Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32154 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/12/2018, (ud. 03/07/2018, dep. 12/12/2018), n.32154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19058/2013 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA,

FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI, ENZO MORRICO che la

rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’Avvocato ANDREA ROSSI, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1219/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 25/02/2013 R.G.N. 761/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/07/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ANDREA ROSSI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 1219/2013 la Corte d’Appello di Genova accogliendo l’appello dell’Inail, in riforma della sentenza impugnata, condannava Telecom Italia S.p.A. al pagamento in favore dell’Istituto della somma di Euro 319.814, 18 oltre interessi e spese, a titolo di regresso per le prestazioni erogate come rendita diretta, rendita ai superstiti, assegno funerario, per le patologie d’amianto e conseguenti decessi dei lavoratori de F.T. e N.S. che avevano lavorato esposti alla sostanza nociva alle dipendenze della suddetta società.

A fondamento della pronuncia la Corte, per quanto ora d’interesse, sosteneva di non poter condividere la pronuncia del tribunale che aveva ritenuto l’INAIL decaduto dalla possibilità di proporre azione di regresso, ritenendo altresì di non poter condividere la tesi affermata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5134/2011 secondo cui il termine di decadenza dell’Inail dovesse agganciarci alla liquidazione dell’indennizzo assicurativo; secondo la Corte, invece, poichè il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, regola il caso di sentenza penale che dichiara di non doversi procedere per morte dell’imputato e per amnistia, ma non il caso di mancato inizio dell’azione penale, e poichè non è ammissibile introdurre in via interpretativa o analogica una decadenza, si doveva ritenere che il caso non regolato restasse privo di una sanzione decadenziale e fosse da assoggettare alla sola prescrizione; anche perchè solo la legge poteva decidere di fissare la decorrenza in tale ipotesi non prevista ed il momento del verificarsi dell’esborso da parte dell’Inail invece non era in alcun modo indicato nell’art. 112 citato; quanto al dies a quo, la Corte d’Appello di Genova, richiamando un proprio precedente, affermava che si potesse ipotizzare l’applicazione della prescrizione di cui all’art. 2947 c.c., o la sottoposizione alla prescrizione ordinaria con decorrenza dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere ovverossia dal momento del pagamento dell’indennizzo; e che tuttavia non era il caso di attardarsi su questi profili in quanto mai era stata sollevata eccezione di prescrizione nei termini di prescrizione di legge; aggiungendo inoltre che nel caso che di specie “nessuna delle prescrizioni sopra individuate si sarebbe verificata”.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Telecom S.p.A. con due motivi ai quali ha resistito l’Inail con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 384 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, atteso che le conclusioni cui era pervenuta la Corte d’Appello di Genova erano fondate su una erronea lettura ed applicazione dell’art. 112 cit.; in primo luogo perchè l’ipotesi di decadenza sostenuta dal tribunale a fondamento della decisione di primo grado, e censurata dalla Corte d’Appello di Genova, non era frutto di alcuna estensione analogica vietata dall’ordinamento, come affermato anche dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 3288/97; in secondo luogo perchè la Corte d’Appello restringendo i casi di decadenza alle sole ipotesi di estinzione del reato per amnistia e morte del reo – non aveva tenuto conto del significato sistematico già da moltissimi anni attribuito dalla giurisprudenza di legittimità all’articolo 112 in ragione dell’intervenuta riforma del codice di procedura penale e correlativamente dell’art. 295 c.p.c.; alla luce di tale evoluzione la Corte di Cassazione (n. 11625/2007, 7071/2006), avallata dalla Corte Costituzionale (ordinanza n. 152/2002), aveva chiarito da tempo che l’ipotesi di mancato inizio del procedimento penale va ascritta alla prima fattispecie di mancato accertamento del fatto reato e pertanto all’ipotesi di decadenza prevista dall’art. 112, comma 5, prima parte, tenendo conto del superamento del principio di pregiudizialità del processo penale rispetto a quello civile. Del tutto inconferente si palesava invece l’ipotizzato richiamo operato dalla Corte d’Appello all’art. 2947 c.p.c., comma 3, il quale attiene alla specifica ipotesi dell’azione civile esercitata nel processo penale e prevede un regime di prescrizione; laddove invece l’azione di regresso dell’Inali è soggetta nel caso di specie ad un termine di decadenza decorrente dalla liquidazione dell’indennizzo assicurativo che rappresenta una fondamentale condizione per l’esercizio del regresso.

2.- Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 420 c.p.c., comma 1, e art. 437 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, posto che l’Inail aveva aggiornato soltanto nel giudizio di appello l’importo oggetto dell’azione di regresso proposta nei confronti di Telecom Italia, quantificandolo in complessivi Euro 319.814,18 a fronte dell’importo di Euro 288.895,81 originariamente richiesto violando le norme indicate, in quanto la richiesta di aggiornamento avrebbe dovuto essere articolata nei termini e con le modalità previste dall’art. 420 c.p.c., vale a dire tempestivamente, con specifica indicazione dei gravi motivi e previa autorizzazione del giudice di prime cure.

3.- Il primo motivo di ricorso avente carattere assorbente, deve essere accolto nei termini di seguito indicati.

3.1. Va infatti considerato che, nelle more del giudizio di legittimità, le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 5160/2015, risolvendo il contrasto insorto tra le sezioni semplici, in ordine alla natura ed alla decorrenza del termine di estinzione dell’azione di regresso dell’Inail, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, hanno affermato che, in tale ipotesi, la stessa azione deve essere esercitata nel termine triennale previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, che, stante il principio di stretta interpretazione delle norme in tema di decadenza, ha natura di prescrizione decorrente dal momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato (ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa), il quale costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo; dovendosi ritenere che detta azione, con la quale l’Istituto fa valere in giudizio un proprio credito in rivalsa, sia assimilabile a quella di risarcimento danni promossa dall’infortunato, atteso che il diritto viene esercitato nei limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionale a sanzionare il datore di lavoro, consentendo, al contempo, di recuperare quanto corrisposto al danneggiato.

4.- A fronte di tale autorevole precedente, dal quale questo collegio non può (art. 374 c.p.c., comma 3) e non intende allontanarsi, va esaminata preliminarmente l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Inail il quale sostiene che, poichè Telecom aveva eccepito soltanto la decadenza e non la prescrizione, la stessa società non potrebbe giovarsi ora della tesi accolta dalle Sez. Unite cit., le quali se per un verso hanno qualificato il termine come di prescrizione, per altro verso, quanto alla decorrenza, hanno individuato il dies a quo dal momento della liquidazione delle prestazioni da parte dell’Inail; sicchè, secondo l’INAIL, il ricorso andrebbe comunque respinto non potendo il giudice qualificare diversamente l’eccezione proposta dalla stessa società convenuta, senza cadere in un vizio di ultrapetizione ed eccedere dai propri poteri qualificatori.

4.1. L’eccezione non può essere accolta versandosi in ipotesi di mera qualificazione dei fatti allegati fin dal primo giudizio in ordine alla decorrenza del termine triennale; mentre la questione della natura dello stesso termine ben può essere risolta dal giudice in virtù dei propri poteri di qualificazione di domande ed eccezioni. Ed invero, allorchè sia stato dedotto il fatto estintivo del diritto o dell’azione sulla base del lasso di tempo trascorso e dell’inerzia dell’attore, e non si controverta quindi del decorso del tempo ovvero dell’individuazione del periodo occorrente per la maturazione della fattispecie estintiva prevista dalla legge, nè venga in discussione alcun elemento di fatto concernente il diverso modo di operare dei due istituti (in merito ad es. all’impedimento della decadenza, all’interruzione ed alla sospensione della prescrizione), la individuazione della natura del termine stesso (se di prescrizione o di decadenza) rientra nei compiti del giudice (in termini Cass. 1998/6101; v. inoltre Cass. 1566/2014, 2943/2010) e può essere effettuata anche d’ufficio riqualificando la fattispecie dedotta in giudizio.

D’altra parte nel caso in esame anche la Corte d’Appello genovese aveva operato nel medesimo senso, dato che se da una parte ha affermato (ma trascrivendo un precedente) che non era il caso di attardarsi sui profili del dies a quo perchè la società non aveva sollevato l’eccezione di prescrizione, ha poi aggiunto, e con specifico riferimento al caso di specie ed al dies a quo, che nessuna delle prescrizioni sopra individuate si fosse verificata (attraverso una asserzione che presuppone una vera e propria opera di riqualificazione della fattispecie).

5.- Ciò detto, va ora considerato che l’Inail nella propria memoria ex art. 384 c.p.c., ha pure sollecitato il collegio ad una riconsiderazione della soluzione apprestata dalle Sezioni Unite in merito alla decorrenza del termine di prescrizione individuato nella medesima sentenza nel momento della liquidazione dell’indennizzo assicurativo ed ha invitato il collegio a rimettere la questione davanti alle stesse Sezioni Unite; posto che la soluzione da esse apprestata non sarebbe convincente sia perchè non troverebbe riscontro in alcun indice normativo, sia perchè risulterebbe smentita dal legame che sarebbe ancora persistente tra azione di regresso e processo penale. Secondo l’Istituto, infatti, la tempestività dell’azione di regresso non può prescindere dalle sorti dell’azione penale, per evitare che si formi una disparità di trattamento con l’azione di risarcimento del danno esperibile dal lavoratore infortunato il quale, per ottenere il danno differenziale, può avvalersi del termine di prescrizione del reato in ambito penale ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 3, con decorrenza dal provvedimento conclusivo del processo penale o in mancanza di esso dalla prescrizione del reato.

5.1. Ad avviso del Collegio va invece mantenuta ferma la soluzione che, nel contesto di una lacuna normativa contenuta nel D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, u.c., – per il caso in cui l’accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale sia del tutto mancato hanno individuato le Sezioni Unite; le quali hanno correlato il dies a quo del termine ivi previsto alla liquidazione dell’indennizzo assicurativo ed esplicitamente hanno disatteso la soluzione patrocinata ora dall’INAIL. Invero, a confutazione della medesima tesi, le Sezioni Unite hanno osservato che “parimenti, poi, non può condividersi l’indirizzo (v. Cass. n. 968/2004 cit.) secondo cui, quando il giudice penale non sia stato investito della cognizione dell’infortunio, non per questo il termine per l’azione di regresso può decorrere per l’INAIL prima che il preteso reato sia estinto per prescrizione o altra causa, giacchè fino a quel momento è sempre possibile che la notizia di reato venga a conoscenza del giudice penale e che il processo penale venga instaurato nella sede competente, con la conseguenza che, in tal caso, la prescrizione decorrerebbe dalla data dell’avverarsi della causa estintiva (in applicazione analogica della disciplina prevista dall’art. 2947 c. c. – in tal senso v. già Cass. n. 502/1985, n. 330/1990, n. 5796/1990 -)”

Tale indirizzo, infatti, risulta in evidente contrasto con la ormai pacifica autonomia del sistema civilistico della rivalsa rispetto al sistema penale della responsabilità del datore di lavoro. Nel quadro delineato, infatti, deve ritenersi che l’INAIL ben può agire in regresso anche prima che il reato sia estinto, per cui, nel contempo, ben può decorrere il termine di prescrizione, fin da quando il diritto di regresso può essere fatto valere, in base al principio generale di cui all’art. 2935 c.c..

Del resto l’argomento secondo cui il sistema speciale dei rapporti tra giudizio penale e giudizio civile previsto dal T. U. del 1965 e dalle sentenze della Corte Costituzionale sarebbe fondamentalmente rimasto tale non appare sostenibile.

Va, invece, condivisa la soluzione da ultimo affermata da questa Corte con le sentenze n.ri 5134 e 5879 del 2011, che, nell’ipotesi in cui non sia stato iniziato alcun procedimento penale, hanno stabilito che il termine triennale (che, come sopra, va ritenuto di prescrizione) decorre dal momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato.

Al riguardo, infatti, va rilevato che l’INAIL, con l’azione di regresso prevista dal D.P.R. n. 1124, artt. 10 ed 11 cit., agendo contro il datore di lavoro dell’assicurato infortunato, fa valere in giudizio un diritto proprio, nascente direttamente dal rapporto assicurativo (v., fra le altre, Cass. 2-4-1992 n. 4015, Cass. 18-10- 1994 n. 8467, Cass. S.O. 16-4-1997 n. 3288, Cass. 21-1-2004 n. 970, Cass. 18-8-2004 n. 16141, Cass. 7-3-2008 n. 6212, Cass. 28-3-2008 n. 8136), spiegando un’azione nei confronti del datore di lavoro, che ha violato la normativa sulla sicurezza sui lavoro, in qualche misura assimilabile ad un’azione di risarcimento danni promossa dall’infortunato, tanto che il diritto viene esercitato entro i limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionalizzato a sanzionare il datore di lavoro, consentendo contestualmente all’Istituto assicuratore di recuperare quanto corrisposto al danneggiato (v. fra le altre Cass. 20-8-1996 n. 7669, Cass. 16-6-2000 n. 8196, Cass. 9-8-2006 n. 17960). Pertanto, il diritto dell’INAIL al recupero di quanto erogato al danneggiato deve agganciarsi, per la certezza dei rapporti giuridici, alla liquidazione dell’indennizzo assicurativo che costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto a svolgere, nel termine previsto, l’azione di regresso.

5.2. Ora, pur apprezzandosi la pregnanza degli argomenti ribaditi dall’INAIL, con riferimento all’assimilazione tra azione di regresso ed azione di risarcimento del danno differenziale del lavoratore (peraltro in qualche modo evocata anche dalle Sezioni Unite, ritiene questo collegio che tale constatazione non può condurre ad una parità di disciplina anche per quanto attiene il particolare aspetto che viene qui considerato. Ciò perchè, pur essendo per certi aspetti assoggettate dalla legge ad una disciplina comune (in relazione alla persistente necessità che l’infortunio o la malattia professionale integri una fattispecie di reato procedibile d’ufficio, ma accertabile autonomamente incidenter tantum in sede civile) l’azione di regresso e quella esperibile dal lavoratore per danno differenziale rimangono comunque fattispecie diverse. Basti considerare infatti che, proprio con riguardo alla prescrizione, l’azione del lavoratore per danno differenziale non è in alcun modo regolata dai termini stabiliti nell’art. 112, D.P.R. cit. ed è per intero soggetta alla disciplina generale codicistica della prescrizione ivi compresa, se del caso, la regola di cui all’art. 2947,3 comma c.c. Mentre l’azione di regresso dell’INAIL è per intero assoggettata, anche per l’ipotesi di mancato inizio del procedimento penale, alla disciplina speciale prevista nell’articolo 112 ultimo comma cit. e solo, nella stessa ipotesi, quanto al dies a quo, in mancanza di indicazione normativa, si ritiene che esso possa essere individuato, per esigenze di certezza, nella liquidazione della prestazione, rappresentando questa il presupposto costituivo essenziale dell’azione; la quale è pure totalmente svincolata, nei suoi presupposti logici e giuridici, dall’esigenza di un qualsiasi accertamento del fatto effettuato in sede penale. Onde non si giustifica, alla luce della disciplina di settore, alcun ulteriore slittamento dei termini di esercizio dell’azione di regresso fino alla data di estinzione del reato per prescrizione.

6. In conclusione, e per le esposte ragioni, va accolto il primo motivo di ricorso; mentre resta assorbito il secondo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ad un nuovo giudice per la prosecuzione del giudizio in ordine alla prescrizione delle diverse poste creditizie fatte valere dell’INAIL in sede di regresso, alla luce dei principi sopra indicati. Il giudice di rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Dato l’esito del giudizio deve darsi atto che non sussistono le condizioni richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della non sussistenza dei presupposti per versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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