Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32165 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 12/12/2018), n.32165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15603-2013 proposto da:

GIVA HOTELS S.N.C., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO SALONIA,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICO PARISE,

ROBERTO ZIBETTI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI e

LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono giusta delega in

atti;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A., (già BERGAMO ESATTORIE S.P.A.), S.C.C.I.

S.P.A.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 114/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 15/03/2013 r.g.n. 322/2012.

Fatto

RITENUTO

CHE:

con la sentenza n. 114/2013 la Corte d’Appello di Brescia rigettava il gravame proposto dalla GI.VA. Hotels s.n.c. avverso la pronuncia che aveva respinto le opposizioni alle due cartelle esattoriali con le quali Inps e Inail avevano richiesto il pagamento dei contributi e dei premi in relazione all’attività lavorativa svolta, presso il ristorante gestito in (OMISSIS) dalla stessa GI.VA. Hotels s.n.c. nel periodo settembre 2000-febbraio 2005, da circa 50 studenti di scuole alberghiere slovacche e della Repubblica Ceca, da considerarsi cittadini extracomunitari sino al 25 febbraio 2005, attività formalmente prestate in regime di stage, ma di fatto secondo le modalità tipiche del rapporto di lavoro subordinato;

a fondamento della sentenza la Corte rilevava che la pretesa contributiva sanzionata dagli istituti non si fondava sulla violazione della normativa di legge o regolamentare astrattamente applicabile ai rapporti aventi ad oggetto lo svolgimento di periodi di tirocinio professionalizzante, bensì sull’accertamento che i rapporti in forza dei quali gli studenti slovacchi e cechi avevano prestato attività lavorativa in Italia si fossero concretizzati in veri e propri rapporti di lavoro, in considerazione della totale assenza di formazione e delle concrete modalità con le quali la prestazione lavorativa era stata eseguita all’interno del ristorante; nella causa era stato infatti accertato che l’oggetto della prestazione non era consistito in un’attività formativa, ma nella mera esplicazione di energie lavorative come camerieri e aiuto cuochi, con stabile inserimento nell’organizzazione produttiva e soggezione al potere direttivo del datore di lavoro; rispetto a tali circostanze di fatto, la violazione della normativa in materia di assunzione di lavoratori extracomunitari per l’effettuazione di stage formativi si presentava come meramente integrativa e confermativa della natura subordinata della prestazione; pertanto era del pari irrilevante la questione circa la violazione della normativa applicabile ai rapporti aventi ad oggetto lo svolgimento di periodi di tirocinio professionalizzante in quanto i rapporti in forza dei quali gli studenti slovacchi e cechi avevano prestato attività lavorativa si erano concretizzati in veri e propri rapporti di lavoro subordinato; mentre nessun riscontro era stato acquisito circa la partecipazione ad una qualche attività formativa di tipo teorico essendo gli studenti esclusivamente utilizzati in attività di lavoro elementari come quelle di camerieri in sala o aiuto in cucina; prestando attività che, a parte l’inesperienza, era sostanzialmente uguale a quella di un dipendente; inoltre le modalità con le quali la società appellante aveva utilizzato gli studenti stranieri erano molto diverse da quelle previste nel protocollo stipulato tra la provincia di Bergamo e gli enti scolastici stranieri in cui venivano stabiliti i progetti da effettuarsi nell’ambito del programma formativo; e ciò in quanto occorreva che gli stagisti frequentassero un corso di lingua italiana di 40 ore e che si approfondisse la parte teorica, elementi entrambi totalmente assenti per quello che riguarda i rapporti instaurati con la società appellante;

la Corte ha rilevato inoltre che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso in appello, i rapporti in questione si erano sviluppati in totale difformità dalla figura disciplinata dalla legge; in primo luogo perchè era pacifico che lavoratori in questione erano titolari del solo permesso di soggiorno per motivi turistici ed erano privi della specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro in base alla legislazione di settore; e che tale circostanza basterebbe da sola per affermare l’illiceità dei rapporti di tirocinio formativo formalmente intercorsi tra la società opponente ed i giovani lavoratori stranieri;

avverso detta sentenza la Giva Hotels s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione, affidando le proprie censure a 3 motivi; ai quali hanno resistito l’INPS e l’INAIL con controricorso; Equitalia Nord s.p.a. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo il ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) atteso che l’unica ed esclusiva causa petendi della pretesa contributiva desumibile dal verbale di accertamento dell’Inps risiedeva nella non appartenenza degli stagisti alla Comunità Europea e nella violazione della normativa vigente in materia di assunzione di lavoratori extracomunitari per l’effettuazione di stages formativi; pertanto l’Inps e l’Inail avrebbero dovuto costituirsi in giudizio limitandosi ad allegare gli stessi elementi di fatto e di diritto ossia la stessa causa petendi del precedente verbale di accertamento essendo loro preclusa qualsiasi inammissibile domanda nuova, basata su fatti ed elementi di diritto diversi rispetto a quelli oggetto del precedente verbale di accertamento; in ogni caso, quand’anche nel costituirsi in giudizio gli enti avessero fondato la loro pretesa sulla considerazione che l’oggetto della prestazione non era consistito in un’attività formativa, nondimeno i giudici avrebbero dovuto dichiarare inammissibile detta domanda in quanto fondata su una causa petendi diversa e nuova rispetto a quella del precedente verbale di accertamento;

con il secondo motivo si deduce la insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi decisivi (art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione alle domande proposte dall’Inps e dall’Inail in primo grado; atteso che non era chiaro perchè il giudice avesse ritenuto che l’Inps e l’Inail avessero proposto una domanda basata sull’accertamento della concreta subordinazione, dato che nella memoria difensiva dell’Inps ed ancor più in quella dell’Inail era stato fatto integrale rinvio al verbale di accertamento Inps e alle ragioni dello stesso; mentre a tutto concedere solo l’Inps aveva dedotto sia pure in maniera generica e succinta che l’oggetto della prestazione non sarebbe consistito in attività formativa e che gli stagisti sarebbero stati oggetto di stabile inserimento e di direttive;

col terzo motivo viene dedotta l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi (art. 360 c.p.c., n. 5) sulla natura formativa del rapporto; atteso che la Corte d’Appello aveva con motivazione succinta e lacunosa affermato che gli stagisti occupati presso la società ricorrente non avessero mai ricevuto una qualsiasi formazione e addestramento; non essendo stata presa in esame la testimonianza resa dal signor B. del nucleo carabinieri della DPL di (OMISSIS); mentre del tutto omessa era stata anche la considerazione della testimonianza dell’ispettore Inps signor D. il quale aveva confermato che alcune stagiste menzionate alla pagina quattro del verbale non erano state trovate intente al lavoro;

i primi due motivi di ricorso, da affrontare unitariamente per la connessione delle censure, sono infondati; anzitutto perchè la ricorrente, la quale deduce che i limiti della contestazione elevata nel verbale di accertamento impedissero di accertare il credito dell’INPS e dell’INAIL per ragioni diverse da quelle ivi contestate, non ha riprodotto il contenuto del medesimo verbale all’interno del ricorso per cassazione in violazione del principio di autosufficienza; tale violazione risulta tanto più evidente dal momento che la sentenza impugnata non parla del verbale di accertamento ispettivo ed afferma invece che la pretesa esercitata in giudizio dall’INPS e dall’INAIL si fondasse sull’accertamento che i rapporti in forza dei quali gli studenti slovacchi e cechi avevano prestato attività lavorativa in Italia si fossero concretizzati in veri e propri rapporti di lavoro subordinati, in considerazione della totale assenza di formazione e delle concrete modalità con le quali la prestazione lavorativa era stata resa all’interno del ristorante gestito dalla ricorrente;

ora è certamente vero che il giudizio di opposizione a cartella esattoriale dia luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo e che non modifichi la posizione processuale delle parti; sicchè, essendo gli istituti previdenziali attori in senso sostanziale sono tenuti a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa (sentenza n. 26395 del 26/11/2013; sentenza n. 23600 del 06/11/2009); ma è anche vero che secondo la giurisprudenza costante di questa Corte l’identificazione della domanda – la quale non è condizionata dalla formula adottata dalla parte medesima, ma deve essere operata in base alla lettura complessiva dell’atto, considerata la natura della vicenda descritta, la finalità che la parte intende perseguire, il contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate in corso di causa – (cfr., ad es., Cass. n. 19435/2018; n. 27285/2006) – rientra nei compiti del giudice di merito ed implica valutazioni di fatto che la Corte di Cassazione ha il potere di controllare soltanto sotto il profilo della giuridica correttezza del relativo procedimento e della logicità del suo esito (Cass. n.20046/2009);

nel caso in esame la Corte d’Appello ha affermato che gli Istituti previdenziali non hanno avanzato alcuna domanda diversa rispetto a quella identificata dal verbale dal momento che l’oggetto della controversia era l’accertamento della fondatezza della pretesa degli enti previdenziali di considerare prestazioni di lavoro assoggettabili a contribuzione quelle svolte nel ristorante gestito dalla ricorrente dal personale identificato oggetto delle indagini ispettive; la Corte ha pure affermato che i rapporti in questione si erano sviluppati in modo diverso da quanto previsto nel protocollo stipulato tra la provincia di Bergamo e gli enti scolastici stranieri in cui venivano stabiliti i progetti da effettuarsi nell’ambito del programma formativo; e che gli stessi rapporti si erano svolti in totale difformità dalla figura disciplinata dalla legge, in primo luogo perchè era pacifico che i lavoratori in questione erano titolari del solo permesso di soggiorno per motivi turistici ed erano privi della specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro in base alla legislazione di settore; e che tale circostanza basterebbe da sola per affermare l’illiceità dei rapporti di tirocinio formativo formalmente intercorsi tra la società opponente ed i giovani lavoratori stranieri;

si tratta di una valutazione che per la sua esaustività, logicità e conformità al diritto si sottrae a qualsiasi sindacato in questa sede di legittimità;

il terzo motivo di ricorso è invece inammissibile perchè attiene al merito della valutazione delle prove, mentre non risulta denunciato alcun vizio di motivazione ovvero, dopo la novella nel testo dell’art. 360, n. 5 (operata con il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modificazioni in L. n. 134 del 2012), l’omessa valutazione di un fatto risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo, tale per cui se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia; fermo restando altresì che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; le censure sollevate in ricorso a tale proposito tendano invece ad operare una contrapposizione non consentita di un diverso convincimento soggettivo della parte rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice; in particolare prospettando un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti; mentre tali aspetti del giudizio, interni alla discrezionalità valutativa degli elementi di prova e all’apprezzamento dei fatti, riguardano il libero convincimento del giudice e non i possibili vizi del suo percorso formativo rilevanti ai fini in oggetto; essendo noto che la valutazione delle risultanze delle prove e la scelta, tra le varie, delle risultanze probatorie ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che gli paiano più attendibili, senza nemmeno alcun obbligo di esplicita confutazione degli elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412);

le considerazioni svolte impongono dunque di rigettare il ricorso e di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell’INPS e dell’INAIL; nessuna pronuncia sulle spese deve essere emessa invece in favore di Equitalia, che non ha svolto attività difensiva;

sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell’ulteriore somma dovuta a titolo di raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’INPS e dell’INAIL liquidate per ciascuno in Euro 3700, di cui Euro 3500 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge.

Nulla spese per Equitalia. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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