legislatore – dettando l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo
delle citate direttive – abbia palesato una precisa quantificazione dell’obbligo
risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non
erano ricompresi nel citato art. 11. A seguito di tale esatta determinazione monetaria,
alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è
sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 cod. civ. – gli interessi legali
possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla
notificazione della domanda giudiziale.>> (Cass. n. 1917 del 2012; n. 5533 del 2012,

seguite da altre).
La sentenza impugnata dev’essere, dunque cassata ed il giudice di rinvio, che si
designa in altra sezione della Corte d’Appello di Roma, comunque in diversa
composizione, provvederà a rideterminare il danno in ossequio al detto principio di diritto.
Al giudice di rinvio è rimesso il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo. Cassa la sentenza
impugnata in relazione e rinvia ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma, in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3 il 7 novembre

Il Presidente

principio di diritto: <

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