Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32162 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/12/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 12/12/2018), n.32162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16200/2017 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, ARTURO

MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano

e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.G.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’ avvocato MATTEO CAVALLUCCI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 284/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 20/04/2017 r.g.n. 91/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/10/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ROBERTO ROMEI;

udito l’Avvocato MATTEO CAVALLUCCI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Telecom Italia proponeva reclamo avverso la sentenza con cui il Tribunale di Pescara dichiarò l’illegittimità del licenziamento disciplinare da essa intimato al dipendente M. in data 19.3.13, con conseguente reintegra e risarcimento del danno pari a 12 mensilità, per gli “abnormi” rimborsi di carburante ricevuti dalla società e non giustificati dall’effettivo uso delle vetture appositamente noleggiate ed utilizzate per ragioni aziendali.

Nella resistenza del M., la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 20.4.17, rigettava il gravame, ritenendo non provato l’addebito contestato.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Telecom Italia s.p.a., affidato a due motivi.

Resiste il M. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2119,2697,2702 e 2729 c.c., nonchè dell’art. 215 c.p.c., L. n. 300 del 1970, art. 18 e L. n. 604 del 1966, art. 3.

Lamenta l’erroneità della sentenza impugnata laddove ritenne non provata l’effettiva sussistenza degli addebiti sulla base dei contratti/lettere di noleggio, nonchè dei tagliandi di consegna e restituzione delle vetture.

Espone ampiamente circa le modalità dei noleggi, ed in ordine ai citati relativi documenti, riprodotti in copia in ricorso, affermando che in base ad essi la Corte di merito avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza degli addebiti contestati.

Il motivo è inammissibile.

Deve infatti considerarsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione ed est: del processo di sussunzione), sicchè quest’ultimo, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (ipotesi non ricorrente nella fattispecie); al contrario, il sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053), coinvolge un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti (ipotesi ricorrente nel caso in esame). Ne consegue che mentre la sussunzione del fatto incontroverso nell’ipotesi normativa è soggetta al controllo di legittimità, l’accertamento del fatto controverso e la sua valutazione (rimessi all’apprezzamento del giudice di merito: quanto alla proporzionalità della sanzione cfr. Cass. n. 8293/12, Cass. n. 144/08, Cass. n. 21965/07, Cass. n. 24349/06; quanto alla gravità dell’inadempimento, cfr. Cass. n. 1788/11, Cass. n. 7948/11) ineriscono ad un vizio motivo, pur qualificata la censura come violazione di norme di diritto, vizio limitato al generale controllo motivazionale (quanto alle sentenze impugnate depositate prima dell’11.9.12) e successivamente (e nella specie) all’omesso esame di un fatto storico decisivo, in base al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Deve allora rimarcarsi che “..Il nuovo testo dell’art. 360 c.pc.., n. 5), introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso” (Cass. sez. un. 22 settembre 2014 n. 19881).

Il ricorso non rispetta il dettato di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, novellato n. 5, limitandosi in sostanza a richiedere un mero ed inammissibile riesame delle circostanze di causa, ampiamente valutate dalla Corte di merito.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 416 c.p.c.; artt. 2119 e 2697 c.c.; L. n. 604 del 1966, art. 5.

Lamenta che la sentenza impugnata ritenne erroneamente che al M. vennero mossi addebiti inerenti le trasferte effettuate e non già, come emergeva dalla contestazione, l’aver richiesto e percepito somme di denaro per rimborsi di carburante non coerenti con il chilometraggio degli spostamenti effettuati con le autovetture noleggiate.

Si duole inoltre che erroneamente la sentenza impugnata ritenne non contestati i prospetti e documenti prodotti, a confutazione della tesi aziendale, dal M., contestazione che invece avvenne specificamente alla prima udienza della fase sommaria.

3.-Osserva il Collegio che, chiarito che la Corte di merito ha ben individuato l’oggetto della contestazione così come riportato da Telecom Italia (pag. 3 sentenza impugnata), il motivo è inammissibile in quanto diretto, nella sostanza, a contestare analitici accertamenti compiuti dai giudici di merito, confortati da specifica c.t.u., assolutamente non contestata, che ha confermato la congruità delle richieste di rimborso carburante rispetto alla distanza chilometrica coperta dal M. nello svolgimento delle trasferte effettuate.

La circostanza poi che la società abbia o meno specificamente contestato i tabulati e documenti prodotti dal M. per confutare l’addebito mossogli, su cui si sofferma la Corte di merito e specularmente la società, non è dirimente, gravando sulla società l’onere di provare l’effettiva esistenza dei fatti contestati, e sul punto la sentenza impugnata ha escluso, con adeguata motivazione che impinge naturalmente nell’accertamento e valutazione dei fatti di causa, non censurabile in questa sede, l’assolvimento di tale onere.

4.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e C.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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