Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32163 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/12/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 12/12/2018), n.32163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6372-2014 proposto da:

CO.TR.A.B. – CONSORZIO TRASPORTI AZIENDE BASILICATA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato

FEDERICO HERNANDEZ, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato V.V.Z., giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso DALL’AVVOCATO ROCCO ANTONIO BRIENZA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI POTENZA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 620/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 03/01/2014 R.G.N. 253/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/10/2018 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FEDERICO HERNANDEZ;

udito l’Avvocato MONICA BASTA per delega Avvocato ROCCO ANTONIO

BRIENZA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Potenza accoglieva la domanda proposta da M.A. nei confronti della Tempor s.p.a. e del COTRAB – Consorzio Trasporti Aziende Basilicata – accertando l’irregolarità dei contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati nell’ambito del servizio di trasporto pubblico integrato della città di Potenza., dichiarando costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la stessa ed il COTRAB con effetto dall’inizio della somministrazione e condannando quest’ultimo al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione maturata dal dì della messa in mora (12/5/2012) oltre accessori di legge. Detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte distrettuale che, in applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 condannava il COTRAB al pagamento di un’indennità onnicomprensiva pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, confermando nel resto l’impugnata sentenza. A fondamento del decisum, per quel che in questa sede rileva, la Corte osservava che la mera astratta legittimità della causale indicata nel contratto di somministrazione non era, sufficiente per rendere legittima l’apposizione del termine al rapporto, dovendo anche sussistere, in concreto, una rispondenza tra la causale enunciata e la correlativa A assegnazione del lavoratore a mansioni ad essa confacenti, con la precisazione che nel caso all’esame non era stata fornita alcuna prova sull’effettiva esistenza della causale dedotta.

Per la cassazione di tale pronunzia ricorre il Consorzio, affidando l’impugnazione ad un articolato motivo, cui resiste, con controricorso, la parte intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo si denunzia violazione degli artt. 115,116,132,213 e 421 c.p.c., del D.Lgs. n. 276 del 2003, degli arti. 20, 21 e 27 nonchè dell’art. 1362 c.c. e segg..

Si deduce che la scelta imprenditoriale che aveva determinato il ricorso alla somministrazione di lavoro con contratti settimanali era dettata da una ragionevole previsione di maggiore afflusso di clientela nel periodo considerato, da ritenersi insindacabile perchè rientrante nell’ambito della libertà d’impresa. Si argomenta che il combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20-27 non richiede che le ragioni che presiedono alla stipula del contratto, siano certe anteriormente alla conclusione dello stesso o che, incerte prima di tale momento, si debbano concretizzare successivamente, ma solo che, secondo una valutazione ex ante, siano ritenute sussistenti e ragioni che hanno determinato l’utilizzatore a ricorrere al contratto di somministrazione.

Sotto il profilo strettamente probatorio, si assume, in ogni caso, che dovevano essere acquisite le prove articolate volte a confermare la sussistenza della causale (tendenza all’aumento dell’utenza), potendo il giudice dei merito fare ricorso anche ai poteri istruttori officiosi di cui all’art. 421 c.p.c.

2. La censura è priva di fondamento.

Con riferimento alla denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., parte ricorrente incorre nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge, sostanziale o processuale, dipendano o siano dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio. al contrario, un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito:

1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione. E poichè, in realtà, nessuna di queste due situazioni è rappresentata nei motivi anzidetti, le relative doglianze vanno disattese.

Quanto al rilievo fondato sul mancato ricorso all’uso dei poteri istruttori d’ufficio, se è da ritenere ormai principio acquisito che nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 c.p.c., essi non hanno più carattere discrezionale, ma si presentano come un potere – dovere, del cui esercizio o mancato esercizio il giudice deve dar conto (Cass. S.U. 17/6/2004, n. 11353), è però anche vero che al fine di poter censurare con il ricorso per Cassazione l’inesistenza di alcuna motivazione circa la mancata attivazione di tali poteri occorre dimostrare di averne sollecitato l’esercizio, poichè diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema totalmente nuovo rispetto a quelli dibattuti nelle fasi di merito. Del resto, proprio la menzionata sentenza delle Sezioni Unite ha avuto cura di precisare, fra l’altro, che “il giudice – in ossequio a quanto prescritto dall’art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all’art. 111 Cost., comma 1, sul giusto processo regolato dalla legge – deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all’uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso e che “Il relativo provvedimento può così, essere sottoposto al sindacato di legittimità per vizio di motivazione al sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 qualora non sia sorretto da una congrua e logica spiegazione nei disattendere a richiesta di mezzi istruttori relativi ad un punto della controversia che, se esaurientemente istruito, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione della controversia” (cfr. Cass. 26/6/2006 n. 14731, Cass. 10/12/2008 n. 29006; Cass. 12/3/2009 n. 6023). Non è censurabile quindi con ricorso per cassazione l’omesso esercizio dei poteri istruttori ufficiosi da parte del giudice di merito ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori. li che non risulta essersi verificato nello specifico, laddove il ricorrente si limita solo in questo grado a prospettare la necessità dell’integrazione istruttoria ad opera del giudice.

3. Per i restanti profili il motivo deve essere ugualmente ritenuto infondato, posto che, anche ove l’indicazione contrattuale dia conto della ragione in concreto da fronteggiare in modo sufficientemente intellegibile (“ragioni di carattere organizzativo, intensificazione dell’attività lavorativa legata a maggior afflusso di utenza” prevista per i primi 21 contratti), va ribadito come l’utiiizzatore sia comunque da ritenersi onerato dal fornire la prova dell’effettiva esistenza delle ragioni giustificative, in caso di contestazione, così come avvenuto nella specie.

In tal senso appare corretto l’approccio della Corte territoriale la quale, nel sottolineare la necessità che l’utilizzatore dia la dimostrazione della effettività dell’esigenza sottesa alla singola assunzione del lavoratore, l’abbia ritenuta, in concreto, non soddisfatta.

Con argomentazione congrua ed immune da vizi di carattere logico-giuridico, il giudice del gravame ha infatti evidenziato che il Consorzio non ria fornito alcuna prova della concreta sussistenza delle ragioni giustificatrici del ricorso ai contratti di somministrazione e la disamina è stata compiuta in conformità ai principi ripetutamele affermati da questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. 9/9/2013 n. 20598, Cass. 1/8/2014 n. 17540, Cass. 27/10/2015 n. 21916 e, su questione sovrapponile a quella scrutinata, Cass. 10/1/2017 n. 349).

4. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell’avv. Rocco A.Brienza.

Essendo stato il presente ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 quater al testo unico di cui al d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge da distrarsi in favore dell’avv. Rocco A.Brienza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA