Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3216 del 09/02/2011

Cassazione civile sez. II, 09/02/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 09/02/2011), n.3216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.N., C.A., C.D.,

M.R., G.A., P.E.,

rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del

ricorso, dagli Avv. SCUDERI Andrea e Rosario Calanni Fraccono,

elettivamente domiciliati nel loro studio in Roma, Via Antonio

Stoppani, n. 1;

– ricorrenti –

contro

M.G. e N.S.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 738 in data

11 marzo 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3

dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in

data 6 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi

dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: ” M.G. e

N.S., comproprietari di un fondo sito in (OMISSIS), concesso in

comodato d’uso alla cooperativa Belvedere, convenivano in giudizio,

davanti al Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre,

tutti gli altri comproprietari ( R.N., C.A.,

C. D., M.R., G.A. e

P. E.), chiedendo 10 scioglimento della comunione.

I convenuti, costituitisi in giudizio, deducevano la non comoda divisibilità del bene.

Il Tribunale adito, all’esito della disposta

c.t.u., con sentenza depositata il 1 marzo 2004 dichiarava

l’immobile divisibile e dichiarava esecutivo il progetto di

divisione.

La Corte d’appello di Catania, con sentenza n.

738 dell’11 marzo 2009, ha rigettato l’appello del R. e degli

altri convenuti in primo grado.

La Corte territoriale ha rilevato che la

divisione non è impedita dalla necessità di mantenere la minima

unità colturale, nè comporta un deprezzamento significativo

dell’originario valore. Ha inoltre affermato di condividere le

conclusioni sulla comoda divisibilità alle quali era giunto il

c.t.u. ed ha sottolineato la genericità delle critiche formulate

dagli appellanti. Infine, ha precisato che l’interesse della

cooperativa B. a mantenere unito il fondo non ha rilevanza nel

giudizio di divisione.

Per la cassazione della sentenza della Corte

d’appello di Catania hanno proposto ricorso R.N. ed

altri, sulla base di due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Con il primo motivo di ricorso si lamenta la

violazione degli artt. 846 e 720 cod. civ.. In particolare, si

ritiene che il frazionamento del fondo comporti un deprezzamento

economico del bene ed un inevitabile sgretolamento dell’attività

svolta dalla cooperativa.

Inoltre, si sostiene che il fondo rientrerebbe

nell’accezione di unità colturale e, pertanto, sarebbe

indivisibile poichè la divisione ne impedirebbe la coltivazione.

Infine, il fondo non sarebbe comunque scindibile poichè la

divisione, oltre a non arrecare alcuna utilità ai condividendi,

sarebbe contraria ad esigenze di produttività e normale

utilizzabilità a, scopi agricoli. Il motivo si conclude con il

seguente quesito di diritto:

se è divisibile, ai sensi degli artt. 720 e 846

cod. civ., il fondo per cui è causa, temuto conto della eccessiva

onerosità delle opere di divisione o dei pesi che tale divisione

imporrebbe, dei limiti e servitù che sarebbe necessario realizzare

per il godimento delle singole quote, nonchè del pregiudizio che la

divisione in questione arrecherebbe al valore delle porzioni rispetto

all’intero e alla normale utilizzabilità per scopi agricoli.

Il motivo è inammissibile, per inidoneità del quesito.

Occorre premettere che il concetto di comoda

divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l’art. 720 cod.

civ., postula, sotto l’aspetto strutturale, che il frazionamento del

bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete

suscettibili di autonomo e libero godimento e, sotto l’aspetto

economico-funzionale, che la divisione consenta il

mantenimento, sia pure in misura proporzionalmente ridotta,

della funzionalità che aveva il tutto e non comporti un sensibile

deprezzamento del valore delle singole quote rapportate

proporzionalmente al valore dell’intero, tenuto conto della normale

destinazione ed utilizzazione del bene stesso. La relativa indagine

implica un accertamento di fatto e la conseguente decisione è

incensurabile in sede di legittimità, salvo che sotto i profili della

mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione

(Cass., Sez. 2^, 7 febbraio 2002, n. 1738).

Ora, nella specie, sotto l’apparente deduzione

della violazione e falsa applicazione di norme di legge, i ricorrenti

pongono in realtà un quesito di fatto, sollecitando questa Corte ad

una nuova indagine di merito e a rivalutare le risultanze istruttorie.

Specchio di questo tentativo è il quesito di diritto che conclude il motivo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez.

1^, 22 giugno 2007, n. 14682), il quesito che la parte

ricorrente è chiamata a formulare, per rispondere alle finalità

della norma, deve esser tale da consentire l’individuazione del

principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e,

correlativamente, di un diverso principio la cui auspicata

applicazione ad opera della Corte di cassazione sia idonea a

determinare una decisione di segno diverso.

Se così non fosse, se cioè il quesito non

risultasse finalizzato alla cassazione sul punto della sentenza

impugnata, o comunque non apparisse idoneo a conseguire tale

risultato, ciò vorrebbe dire o che esso non ha in realtà alcuna

attinenza con l’impugnazione e con le ragioni che la sorreggono o

che la parte ricorrente non ha interesse a far valere quelle

ragioni. Nell’uno come nell’altro caso non potrebbe non pervenirsi

alla conclusione dell’inammissibilità del motivo di ricorso. Nella

fattispecie in esame il quesito sopra riferito non risponde a tali

requisiti, perchè non evidenzia in alcun modo l’esistenza di

un’eventuale discrasia tra la criticata ratio decidendi ed un

qualche principio giuridico che i ricorrenti vorrebbero invece fosse

posto a fondamento di una decisione diversa.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione

dell’art. 360 cod. proci. civ., n. 5, e, in particolare,

l’insufficienza della motivazione circa l’asserita comodità del

frazionamento.

Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata,

facendo proprie le valutazioni del consulente tecnico, ha ampiamente

spiegato perchè il fondo in questione è comodamente divisibile. A

fronte delle argomentazioni che sorreggono il decisimi, la censura

si risolve nel tentativo di rimettere in discussione il ragionamento

decisorio del giudice del merito, ossia dell’opzione che lo ha

condotto ad una determinata soluzione della controversia esaminata.

Per di più, il motivo neppure indica in che misura le critiche svolte

dal consulente di parte alla c.t.u. (ed alle quali i ricorrenti si

richiamano) siano state sottoposte al giudice del merito.

Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti

nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., alla quale non sono

stati mossi rilievi critici;

che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara, inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione

Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011

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