Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32161 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/12/2018, (ud. 03/10/2018, dep. 12/12/2018), n.32161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12031-2014 proposto da:

U.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

MORDINI 4, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SPINOSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI ANTONIO GURNARI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ANAS S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 483/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 25/03/2013, R.G.N. 184/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/10/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per la rimessione al Primo

Presidente per trasmissione alle SS.UU.;

udito l’Avvocato GIOVANNI ANTONIO GURNARI;

udito l’Avvocato MAURIZIO SANTORI per delega verbale ROBERTO PESSI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Reggio Calabria – con sentenza nr. 423 del 2013 – respingeva il gravame proposto avverso la sentenza del locale Tribunale (nr. 304 del 2007) che, pronunciando sul ricorso di U.M. nei confronti di ANAS S.p.A., avente ad oggetto la richiesta di risarcimento per danni patrimoniali e non, derivanti da violazione di obblighi contrattuali, così provvedeva: A) dichiarava il difetto di giurisdizione relativamente alle domande che trovavano titolo nella sospensione cautelare; B) dichiarava la prescrizione del diritto al risarcimento per i danni anteriori al 22 febbraio 1996; C) rigettava ogni altra pretesa.

Quanto alla questione di giurisdizione, la Corte di appello osservava come la sospensione cautelare fosse terminata il 19.6.1995 mentre la trasformazione dell’ente fosse avvenuta nel luglio 1995; al riguardo, la Corte territoriale, richiamato il D.Lgs. n. 143 del 1994, art. 10 rilevava che il titolo per ottenere il risarcimento fosse l’atto illecito e che, nella prospettazione del ricorrente, fossero stati indicati separatamente gli atti illeciti posti in essere dall’ANAS ed i relativi, consequenziali pregiudizi; neppure, secondo la Corte territoriale, aveva pregio la considerazione che le sentenze penali di proscioglimento risalissero ad epoca successiva al luglio 1995 in quanto il fatto costitutivo della pretesa era rappresentato dall’innocenza mentre le pronunce del giudice penale costituivano solo un riconoscimento postumo di tale fatto, sia pure autorevole.

Quanto, invece, alla prescrizione dei diritti connessi alle domande risarcitorie non assorbite dalla declaratoria di difetto di giurisdizione, la Corte di appello, oltre ad osservare che il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale non venisse influenzato dalle sentenze penali per le medesime ragioni espresse in relazione alla questione di giurisdizione, rilevava come le stesse (id est: le richieste dichiarate prescritte), relative a migliori mansioni ed a progressioni di carriera, fossero anche genericamente allegate.

Infine, la Corte di appello escludeva una condotta di demansionamento; osservava che, per il primissimo periodo successivo alla reintegrazione, quando ANAS era ancora ente pubblico economico, le mansioni assegnate al lavoratore fossero ascrivibili alla medesima categoria di quelle in precedenza assegnate; per il periodo successivo, invece, i giudici di merito rilevavano come la domanda difettasse della allegazione delle declaratorie contrattuali e fosse illustrata semplicemente attraverso il confronto della propria posizione (id est: del ricorrente) con quella di altro collega.

Avverso detta decisione, ha proposto ricorso in cassazione U.M., affidato a quattro motivi.

Ha resistito con controricorso l’ANAS S.p.A. che ha, altresì, depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 5 – è denunciata l’erroneità della statuizione con cui la Corte di Appello ha declinato la giurisdizione in relazione alle pretese relative alla sospensione cautelare; si deduce, al riguardo, anche l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stato oggetto di discussione tra le parti.

Il motivo è inammissibile.

In materia di giurisdizione, con sentenza nr. 20726 del 23.11.2012, le sezioni unite di questa Corte, relativamente alla previsione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, hanno valorizzato il concetto di infrazionabilità della giurisdizione e ritenuto nei casi contraddistinti dalla unitarietà della questione di merito dedotta in giudizio che la stessa (id est: l’intera questione), benchè sviluppatasi a cavallo della data del 30.6.1998 (che, come noto, segna il discrimine temporale ai fini del riparto di giurisdizione), fosse da attribuire alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria civile.

In tale sentenza si è, infatti, statuito che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel regime transitorio di devoluzione del contenzioso alla giurisdizione del giudice ordinario, il disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, – secondo cui sono attribuite al giudice ordinario le controversie di cui all’art. 63 decreto medesimo relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 e restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data – stabilisca, come regola, la giurisdizione del giudice ordinario, per ogni questione che riguardi il periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998 o che parzialmente investa anche il periodo precedente, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, e lasci residuare, come eccezione, la giurisdizione del giudice amministrativo, per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo del rapporto compreso entro la data suddetta (successivamente, in applicazione dell’enunciato principio, Cass. nr. 13573 del 2016).

Il principio rileva, in via astratta, anche nelle fattispecie, come la presente, regolate dal D.Lgs. n. 143 del 1994 che ha sostituito l’Azienda Nazionale Autonoma per le Strade con l’Ente Nazionale per le Strade e trasformato in rapporto di lavoro di diritto privato, il precedente rapporto di impiego dei dipendenti; ciò in quanto, il D.Lgs. n. 143 cit., art. 10 con formulazione analoga a quella del D.Lgs. n. 165, art. 69 ha stabilito, riguardo al regime transitorio, che continuino “ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione dell’azienda” (in relazione a fattispecie riguardante il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’ANAS, Cass., sez un., nr. 28368 del 2017 ha statuito la giurisdizione del giudice civile con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’accertamento di svolgimento di mansioni superiori, reso a cavallo dei due periodi ed alla consequenziale domanda di risarcimento).

Ora, nel caso in esame, parte ricorrente critica la statuizione con cui la Corte di Appello ha escluso la giurisdizione ordinaria in relazione alle domande proposte con riferimento al periodo del rapporto precedente la trasformazione dell’ANAS, assumendo che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata (che, a giustificazione del frazionamento di giurisdizione, ha individuato questioni distinte e separate, ciascuna riferita al diverso periodo del rapporto di lavoro), il lavoratore, come dedotto sia nel ricorso introduttivo di primo grado che nell’atto di appello, avrebbe censurato il “complessivo comportamento tenuto dall’ente datoriale una volta insorte le problematiche giudiziarie” (pag. 32 ricorso) sicchè la “sospensione dal servizio”, temporalmente riferibile al “primo periodo del rapporto” rilevava come “semplice antefatto” avente rilevanza non assoluta nella ricostruzione della complessiva ed unitaria condotta illecita.

La censura difetta di specificità.

Si osserva che anche il vizio attinente alla giurisdizione è un vizio di violazione di norma del procedimento, per cui se, da un lato, è vero che per la sua valutazione il Giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, dall’altro, ciò può e deve fare la Corte purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito, ed oggi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4 (Cass., sez. un., nr. 7305 del 2017 che, al riguardo, richiamano Cass., sez.un., nr. 8077 del 2012 e Cass., sez. un., nr 1513 del 2016).

Nel caso in esame, il rilievo mosso alla sentenza impugnata muove da una prospettazione della domanda diversa da quella ricostruita dai giudici di merito: la formulazione del motivo, allora, non rispetta il modello legale, difettando della trascrizione integrale (ovvero dei passaggi salienti) del ricorso introduttivo di primo grado e dell’atto di appello, necessari per apprezzare e valutare la decisività della questione posta e, in definitiva, l’effettiva violazione del principio di “unitarietà della giurisdizione”.

Con il secondo motivo, è dedotta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 l’omessa valutazione di fatti decisivi ai fini della decisione, relativamente alla statuizione di prescrizione dei diritti rivendicati fino al 22.2.1996.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

La Corte di Appello chiarisce, in premessa, che la questione di prescrizione riguarda le pretese relative a migliori mansioni ed a progressioni di carriera, non assorbite dalla declaratoria di difetto di giurisdizione.

Il rigetto di tali domande è sorretto da due rationes decidendi:

– la prescrizione;

– la genericità delle allegazioni (diversamente detto: il difetto di allegazione dei fatti costitutivi).

Ove la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse (nella specie, la statuizione di genericità dei fatti posti a fondamento della domanda) rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (ex plurimis: Cass. nr. 3386 del 2011; nr. 24540 del 2009; nr. 389 del 2007; nr. 20118 del 2006).

In ogni caso, la sentenza è soggetta al regime stabilito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. con L. n. 134 del 2012, essendo stata depositata nel 2013; viene, dunque, in rilievo solo il “fatto storico”, non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053); la delineata situazione non è illustrata dal motivo, ove l’omissione viene denunciata in relazione ad una pluralità di atti (di cui si assume l’efficacia interruttiva e di cui non viene neppure trascritto il contenuto) nessuno dei quali ex se risolutivo, nel senso dell’idoneità a determinare il segno della decisione (Cass. nr. 21439 del 2015).

Con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – è censurata la sentenza della Corte di appello nella parte in cui ha escluso il denunciato demansionamento.

Si imputa alla Corte di Appello di essere incorsa in errori di diritto poichè, nella fattispecie, il lavoratore aveva lamentato la persistente mortificazione della professionalità acquisita durante il ventennio precedente la sospensione dal servizio, essendo stato privato della posizione verticistica, sottoposto a colleghi ai quali in precedenza era sovraordinato, sicchè non veniva in rilievo il principio della equivalenza formale delle mansioni ma, se si è bene inteso, quello della sottrazione pressochè integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell’ambito del pubblico impiego; situazione che la Corte di appello ha omesso di valutare.

Anche il terzo motivo presenta evidenti profili di inammissibilità per ragioni analoghe a quelle espresse in relazione al primo motivo.

Giova ribadire che nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono prospettabili questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (in termini, Cass. nr. 4787 del 2012).

Nello specifico, non sussistono le condizioni per scrutinare la censura, perchè la sentenza impugnata non reca alcun riferimento ad una tale prospettazione ed alla descritta situazione di fatto, di guisa che, per valutare la fondatezza dei rilievi, il ricorrente avrebbe dovuto, per gli oneri ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di cui si è già detto, trascrivere gli atti introduttivi dei giudizi di merito (di primo e secondo grado) onde dimostrare che il profilo del demansionamento era stato devoluto, già al giudice del merito, come in questa sede sviluppato.

Al medesimo rilievo di inammissibilità si arresta anche lo scrutinio del quarto motivo con cui è dedotta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

La decisione della Corte di appello non fa alcun riferimento alla circolare ANAS; senza indugiare oltre, è sufficiente osservare come anche l’ultimo motivo difetti di una precisa formulazione giacchè non indica, nei rigorosi termini richiesti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, il “fatto storico” il cui esame è stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA