Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32168 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 10/12/2019), n.32168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8032-2018 proposto da:

Q.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROSARIO CALI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 620/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 22/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Q.B., esercente la professione di commercialista, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro l’Agenzia delle entrate impugnando la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe che, accogliendo l’appello proposto dall’Ufficio, ha rigettato il ricorso contro il diniego di rimborso dell’IRAP corrisposta negli anni dal 1998 al 2000.

Secondo la CTR l’esercizio in forma associata della professione e l’esistenza, risultante dalle dichiarazioni dei redditi, di beni strumentali e compensi a terzi per prestazioni afferenti l’attività professionale, unitamente a beni ammortizzabili e beni strumentali non ammortizzabili giustificavano, in relazione ai relativi importi, la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, nonchè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’esistenza di un’attività autonoma organizzata.

Con il secondo motivo si deduce l’erroneità delle valutazioni espresse dalla sentenza impugnata in ordine all’inesistenza di un’attività autonoma organizzata.

Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 447 del 1997, artt. 2 e 3. Il ricorrente rileva che la CTR non avrebbe compiutamente esaminato la documentazione offerta in giudizio dalla quale sarebbe emersa la marginalità dell’incidenza dell’attività svolta in forma associata, senza nemmeno considerare la coerenza dei costi con i redditi ritratti nei periodi in considerazione, fornendo una motivazione soltanto apparente.

Premesso che il primo motivo è sfornito di giuridico fondamento, risultando la sentenza motivata in modo non illogico – Cass. S.U. n. 8053/2014 – gli altri due esami meritano un esame congiunto e sono infondati.

Giova ricordare che in materia di studi associati, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 7371/16) hanno statuito il seguente principio: “presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione di scambi e servizi; ma quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti che siano soggetti passivi dell’imposta a norma del D.Lgs. 15 dicembre 1977, n. 446, art. 3 – comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e di professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege in ogni caso presupposto di imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione”.

Questa Corte ha ribadito anche di recente che in tema di Irap, l’esercizio della professione in forma associata costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza dell’autonoma organizzazione, da considerarsi implicita, salva la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria – cfr. Cass. n. 19962/2019 -.

Se, dunque, il professionista qualora sia inserito in un’associazione professionale, sebbene eserciti anche una distinta e separata attività, diversa da quella svolta in forma associata al fine di sottrarsi all’applicazione del tributo, è tenuto a dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi recati dall’adesione alla detta associazione (v. Cass. n. 24088 del 24/11/2016).

Inoltre, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: “il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Orbene, a tali principi risulta essersi attenuto il giudice di merito che ha, non ha soltanto valorizzato la circostanza che il contribuente fosse legale rappresentante dello studio associato La Rosa Polizzi Quartararo Santoro e associati, ma ha parimenti sottolineato l’esistenza di precisi indici rivelatori dell’autonoma organizzazione proprio sulla base della dichiarazione presentata dal detto contribuente, in tal modo dimostrando l’assoluta linearità della decisione con il quadro giurisprudenziale sopra rappresentato, a nulla rilevando l’epoca dell’adesione allo studio associato e, ancora, la circostanza che la redditività dello studio associato abbia mostrato una passività.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1 quater.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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