Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3216 del 09/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 3216 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 15725-2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2017
3779

Avvocati ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO,
LUCIA POLICASTRO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

IUVARA FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA,

Data pubblicazione: 09/02/2018

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio degli
avvocati PAOLO BOER, ALBERTO BOER, che lo
rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n.

538/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato CHERUBINA CIRIELLO;
udito l’Avvocato CARLO DE ANGELIS per delega verbale
avvocato PAOLO BOER.

di CATANIA, depositata il 16/06/2011 R.G.N. 242/2009;

Fatti di causa
Si tratta di decidere se ai fini del calcolo dei trattamenti di previdenza integrativa
e di quiescenza fruibili da parte degli avvocati dipendenti dell’Inps debba farsi
riferimento alla quota onorari percepita durante l’ultimo anno di servizio ovvero
a quella risultante dalla media degli onorari percepiti nell’ultimo triennio

Il Tribunale di Catania, pronunciando sul ricorso proposto da Iuvara Filippo nei
confronti dell’Inps, accolse la domanda volta alla condanna dell’ente di
previdenza alla riliquidazione della pensione integrativa e dell’indennità di
buonuscita attraverso l’inserimento nella base contributiva della quota mensile
degli onorari percepiti negli ultimi dodici mesi.
La Corte d’appello di Catania (sentenza pubblicata il 16.6.2011), investita
dall’impugnazione dell’Inps, riformò parzialmente la gravata decisione
limitatamente al pagamento degli accessori di legge, stabilendo che gli interessi
legali erano dovuti solo dal primo giorno del secondo mese successivo alla
cessazione dal servizio, per quel che concerneva la pensione, e dal
centoventesimo giorno dalla cessazione dal servizio, per quel che riguardava
l’indennità di buonuscita.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con tre motivi, illustrati da
memoria. Resiste con controricorso Iuvara Filippo.
Ragioni della decisione
1. Col primo motivo l’Inps denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.
13 e 14 della legge 20 marzo 1975 n. 70, dell’art. 2121 cod. civ., dell’art. 2129
cod. civ., degli artt. 5, 27 e 34 del Regolamento di previdenza e di quiescenza
del personale dell’Inps, nonché dell’art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 411/1976,
il tutto in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
In pratica, l’Inps contesta quanto affermato dalla Corte d’appello di Catania
secondo la quale l’unico criterio che può ricavarsi dal regolamento relativamente
al calcolo della quota onorari sulla quale commisurare il trattamento di
previdenza e quiescenza è quello della retribuzione fissa e continuativa degli
ultimi dodici mesi. Obietta, invece, la difesa del ricorrente che il criterio corretto
è quello adottato nella delibera n. 99/1982 del Consiglio di amministrazione
dell’istituto che, in ossequio alla sentenza del Consiglio di Stato n. 120/1980, fa

antecedente al collocamento in quiescenza.

riferimento alla media degli importi erogati nel triennio precedente alla
cessazione dal servizio. Invero, si fa osservare, da parte ricorrente, che il
Consiglio di Stato, nella successiva decisione n. 78/1982, oltre a sancire la
rilevanza ai fini della quiescenza della quota degli onorari, ha chiarito che il
metodo pratico da seguire ai fini della determinazione dei trattamenti in esame

cod. civ. Inoltre, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2181/1986, ha avallato
la legittimità della modalità di determinazione della quota onorari all’interno del
complessivo trattamento pensionistico e di fine rapporto come operata dal
Consiglio di amministrazione dell’Inps con la delibera del 30.4.1982, in quanto
il riferimento alla media rapportata a mese delle quote di onorari erogate
nell’ultimo triennio risulta coerente con la regola generale rinvenibile per
analogia nell’art. 2121 cod. civ., essendo tali onorari assimilabili ai premi di
produzione o alle partecipazioni agli utili disciplinati da tale norma codicistica.
La difesa dell’ente evidenzia, inoltre, che nella pronunzia n. 7280 del 2003 il
Consiglio di Stato aveva, peraltro, sottolineato la ragionevolezza del criterio che
prende a riferimento gli ultimi tre anni, anziché l’ultimo anno, del rapporto
lavorativo, in considerazione della compensazione, nel più ampio arco temporale
di riferimento, di oscillazioni dovute al carattere variabile dell’emolumento, così
come nella sentenza n. 2181 del 2006 dello stesso giudice amministrativo si è
chiarito che il riferimento degli artt. 27 e 34 del Regolamento per il trattamento
di previdenza e quiescenza del personale dell’Inps all’ultima retribuzione
spettante al dipendente non esclude affatto che la base di calcolo possa essere
variabile e, quindi, che la quota onorari spettante sia quella individuata, con
criterio logico, in base alla media dell’ultimo triennio. Al riguardo, il ricorrente
rileva che la Corte d’appello di Catania, nel richiamare il principio di
sussidiarietà, non menziona alcuna norma speciale che dovrebbe assumersi a
parametro per la valutazione della fattispecie ed a preferenza di quella dettata
dal codice civile; nel contempo la stessa difesa fa notare che la normativa
speciale del Regolamento detta norme specifiche per il calcolo della base
quiescibile relativamente alla pensione diretta, ma nulla dispone per quanto
riguarda la modalità di calcolo della quota onorari, per cui, in assenza di una
specifica disciplina di calcolo, la normativa regolamentare deve ritenersi

2
/14V-a)

è quello della media degli ultimi tre anni, secondo quanto stabilito dall’art. 2121

supplita, contrariamente a quanto ritenuto nell’impugnata sentenza, dal ricorso
al criterio generale di cui all’art. 2121, comma 2, cod. civ.
2. Col secondo motivo l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.
1321, 1372 e 2123 cod. civ., dolendosi della parte della sentenza impugnata
nella quale è stata disapplicata la disciplina negoziale contenuta nella delibera

privatizzazione del pubblico impiego, il Regolamento aveva perduto la sua
originaria natura di atto amministrativo per assumere, ai sensi del D.Lgs. n. 165
del 2001, art. 2, comma 3, la qualità di atto negoziale di natura privatistica quale
contratto normativo da collocare nell’ambito degli atti di previdenza volontaria
ed operando, quindi, con l’efficacia propria del contratto al pari di ogni altro atto
di gestione del rapporto di lavoro; con la conseguenza che l’individuazione del
criterio di computo triennale, a suo tempo adottato dall’Istituto, doveva
considerarsi non solo applicazione dei criterio normativamente previsto dall’art.
2121 c.c., ma altresì quale atto di autonomia privata, essendo stata recepita nel
contratto individuale di lavoro dei dipendenti.
3. Col terzo motivo, proposto per vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.,
l’Inps pone in evidenza che la Corte di merito omette di riferire quale sarebbe
stata la disciplina speciale in concreto applicabile, limitandosi ad esprimere un
principio generale senza allegare i concreti presupposti e senza menzionare le
norme di settore che renderebbero operativo il disposto di cui all’art. 2129 cod.
civ. in forza del principio di sussidiarietà, con conseguente carenza del percorso
logico seguito nel pervenire alla decisione impugnata. Il ricorrente lamenta,
inoltre, l’inconferenza dei richiami effettuati alla giurisprudenza di questa Corte
in tema di lavoro straordinario, assumendo che la natura propria della quota
onorari è quella di provvigione o, in senso, lato, di partecipazione agli utili che
derivano dalla riscossione delle eventuali e imprevedibili spese di lite liquidate
nei vari giudizi, o comunque ad esse assimilabile, non trattandosi di una voce
fissa e continuativa dello stipendio degli avvocati dell’Inps, ma piuttosto di un
elemento incerto nell’an e nel quantum.
4. Con riferimento al primo motivo del ricorso, si osserva che in relazione
all’individuazione della normativa applicabile agli istituti (pensione integrativa indennità di buonuscita) oggetto della domanda di riliquidazione va considerato

dell’ente n. 99/1982. Al riguardo si fa osservare che a seguito della

che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno differenziato la disciplina
dei due istituti rilevando che l’esame del tenore delle disposizioni della legge n.
70 del 1975 evidenzia chiaramente che il legislatore, rispettivamente con gli
artt. 13 e 14 di quest’ultima legge, ha valutato in maniera differente le discipline
dei regolamenti dei singoli enti in materia, da un lato, di trattamento di

L’art. 14 ha infatti previsto, al comma 2, la conservazione dei fondi integrativi
di previdenza in favore dei soli dipendenti già in servizio o già cessati dal
servizio, mentre l’art. 13 ha previsto l’indennità di anzianità nella misura
specificata nel comma 1 (“All’atto della cessazione dal servizio spetta al
personale una indennità di anzianità, a totale carico dell’ente, pari a tanti
dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il
numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio
prestato”).
In particolare, con la sentenza n. 7158/2010 (con?. Cass., n. 4749/2011), le
Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio: “In tema di base di calcolo
del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli
enti pubblici del c.d. parastato, la L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13, di
riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta
una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore,
pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i
dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato
per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ.), non derogabile
neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di
un’indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in
godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all’autonomia
regolamentare dei singoli enti solo l’eventuale disciplina della facoltà per il
dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo
servizio; il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha
valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci
retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante
scatti di anzianità o componenti retributive similari … e devono ritenersi
abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti,

quiescenza o fine rapporto e, dall’altro, di trattamenti integrativi di previdenza.

come quello dell’Inail, prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di
quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a
carattere fisso e continuativo”.
5. Tale principio, applicabile per identità dei presupposti, anche al Regolamento
dell’Inps, impone di riconoscere l’insussistenza – siccome abrogata in parte qua

testo conseguente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 120/80).
Per ciò che invece attiene alla pensione integrativa, pure disciplinata dal
medesimo Regolamento, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza
n. 7154/2010, hanno enunciato i seguenti principi: “In tema di base di calcolo
della pensione integrativa dei dipendenti dell’Inps, ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell’ente, adottato
con delibera del 12 giugno 1970 e successivamente modificato con deliberazione
del 30 aprile 1982, ai fini della computabilità nella pensione integrativa già
erogata dal fondo istituito dall’ente (e ancora transitoriamente prevista a favore
dei soggetti già iscritti al fondo, nei limiti dettati dalla L. 17 maggio 1999, n.
144, art.64) è sufficiente che le voci retributive siano fisse e
continuative, dovendosi escludere la necessità di una apposita deliberazione che
ne disponga l’espressa inclusione; non osta che l’elemento retributivo sia
attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni,
anche se queste, e la relativa indennità, possano in futuro venire meno, mentre
non può ritenersi fisso e continuativo un compenso la cui erogazione sia
collegata ad eventi specifici di durata predeterminata oppure sia condizionata al
raggiungimento di taluni risultati e quindi sia intrinsecamente incerto”.
Tra l’altro, la quota onorari è stata riconosciuta ai funzionari Inps del ruolo
professionale, effettivamente svolgenti attività legale, con l’art. 30 dell’accordo
collettivo approvato con D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, giusta la previsione
normativa di cui alla L. n. 70 del 1975, art. 26, comma 4 – Disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale
dipendente (“Gli accordi sindacali prevederanno la misura percentuale della
partecipazione degli appartenenti al ruolo professionale, per l’attività da essi
svolta, alle competenze e agli onorari giudizialmente liquidati a favore
dell’ente”).

– della normativa regolamentare (in particolare l’art. 5 del Regolamento, nel

L’art. 5 del Regolamento (deliberazioni del 12.6.1970 e del 18.3.1971),
prevedeva che “Agli effetti del presente Regolamento si intende per retribuzione
la somma delle seguenti competenze: lo stipendio lordo calcolato per 15
mensilità annue; eventuali assegni ed altre competenze di carattere fisso e
continuativo, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia, che siano

del Consiglio di amministrazione approvata dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale di concerto con quello del Tesoro”.
6. Con la sentenza n. 120/1980 del 29.1.1980 il Consiglio di Stato ha, però,
annullato tale disposizione “nella parte in cui subordina a delibera del consiglio
di amministrazione, la selezione degli elementi utili agli effetti dei trattamenti di
fine rapporto (indennità di buonuscita e pensione)”, dichiarando che: “L’art. 5
del regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale
dell’Inps, nella parte in cui subordina a deliberazione del consiglio di
amministrazione dell’ente l’utilità degli assegni e delle altre competenze ivi
indicati ai fini del trattamento anzidetto, confligge irrimediabilmente con la
sostanzialità dell’indagine circa il carattere che tali competenze devono avere,
ai sensi dell’art. 2121 cod. civ. e dei principi generali della materia, i quali
prevedono che l’utilità di un certo assegno o competenza ai fini del trattamento
di previdenza e quiescenza derivi

ex se dalle intrinseche ed obbiettive

caratteristiche dell’emolumento in relazione alla normazione legislativa
primaria, senza essere subordinata alla emanazione di un provvedimento
dell’ente pubblico interessato”; “La quota di onorarì spettanti agli avvocati e
procuratori che prestano servizio alle dipendenze di enti pubblici ha carattere di
elemento integrativo dello stipendio”.
Pertanto, in base all’art. 5 del Regolamento, a seguito della decisione del
Consiglio di Stato n. 120/80, per retribuzione si intende la somma dello
“stipendio lordo calcolato per 15 mensilità annue” e di “eventuali assegni
personali ed altre competenze di carattere fisso e continuativo, con esclusione
delle quote di aggiunta di famiglia”; connessi a tale previsione risultano gli artt.
27 (in tema di pensione integrativa) e 34 (in tema di indennità di buonuscita,
denominata trattamento di quiescenza), che fanno rispettivamente riferimento
all’ultima retribuzione spettante” e all'”ultima retribuzione annua spettante”.

16i4/5

riconosciuti utili ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza con delibera

7. Successive pronunce del Consiglio di Stato confermarono che, secondo i
principi desumibili dall’art. 2121 c.c., la quota di onorari spettanti agli avvocati
e procuratori che prestano servizio alle dipendenze di enti pubblici aveva
carattere di elemento integrativo dello stipendio e che andava pertanto
computata nella determinazione dei trattamenti di quiescenza (indennità di

dell’Inps, in applicazione del ricordato art. 5 del Regolamento, “che include nel
concetto di retribuzione tutti gli assegni che, a prescindere dalla loro variabilità,
costituiscono la retribuzione normale della prestazione lavorativa” (cfr., ex
plurimis, C.d.S, nn. 531/81; 78/82).
Con la ricordata sentenza n. 120/1980 il Consiglio di Stato aveva altresì indicato
il metodo da seguire per il calcolo delle quote degli onorari da prendere in
considerazione, facendo riferimento al criterio di cui all’art. 2121 cod. civ. (nel
testo allora vigente) e, quindi, alla media di tali emolumenti degli ultimi tre anni.
Con Delibera 30 aprile 1982, n. 99, avente ad oggetto la “Computabilità degli
onorari legali agli effetti del trattamento di previdenza e quiescenza”, il Consiglio
di Amministrazione dell’Inps, richiamate le ricordate sentenze amministrative,
deliberò, per quanto qui specificamente rileva, che: 1) “…la quota di onorari
corrisposta ai funzionati del ruolo professionale – ramo legale è compresa nella
“retribuzione” di cui all’art. 5 del vigente Regolamento per il trattamento di
previdenza e quiescenza, nel testo risultante a seguito dell’annullamento
parziale disposto con la richiamata decisione n. 120 del 29 gennaio 1980″; 2)
“Ai fini dell’attuazione di quanto stabilito al precedente punto 1, per la
determinazione dei trattamenti previsti dal Regolamento per il trattamento di
previdenza e quiescenza e dei valori di riscatto, la quota di onorari legali è
computata sulla base dell’importo mensile ottenuto rapportando a mese la
media degli importi erogati nel triennio precedente la cessazione del servizio o
la data di domanda di riscatto”.
8. Deve allora convenirsi che legittimamente l’Inps ha tenuto conto di quanto
previsto dalla suddetta delibera, stante la sua portata integrativa delle
disposizioni regolamentari, che ne restano modificate in conformità. D’altronde,
è proprio grazie all’avvenuta emanazione di tale delibera – per quanto
modificativa del Regolamento – che l’Inps ha potuto tener conto ai fini della

buonuscita) e di previdenza (pensione del fondo speciale) dei dipendenti

liquidazione della pensione integrativa della quota onorari.
Da ultimo la Sezione lavoro di questa Corte (Sez. lav. n. 3775 del 9.3.2012) si
è espressa nel senso che “in tema di base di calcolo della pensione integrativa
dei dipendenti dell’INPS, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il trattamento
di previdenza e quiescenza dell’ente, adottato con delibera del 12 giugno 1970

di amministrazione dell’ente, la quota di onorari corrisposta ai funzionari del
ruolo professionale, ramo legale, è compresa nella retribuzione di riferimento
ed è computata sulla base dell’importo mensile ottenuto rapportando a mese la
media degli importi erogati nel triennio precedente la cessazione del servizio o
la data della domanda di riscatto. Difatti, la delibera menzionata, la cui
esecutività è conforme all’art. 8, comma 1, della legge 9 marzo 1989 n. 88,
dev’essere riconosciuta idonea a integrare le citate disposizioni regolamentari,
posto che la previsione di cui all’art. 14 della legge 20 marzo 1975 n. 70, di
conservazione dei fondi integrativi previdenziali come quello istituito presso
l’INPS, sta a indicare che detti fondi non avrebbero potuto essere soppressi o
modificati in modo da sovvertirne il contenuto, ma non può essere letta, in
assenza di specifiche disposizioni in tal senso, come impeditiva a qualsivoglia
intervento, modificativo o integrativo, inerente ad aspetti applicativi delle norme
regolamentari esistenti.” (in senso conf. v. Sez. lav. n. 23619 del 18.11.2015)
9. Pertanto, in conformità a tale preciso orientamento, si ritiene che il primo
motivo del ricorso è fondato e che va accolto, mentre rimane assorbito l’esame
dei restanti motivi. Conseguentemente l’impugnata sentenza va cassata in
relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Catania
che, in diversa composizione, si atterrà ai suddetti principi e provvederà anche
in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese,
alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2017
Il Consigliere estensore
Dr. Umberto Berrino
I i
7-, • 44-

Il Presidente
Dr. Giovanni Mammone

e successivamente modificato con deliberazione del 30 aprile 1982 del consiglio

P!9:1
‘,129110~

‘731.3f.se-

i

’77..k/(9(
On •
OP•li 110Ztala

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA