Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3217 del 09/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 3217 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 16382-2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2017
3780

Avvocati ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO,
LUCIA POLICASTRO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

LA PERGOLA ALBERTO, elettivamente domiciliato in

Data pubblicazione: 09/02/2018

ROMA, PIAllA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio
degli avvocati PAOLO BOER, ALBERTO BOER, che lo
rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 540/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato CHERUBINA CIRIELLO;
udito l’Avvocato CARLO DE ANGELIS per delega verbale
Avvocato PAOLO BOER.

di CATANIA, depositata il 22/06/2011 R.G.N. 245/2009;

Fatti di causa
Si tratta di decidere se ai fini del calcolo dei trattamenti di previdenza
integrativa e di quiescenza fruibili da parte degli avvocati dipendenti dell’Inps
debba farsi riferimento alla quota onorari percepita durante l’ultimo anno di
servizio ovvero a quella risultante dalla media degli onorari percepiti

Il Tribunale di Catania, pronunciando sul ricorso proposto da La Pergola
Alberto nei confronti dell’Inps, accolse la domanda volta alla condanna
dell’ente di previdenza alla riliquidazione della pensione integrativa e
dell’indennità di buonuscita attraverso l’inserimento nella base contributiva
della quota mensile degli onorari percepiti negli ultimi dodici mesi.
La Corte d’appello di Catania (sentenza pubblicata il 22.6.2011), investita
dall’impugnazione dell’Inps, riformò parzialmente la gravata decisione
limitatamente al pagamento degli accessori di legge, stabilendo che gli
interessi legali erano dovuti solo dal primo giorno del secondo mese successivo
alla cessazione dal servizio, per quel che concerneva la pensione, e dal
centoventesimo giorno dalla cessazione dal servizio, per quel che riguardava
l’indennità di buonuscita.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con tre motivi, illustrati da
memoria. Resiste con controricorso La Pergola Alberto.
Ragioni della decisione
1. Col primo motivo l’Inps denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.
13 e 14 della legge 20 marzo 1975 n. 70, dell’art. 2121 cod. civ., dell’art.
2129 cod. civ., degli artt. 5, 27 e 34 del Regolamento di previdenza e di
quiescenza del personale dell’Inps, nonché dell’art. 30, comma 2, del D.P.R. n.
411/1976, il tutto in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
In pratica, l’Inps contesta quanto affermato dalla Corte d’appello di Catania
secondo la quale l’unico criterio che può ricavarsi dal regolamento
relativamente al calcolo della quota onorari sulla quale commisurare il
trattamento di previdenza e quiescenza è quello della retribuzione fissa e
continuativa degli ultimi dodici mesi. Obietta, invece, la difesa del ricorrente
che il criterio corretto è quello adottato nella delibera n. 99/1982 del Consiglio
di amministrazione dell’istituto che, in ossequio alla sentenza del Consiglio di

nell’ultimo triennio antecedente al collocamento in quiescenza.

Stato n. 120/1980, fa riferimento alla media degli importi erogati nel triennio
precedente alla cessazione dal servizio. Invero, si fa osservare, da parte
ricorrente, che il Consiglio di Stato, nella successiva decisione n. 78/1982,
oltre a sancire la rilevanza ai fini della quiescenza della quota degli onorari, ha
chiarito che il metodo pratico da seguire ai fini della determinazione dei

stabilito dall’art. 2121 cod. civ. Inoltre, il Consiglio di Stato, con la sentenza n.
2181/1986, ha avallato la legittimità della modalità di determinazione della
quota onorari all’interno del complessivo trattamento pensionistico e di fine
rapporto come operata dal Consiglio di amministrazione dell’Inps con la
delibera del 30.4.1982, in quanto il riferimento alla media rapportata a mese
delle quote di onorari erogate nell’ultimo triennio risulta coerente con la regola
generale rinvenibile per analogia nell’art. 2121 cod. civ., essendo tali onorari
assimilabili ai premi di produzione o alle partecipazioni agli utili disciplinati da
tale norma codicistica. La difesa dell’ente evidenzia, inoltre, che nella
pronunzia n. 7280 del 2003 il Consiglio di Stato aveva, peraltro, sottolineato la
ragionevolezza del criterio che prende a riferimento gli ultimi tre anni, anziché
l’ultimo anno, del rapporto lavorativo, in considerazione della compensazione,
nel più ampio arco temporale di riferimento, di oscillazioni dovute al carattere
variabile dell’emolumento, così come nella sentenza n. 2181 del 2006 dello
stesso giudice amministrativo si è chiarito che il riferimento degli artt. 27 e 34
del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale
dell’Inps all’ultima retribuzione spettante al dipendente non esclude affatto che
la base di calcolo possa essere variabile e, quindi, che la quota onorari
spettante sia quella individuata, con criterio logico, in base alla media
dell’ultimo triennio. Al riguardo, il ricorrente rileva che la Corte d’appello di
Catania, nel richiamare il principio di sussidiarietà, non menziona alcuna
norma speciale che dovrebbe assumersi a parametro per la valutazione della
fattispecie ed a preferenza di quella dettata dal codice civile; nel contempo la
stessa difesa fa notare che la normativa speciale del Regolamento detta norme
specifiche per il calcolo della base quiescibile relativamente alla pensione
diretta, ma nulla dispone per quanto riguarda la modalità di calcolo della quota
onorari, per cui, in assenza di una specifica disciplina di calcolo, la normativa

2

trattamenti in esame è quello della media degli ultimi tre anni, secondo quanto

regolamentare deve ritenersi supplita, contrariamente a quanto ritenuto
nell’impugnata sentenza, dal ricorso al criterio generale di cui all’art. 2121,
comma 2, cod. civ.
2. Col secondo motivo l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione degli
artt. 1321, 1372 e 2123 cod. civ., dolendosi della parte della sentenza

nella delibera dell’ente n. 99/1982. Al riguardo si fa osservare che a seguito
della privatizzazione del pubblico impiego, il Regolamento aveva perduto la
sua originaria natura di atto amministrativo per assumere, ai sensi del D.Lgs.
n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, la qualità di atto negoziale di natura
privatistica quale contratto normativo da collocare nell’ambito degli atti di
previdenza volontaria ed operando, quindi, con l’efficacia propria del contratto
al pari di ogni altro atto di gestione del rapporto di lavoro; con la conseguenza
che l’individuazione del criterio di computo triennale, a suo tempo adottato
dall’Istituto, doveva considerarsi non solo applicazione dei criterio
normativamente previsto dall’art. 2121 c.c., ma altresì quale atto di
autonomia privata, essendo stata recepita nel contratto individuale di lavoro
dei dipendenti.
3. Col terzo motivo, proposto per vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.,
l’Inps pone in evidenza che la Corte di merito omette di riferire quale sarebbe
stata la disciplina speciale in concreto applicabile, limitandosi ad esprimere un
principio generale senza allegare i concreti presupposti e senza menzionare le
norme di settore che renderebbero operativo il disposto di cui all’art. 2129
cod. civ. in forza del principio di sussidiarietà, con conseguente carenza del
percorso logico seguito nel pervenire alla decisione impugnata. Il ricorrente
lamenta, inoltre, l’inconferenza dei richiami effettuati alla giurisprudenza di
questa Corte in tema di lavoro straordinario, assumendo che la natura propria
della quota onorari è quella di provvigione o, in senso, lato, di partecipazione
agli utili che derivano dalla riscossione delle eventuali e imprevedibili spese di
lite liquidate nei vari giudizi, o comunque ad esse assimilabile, non trattandosi
di una voce fissa e continuativa dello stipendio degli avvocati dell’Inps, ma
piuttosto di un elemento incerto nell’an e nel quantum.
4. Con riferimento al primo motivo del ricorso, si osserva che in relazione

impugnata nella quale è stata disapplicata la disciplina negoziale contenuta

all’individuazione della normativa applicabile agli istituti (pensione integrativa indennità di buonuscita) oggetto della domanda di riliquidazione va
considerato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno differenziato
la disciplina dei due istituti rilevando che l’esame del tenore delle disposizioni
della legge n. 70 del 1975 evidenzia chiaramente che il legislatore,

maniera differente le discipline dei regolamenti dei singoli enti in materia, da
un lato, di trattamento di quiescenza o fine rapporto e, dall’altro, di
trattamenti integrativi di previdenza.
L’art. 14 ha infatti previsto, al comma 2, la conservazione dei fondi integrativi
di previdenza in favore dei soli dipendenti già in servizio o già cessati dal
servizio, mentre l’art. 13 ha previsto l’indennità di anzianità nella misura
specificata nel comma 1 (“All’atto della cessazione dal servizio spetta al
personale una indennità di anzianità, a totale carico dell’ente, pari a tanti
dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il
numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio
prestato”).
In particolare, con la sentenza n. 7158/2010 (conf. Cass., n. 4749/2011), le
Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio: “In tema di base di calcolo
del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli
enti pubblici del c.d. parastato, la L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13, di
riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta
una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in
vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i
dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato
per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ.), non derogabile
neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di
un’indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in
godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all’autonomia
regolamentare dei singoli enti solo l’eventuale disciplina della facoltà per il
dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di
effettivo servizio; il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo
annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la

rispettivamente con gli artt. 13 e 14 di quest’ultima legge, ha valutato in

computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua
integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari … e
devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le
disposizioni di regolamenti, come quello dell’Inail, prevedenti, ai fini del
trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il

5. Tale principio, applicabile per identità dei presupposti, anche al
Regolamento dell’Inps, impone di riconoscere l’insussistenza – siccome
abrogata in parte qua – della normativa regolamentare (in particolare l’art. 5
del Regolamento, nel testo conseguente alla sentenza del Consiglio di Stato n.
120/80).
Per ciò che invece attiene alla pensione integrativa, pure disciplinata dal
medesimo Regolamento, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza
n. 7154/2010, hanno enunciato i seguenti principi: “In tema di base di calcolo
della pensione integrativa dei dipendenti dell’Inps, ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell’ente, adottato
con delibera del 12 giugno 1970 e successivamente modificato con
deliberazione del 30 aprile 1982, ai fini della computabilità nella pensione
integrativa già erogata dal fondo istituito dall’ente (e ancora transitoriamente
prevista a favore dei soggetti già iscritti al fondo, nei limiti dettati dalla L. 17
maggio 1999, n. 144, art.64) è sufficiente che le voci retributive siano fisse e
continuative, dovendosi escludere la necessità di una apposita deliberazione
che ne disponga l’espressa inclusione; non osta che l’elemento retributivo sia
attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni,
anche se queste, e la relativa indennità, possano in futuro venire meno,
mentre non può ritenersi fisso e continuativo un compenso la cui erogazione
sia collegata ad eventi specifici di durata predeterminata oppure sia
condizionata al raggiungimento di taluni risultati e quindi sia intrinsecamente
incerto”.
Tra l’altro, la quota onorari è stata riconosciuta ai funzionari Inps del ruolo
professionale, effettivamente svolgenti attività legale, con l’art. 30 dell’accordo
collettivo approvato con D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, giusta la previsione
normativa di cui alla L. n. 70 del 1975, art. 26, comma 4 – Disposizioni sul

5

computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo”.

riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale
dipendente (“Gli accordi sindacali prevederanno la misura percentuale della
partecipazione degli appartenenti al ruolo professionale, per l’attività da essi
svolta, alle competenze e agli onorari giudizialmente liquidati a favore
dell’ente”).

prevedeva che “Agli effetti del presente Regolamento si intende per
retribuzione la somma delle seguenti competenze: lo stipendio lordo calcolato
per 15 mensilità annue; eventuali assegni ed altre competenze di carattere
fisso e continuativo, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia, che
siano riconosciuti utili ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza con
delibera del Consiglio di amministrazione approvata dal Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale di concerto con quello del Tesoro”.
6. Con la sentenza n. 120/1980 del 29.1.1980 il Consiglio di Stato ha, però,
annullato tale disposizione “nella parte in cui subordina a delibera del consiglio
di amministrazione, la selezione degli elementi utili agli effetti dei trattamenti
di fine rapporto (indennità di buonuscita e pensione)”, dichiarando che: “L’art.
5 del regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del
personale dell’Inps, nella parte in cui subordina a deliberazione del consiglio di
amministrazione dell’ente l’utilità degli assegni e delle altre competenze ivi
indicati ai fini del trattamento anzidetto, confligge irrimediabilmente con la
sostanzialità dell’indagine circa il carattere che tali competenze devono avere,
ai sensi dell’art. 2121 cod. civ. e dei principi generali della materia, i quali
prevedono che l’utilità di un certo assegno o competenza ai fini del
trattamento di previdenza e quiescenza derivi

ex se dalle intrinseche ed

obbiettive caratteristiche dell’emolumento in relazione alla normazione
legislativa primaria, senza essere subordinata alla emanazione di un
provvedimento dell’ente pubblico interessato”; “La quota di onorarì spettanti
agli avvocati e procuratori che prestano servizio alle dipendenze di enti
pubblici ha carattere di elemento integrativo dello stipendio”.
Pertanto, in base all’art. 5 del Regolamento, a seguito della decisione del
Consiglio di Stato n. 120/80, per retribuzione si intende la somma dello
“stipendio lordo calcolato per 15 mensilità annue” e di “eventuali assegni

6

L’art. 5 del Regolamento (deliberazioni del 12.6.1970 e del 18.3.1971),

personali ed altre competenze di carattere fisso e continuativo, con esclusione
delle quote di aggiunta di famiglia”; connessi a tale previsione risultano gli
artt. 27 (in tema di pensione integrativa) e 34 (in tema di indennità di
buonuscita, denominata trattamento di quiescenza), che fanno rispettivamente
riferimento all’ultima retribuzione spettante” e all'”ultima retribuzione annua

7. Successive pronunce del Consiglio di Stato confermarono che, secondo i
principi desumibili dall’art. 2121 c.c., la quota di onorari spettanti agli avvocati
e procuratori che prestano servizio alle dipendenze di enti pubblici aveva
carattere di elemento integrativo dello stipendio e che andava pertanto
computata nella determinazione dei trattamenti di quiescenza (indennità di
buonuscita) e di previdenza (pensione del fondo speciale) dei dipendenti
dell’Inps, in applicazione del ricordato art. 5 del Regolamento, “che include nel
concetto di retribuzione tutti gli assegni che, a prescindere dalla loro
variabilità, costituiscono la retribuzione normale della prestazione lavorativa”
(cfr., ex plurimis, C.d.S, nn. 531/81; 78/82).
Con la ricordata sentenza n. 120/1980 il Consiglio di Stato aveva altresì
indicato il metodo da seguire per il calcolo delle quote degli onorari da
prendere in considerazione, facendo riferimento al criterio di cui all’art. 2121
cod. civ. (nel testo allora vigente) e, quindi, alla media di tali emolumenti degli
ultimi tre anni. Con Delibera 30 aprile 1982, n. 99, avente ad oggetto
la “Computabilità degli onorari legali agli effetti del trattamento di previdenza
e quiescenza”, il Consiglio di Amministrazione dell’Inps, richiamate le ricordate
sentenze amministrative, deliberò, per quanto qui specificamente rileva,
che: 1) “…la quota di onorari corrisposta ai funzionati del ruolo professionale
– ramo legale è compresa nella “retribuzione” di cui all’art. 5 del vigente
Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza, nel testo
risultante a seguito dell’annullamento parziale disposto con la
richiamata decisione n. 120 del 29 gennaio 1980″; 2) “Ai fini dell’attuazione di
quanto stabilito al precedente punto 1, per la determinazione dei trattamenti
previsti dal Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza e dei
valori di riscatto, la quota di onorari legali è computata sulla base dell’importo
mensile ottenuto rapportando a mese la media degli importi erogati nel

spettante”.

triennio precedente la cessazione del servizio o la data di domanda di
riscatto”.
8. Deve allora convenirsi che legittimamente l’Inps ha tenuto conto di quanto
previsto dalla suddetta delibera, stante la sua portata integrativa delle
disposizioni regolamentari, che ne restano modificate in conformità.

quanto modificativa del Regolamento – che l’Inps ha potuto tener conto ai fini
della liquidazione della pensione integrativa della quota onorari.
Da ultimo la Sezione lavoro di questa Corte (Sez. lav. n. 3775 del 9.3.2012) si
è espressa nel senso che “in tema di base di calcolo della pensione integrativa
dei dipendenti dell’INPS, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il trattamento
di previdenza e quiescenza dell’ente, adottato con delibera del 12 giugno 1970
e successivamente modificato con deliberazione del 30 aprile 1982 del
consiglio di amministrazione dell’ente, la quota di onorari corrisposta ai
funzionari del ruolo professionale, ramo legale, è compresa nella retribuzione
di riferimento ed è computata sulla base dell’importo mensile ottenuto
rapportando a mese la media degli importi erogati nel triennio precedente la
cessazione del servizio o la data della domanda di riscatto. Difatti, la delibera
menzionata, la cui esecutività è conforme all’art. 8, comma 1, della legge 9
marzo 1989 n. 88, dev’essere riconosciuta idonea a integrare le citate
disposizioni regolamentari, posto che la previsione di cui all’art. 14 della legge
20 marzo 1975 n. 70, di conservazione dei fondi integrativi previdenziali come
quello istituito presso l’INPS, sta a indicare che detti fondi non avrebbero
potuto essere soppressi o modificati in modo da sovvertirne il contenuto, ma
non può essere letta, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, come
impeditiva a qualsivoglia intervento, modificativo o integrativo, inerente ad
aspetti applicativi delle norme regolamentari esistenti.” (in senso conf. v. Sez.
lav. n. 23619 del 18.11.2015)
9. Pertanto, in conformità a tale preciso orientamento, si ritiene che il primo
motivo del ricorso è fondato e che va accolto, mentre rimane assorbito l’esame
dei restanti motivi. Conseguentemente l’impugnata sentenza va cassata in
relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di
Catania che, in diversa composizione, si atterrà ai suddetti principi e

D’altronde, è proprio grazie all’avvenuta emanazione di tale delibera – per

provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese,
alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 3 ottobre 2017

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