Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3216 del 18/02/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 3216 Anno 2016
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

SENTENZA

sul ricorso 12210-2012 proposto da:
FERRARI

LETIZIA

PAOLO

BARTOLOM9t0

C.F.

FRRPBR44A04Z115C, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DELLA SCROFA 16 C/0 MBE, presso lo studio
dell’avvocato DOMENICO CAROZZA, che lo rappresenta e
difende, giusta delega in atti;.-tf
al” c , ZZ – p4 . Ck/~ole
– ricorrente –

203.5
4899

contro

ANAS S.P.A. C.F. 80208450587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, CORSO TRIESTE 185, presso lo studio

Data pubblicazione: 18/02/2016

dell’avvocato RAFFAELE VERSACE, rappresentata e
e difesa dall’avvocato RAFFAELE PELLEGRINO, giusta
delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 6875/2011 della CORTE

10456/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/12/2015 dal Consigliere Dott. ANNALISA
DI PAOLANTONIO;
udito l’Avvocato DOMENICO CAROZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per inammissibilita’ in subordine rigetto del
ricorso.

a

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/11/2011 R.G.N.

3.

La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza resa dal
locale Tribunale, ha respinto la domanda proposta da Paolo
Bartolomeo Ferrari Letizia il quale, nel convenire in giudizio
l’ANAS s.p.a., aveva chiesto l’accertamento del suo diritto ad
essere inquadrato nel profilo professionale di “assistente di
nucleo”, anziché in quello di “capo cantoniere”, e la conseguente
condanna della società datrice al pagamento delle differenze
retributive.
La Corte, per quel che qui rileva, dopo avere comparato le
declaratorie delle posizioni organizzative 51 e B nonché i due
profili professionali, ha evidenziato che l’attività di sorveglianza
della tratta di competenza, comune ad entrambi i profili, viene
svolta con modalità diverse, poiché l’assistente di nucleo
coordina più squadre addette alla manutenzione, mentre il capo
cantoniere effettua personalmente la sorveglianza ed è preposto
ai coordinamento di un’unica squadra.
Ha aggiunto che l’assistente di nucleo svolge anche ulteriori
attività (segnalazione al capo nucleo di situazioni di pericolo,
attività di contatto e relazione con gli uffici tecnici locali, gli enti
territoriali e le forze di polizia) che presuppongono “preparazione
professionale” e comportano “responsabilità circoscritte ma
dirette”, ossia i requisiti che caratterizzano la declaratoria della
posizione organizzativa B.
Ha, quindi, escluso la fondatezza della domanda, in quanto dalle
stesse allegazioni dell’atto introduttivo e dalla documentazione
prodotta si evinceva che l’appellato aveva svolto l’attività di
sorveglianza del tronco stradale di sua competenza, avvalendosi
di un’unica squadra e limitandosi a segnalare irregolarità o danni
già verificatisi, senza svolgere l’attività di tipo preventivo tipica
del profilo professionale rivendicato.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Paolo
Bartolomeo Ferrari Letizia sulla base di due motivi, illustrati da
memoria ex art. 378 c.p.c.. L’ANAS ha resistito con tempestivo
controricorso.

Ragioni della decisione
1 – Con il primo motivo di ricorso è denunciata “violazione e falsa
applicazione (art. 360 n, 3 c.p.c.) degli artt. 1362, 1363 e 1372
c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2700 c.c., artt. 64 e 66 CCNL
ANAS del 1999”.
R.G. 12210/2012
Ferrarl/Anas s.p.a.
Udienza 15.12.2015

Svolgimento del processo

2

R.G. 12210/2012
Ferrari/Anas s.p.a.
Udienza 15.12.2015

Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe
erroneamente valorizzato le declaratorie delle due posizioni
organizzative a confronto, violando l’art. 64 del CCNL ANAS, in
base al quale l’inquadramento deve essere effettuato sulla base
delle declaratorie di area, e non di posizione organizzativa,
nonché in relazione alle peculiarità proprie del profilo
professionale. Da ciò fa discendere l’erroneità della sentenza
impugnata nella parte in cui ha attribuito rilievo, per escludere la
fondatezza della domanda, alla assenza di preparazione
professionale adeguata allo svolgimento di compiti, di media
difficoltà, di tipo istruttorio o di supporto. Rileva, inoltre, che la
Corte territoriale avrebbe anche errato nel non valorizzare l’altro
requisito richiesto dalla declaratoria della posizione organizzativa,
ossia quello della assunzione di responsabilità.
2 – Non sussiste la inammissibilità del motivo, eccepita dalla
difesa della società controricorrente.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l’onere della
specificità imposto dall’art. 366 n. 4 c.p.c. non deve essere inteso
quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione della
ipotesi, tra quelle elencate nell’art. 360 c.p.c., comma 1, cui si
ritenga di ascrivere il vizio, nè di precisa individuazione, nei casi
di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme
sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di altri testi
normativi, comportando solo l’esigenza di una chiara esposizione,
nell’ambito del motivo,delle ragioni per le quali la censura sia
stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta,
che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà
dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel
mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità
sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna
delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c. (Cass. S.U.
24.7.2013 n. 17931).
Nel caso di specie il ricorrente ha posto a fondamento dei ricorso
la asserita violazione e falsa applicazione delle disposizioni
contrattuali dettate in tema di inquadramento ed il vizio è
senz’altro riconducibile alla ipotesi prevista dall’art. 360 n. 3 c.p.c.
D’altro canto questa Corte ha anche affermato che la denuncia di
violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi
di lavoro, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come
modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n.40, è parificata
sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché non è
necessario, ai fini della ammissibilità del motivo, che il ricorrente
indichi in modo specifico i criteri di ermeneutica contrattuale

ffl

asseritamente violati ( Cass. 19 marzo 2014 n. 6335; Cass.
9.9.2014 n. 18946 e Cass. 16.9.2014 n. 19507).
3 – Il motivo, peraltro, è infondato nel merito, in quanto la
interpretazione della disciplina contrattuale sulla quale il giudice di
merito ha fondato la pronuncia di rigetto è corretta e condivisibile.
La sentenza impugnata, dopo avere comparato le declaratorie
delle posizioni organizzative a confronto, ha esaminato anche i
due profili professionali di capo cantoniere e di assistente di
nucleo ed ha individuato il primo ed imprescindibile elemento
distintivo nelle diverse modalità di controllo del tratto stradale di
competenza: in un caso effettuato personalmente, coordinando gli
addetti ad un’unica squadra, nell’altro espletato mediante il
coordinamento di una pluralità di squadre, assegnate al servizio di
sorveglianza e manutenzione. Ha evidenziato, poi, che mentre il
capo cantoniere si limita a mere segnalazioni, l’assistente di
nucleo svolge una attività di tipo prognostico e preventivo. Ha
escluso, pertanto, la fondatezza della domanda, sia perché
pacificamente il Ferrari aveva coordinato un’unica squadra, sia
perché dall’esame della documentazione prodotta emergeva che i
contatti con gli enti competenti e con il capo nucleo erano limitati
ad irregolarità riscontrate ed alla denuncia di danni già prodottisi
e non comportavano quelle valutazioni di tipo prognostico
caratterizzanti la diversa professionalità dell’assistente.
3.1 – Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe
dovuto in alcun modo considerare le declaratorie delle due
posizioni organizzative a confronto, poiché le parti collettive
avevano inteso valorizzare ai fini dell’inquadramento solo la
declaratoria di area e le caratteristiche proprie dei singoli profili
professionali.
L’assunto non è condivisibile.
L’art. 64 del CCNL 17.5.1999, dopo avere stabilito che “per
ciascuna area di inquadramento sono previsti profili professionali
distribuiti su posizioni organizzative ed economiche differenziate”,
aggiunge che “la declaratoria determina per ciascuna area le
caratteristiche indispensabili per l’inquadramento nell’area
stessa”, mentre i “profili inseriti nell’ambito delle posizioni
organizzative ed economiche differenziate descrivono il contenuto
professionale delle mansioni in essi individuate”. La disposizione
si conclude con la precisazione che “l’inquadramento dei
lavoratori nelle aree e nelle posizioni organizzative ed economiche
viene effettuato sulla base delle declaratorie e di profilo”.
Dalla lettura della classificazione del personale emerge che le
parti collettive hanno formulato declaratorie, non solo per le tre
R.G. 12210/2012
Ferrarl/Anas s.p.a.
Udienza 15.12.2015

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m

aree, ma anche per ogni singola posizione organizzativa, nella
quale risultano inclusi, poi, i profili professionali.
E’ evidente che l’ultimo periodo dell’art. 64, nella parte in cui
richiama “le declaratorie” si riferisce non alla sola declaratoria di
area, bensì anche a quella delle diverse posizioni organizzative,
non a caso richiamate nel periodo. Diversamente ragionando la
declaratoria di posizione sarebbe inutiliter data e ciò
contrasterebbe, sia con il principio sancito dall’art. 1363 c.c., che
impone all’interprete di considerare il contenuto complessivo delle
clausole contrattuali, sia con il principio di conservazione, in forza
del quale deve essere respinta la esegesi che renderebbe la
clausola priva di effetti.
3.2 – Corretta è, pertanto,
la sentenza impugnata che,
nell’effettuare la comparazione fra i due profili professionali di
capo cantoniere e di assistente di nucleo, ha anche considerato le
declaratorie delle rispettive posizioni organizzative ed ha
evidenziato che quella più elevata richiede “preparazione
professionale adeguata all’assolvimento di compiti di media
difficoltà di tipo istruttorio o di supporto, sulla base di direttive di
carattere generale”, a differenza della posizione inferiore, che
ricomprende le attività comportanti “specializzazioni acquisite
tramite esperienza professionale o corsi di formazione, che
prevedono l’uso di strumenti o mezzi di media difficoltà in ambiti
predeterminati e sulla base di indicazioni predefinite”.
Questa Corte ha da tempo evidenziato che le parti collettive
costruiscono i profili professionali tenendo conto della peculiarità
dei diversi settori produttivi e, poi, dagli stessi astraggono le
declaratorie di livello o di posizione che costituiscono “il minimo
comune denominatore professionale dei profili inquadrati in una
determinata qualifica, ricostruito alio scopo di consentire
l’inquadramento di figure professionali atipiche o nuove.” ( Cass.
18 novembre 1997 n. 11461 e negli stessi termini Cass.
13.12.2005 n. 27430).
Ciò comporta che, anche a fronte di profili professionali
espressamente tipizzati, la individuazione della specifica e
maggiore professionalità che caratterizza un profilo rispetto
all’altro, non può prescindere dall’esame della declaratoria di
livello, che non ha rilievo assorbente, ma sicuramente orienta
l’interprete nella attività di sussunzione dei singoli compiti all’uno
o all’altro profilo professionale.
Non emerge, poi, nella specie alcun contrasto fra la declaratoria
di posizione e quella di profilo, sicché non si pone la questione
della prevalenza, affrontata nelle pronunce sopra richiamate.
R.G. 12210/2012
Ferrari/Anas s.p.a.
Udienza 15.12.2015

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!

4 – Parimenti condivisibile è la sentenza impugnata nella parte in
cui evidenzia che il controllo del tratto stradale di competenza,
comune ad entrambi i profili del capo cantoniere e dell’assistente
di nucleo, viene espletato con modalità diverse, poiché il primo
interviene direttamente, avvalendosi dei componenti dell’unica
squadra alla quale è preposto, mentre l’altro “assicura il
controllo…attraverso
il
coordinamento
delle
squadre
nell’espletamento dei servizi di sorveglianza e manutenzione”.
Detta interpretazione della normativa contrattuale è del tutto
coincidente con quella già fatta propria da questa Corte ( Cass.
nn. 7062/2011 e 5512/2015 che hanno entrambe respinto il
ricorso proposto dall’ANAS in quanto nel giudizio di merito era
stata accertata l’attività di coordinamento di più squadre) e non è
stata adeguatamente censurata dal ricorrente, che ha preteso di
fondare il diritto all’inquadramento superiore solo sui rapporti
intercorsi con le forze di polizie e gli uffici tecnici degli enti locali.
5 – Conclusivamente va evidenziato che la Corte territoriale,
nell’escludere la fondatezza della domanda perché il ricorrente
non aveva mai coordinato più squadre, non possedeva alcuna
specifica preparazione professionale e si era limitato a segnalare
danni e problematicità già verificatesi, senza mai svolgere
un’attività di tipo preventivo e prognostico, tipica della posizione
superiore, si è attenuta al principio di diritto, consolidato nella
giurisprudenza di legittimità, secondo cui il procedimento logico e
giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento del
lavoratore si articola in tre fasi successive, in quanto comporta:
l’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
la individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto
collettivo di categoria; il raffronto tra il risultato della prima
indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella
seconda ( in tal senso fra le più recenti Cass. 28.4.2015 n. 8589).
6 – Il secondo motivo, con il quale il ricorrente addebita alla
sentenza impugnata di avere trascurato i documenti depositati nel
corso del giudizio di primo grado, è inammissibile poiché sollecita
una diversa valutazione delle risultanze processuali, riservata al
giudice di merito.
La Corte territoriale, infatti, non ha omesso di esaminare la
documentazione ma l’ha ritenuta non idonea a fondare
l’accoglimento della domanda, perché comprovante attività di
mera segnalazione delle situazioni riscontrate, compatibile con il
profilo professionale posseduto.
Va osservato, inoltre, che l’omesso o insufficiente esame di un
documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in
cui determini l’omissione o l’insufficienza di motivazione su un
R.G. 12210/2012
Ferrari/Anas s.p.a.
Udienza 15.12.2015

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t

punto decisivo della controversia e, quindi, allorquando il
documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale
portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera
probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno
determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la
“ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento Cass.
5.12.2014 n. 25756).
Detti presupposti non ricorrono nella fattispecie, per quanto
sopra si è già detto in merito alla necessità della concorrente
ricorrenza di tutti gli elementi che caratterizzano il profilo
dell’assistente di nucleo.
6 – Il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella
misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 100,00 per
esborsi ed C 2000,00 per competenze professionali, oltre
rimborso spese generali del 15%, ed accessori di legge
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2015
ConsiRliere esteRsor
Il Presi ente

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