Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32152 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/12/2018, (ud. 27/06/2018, dep. 12/12/2018), n.32152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annnalisa – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17016-2013 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

132, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CIGLIANO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato

PAOLA MASSAFRA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente – avverso la sentenza n. 8048/2012 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/03/2013 R.G.N. 836/2010.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il dott. P.C., premesso di avere prestato servizio presso la Direzione Centrale Sistemi Informativi (D.C.S.I.) dell’INPDAP con inquadramento nella posizione ordinamentale C e di avere svolto in via continuativa dal 31 maggio 2000 all’11 febbraio 2005 mansioni dirigenziali di reggenza dell’Ufficio 7 Area Sviluppo e Manutenzione Applicativi delle D.C.S.I., funzioni conferitegli con Det. 31 maggio 2000, n. 69 del Dirigente Generale della D.C.S.I., confermate con il successivo ordine di servizio n. 12 del 6 giugno 2000, adiva il Giudice del lavoro di Roma per il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione corrispondente alla citata qualifica superiore, con condanna dell’Inpdap (ora Inps) al pagamento delle relative differenze retributive.

2. La domanda veniva parzialmente accolta dal Tribunale, che riconosceva la sola indennità di reggenza. Tale sentenza veniva riformata dalla Corte di appello di Roma (sent. n. 8048/12, depositata il 12.3.2013) che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Inps, quale successore ex lege dell’Inpdap, rigettava integralmente la domanda del P. sulla base, in sintesi, dei seguenti argomenti.

2.1. Deve escludersi la natura dirigenziale dell’Ufficio VII della D.C.S.I. Area Sviluppo e Manutenzione Applicativi, istituito con Det. 31 maggio 2000, n. 69 del Dirigente Generale della D.C.S.I., confermata con successivo ordine di servizio n. 12 del 6.6.2000: il D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 4 hanno previsto la distinzione fra poteri di indirizzo e controllo della P.A. e poteri di gestione, riservando agli organi di vertice dello Stato e degli Enti pubblici poteri di programmazione, verifica e controllo, che si esercitano innanzitutto attraverso la predisposizione delle piante organiche e l’individuazione degli uffici ritenuti di valenza dirigenziale; in base all’art. 27, comma 1 cit. D.Lgs. gli enti pubblici non economici nazionali adeguano i propri ordinamenti a tali principi, adottando appositi regolamenti di organizzazione; l’Inpdap rientra fra gli enti pubblici non economici nazionali ed era pertanto onere del ricorrente dimostrare che, nell’ambito del modello organizzativo adottato dall’Ente, in ossequio alle disposizioni citate, le funzioni allo stesso assegnate fossero state valutate, secondo tali regole, di valenza dirigenziale. Tale valenza non coincide necessariamente con l’attività di direzione di un ufficio, in quanto le funzioni di direzione possono essere assegnate, oltre che ai funzionari dei ruoli ad esaurimento, come espressamente previsto dall’art. 69 testo unico, anche ai dipendenti dell’area C, alla quale appartiene il P. in posizione apicale. Deve escludersi che dalla documentazione prodotta – ed in particolare dalla Det. n. 69 del 2000 – possa evincersi la natura dirigenziale dell’ufficio cui l’appellante era stato preposto: le diverse espressioni utilizzate nel provvedimento, alle quali il primo giudice aveva dato rilievo, depongono per la sola istituzione di uffici con una propria autonomia operativa, originata dalla sopravvenuta mancanza dell’attività di coordinamento di tutta l’Area del dirigente trasferito e dalla carenza nella Direzione centrale di figure dirigenziali in grado di sostituirlo, e per la distribuzione a tali uffici dei precedenti “progetti”, ai cui responsabili era stata affidata la titolarità degli stessi (al P., esperto di informatica, era stato così attribuito l’Ufficio VII che si occupava dei progetti specificamente previsti nella determinazione, affidati a gruppi di lavoro); non si evince in alcuna parte del provvedimento la natura dirigenziale dell’ufficio predetto, non potendosi trarre tale conseguenza solo dall’uso del termine “reggenza” per quelli diretti da un esperto di informatica o dall’attribuzione della titolarità degli Uffici 1^ e 2^ a dirigenti. Nè, del resto, il Dirigente Generale della Direzione centrale dei Sistemi Informatici aveva il potere di istituire nuovi uffici dirigenziali o di modificare quelli esistenti, neppure nella struttura affidatagli, perchè tale potere rientra nella predisposizione delle piante organiche che negli enti pubblici deve essere adottata dagli organi specificamente competenti, nella specie il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale dell’Istituto. Esclusa la natura dirigenziale dell’Ufficio 7^, non è configurabile lo svolgimento da parte del P. di mansioni aventi natura dirigenziale, a prescindere dal loro contenuto, rientrando nei poteri organizzativi dell’Ente pubblico la qualificazione dei propri uffici ed essendo dirigenziale solo la funzione che risponda al modello disegnato dal D.Lgs. n. 80 del 1998. Dalle dichiarazioni testimoniali, come anche dai documenti prodotti, era emerso lo svolgimento di mansioni di titolarità di una struttura dotata di una certa autonomia operativa, proprie anche della categoria C posizione apicale, ma non certo la natura dirigenziale della stessa.

3. Avverso tale sentenza il P. ha proposto ricorso affidato ad un unico articolato motivo, al quale ha opposto difese l’INPS con controricorso.

4. La presente causa è stata trattata all’udienza odierna, in cui sono state esaminate altre cause, diversamente decise della medesima Corte territoriale, vertenti sulla medesima questione di diritto.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con unico motivo di ricorso il ricorrente, denunciando violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 17,19 e 52 e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2,4 e art. 27, comma 1, , censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l’Ufficio cui era stato preposto non avesse natura dirigenziale, perchè estraneo alla pianta organica e non istituito dagli organi a ciò abilitati dalle norme vigenti, ossia il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale dell’Istituto. Sostiene il ricorrente di non avere agito per il riconoscimento giuridico della qualifica dirigenziale ma, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 e dell’art. 36 Cost., per il pagamento delle differenze retributive tra la maggiore retribuzione spettante per l’espletamento dell’incarico e la minore retribuzione corrispostagli dall’Inpdap in base al all’inquadramento nella categoria C. Richiama le allegazioni svolte nei gradi di merito secondo cui anche l’assegnazione del dipendente a mansioni superiori disposta dal dirigente con provvedimento nullo obbligherebbe comunque l’amministrazione a corrispondere al lavoratore le differenze retributive corrispondenti alle superiori mansioni effettivamente svolte. Lamenta che la Corte territoriale, facendo riferimento all’illegittima costituzione dell’Ufficio 7^, abbia omesso di prendere in esame la questione decisiva riguardante la corrispondenza delle mansioni effettivamente esercitate, quali emergenti dagli allegati (1-17zq riprodotti in ricorso), con le funzioni previste dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17.

2. Il ricorso è infondato.

3. E’ dirimente richiamare il principio espresso da questa Corte con la sentenza n. 350 del 2018 secondo cui, in tema di impiego pubblico contrattualizzato, l’espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario, ai fini del riconoscimento del corrispondente trattamento economico, presuppone l’esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell’ufficio.

3.1. E’ stato chiarito con tale pronuncia che lo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali non può che espletarsi in relazione ad una specifica posizione organizzativa, rispetto alla quale sia previsto l’esercizio di funzioni dirigenziali o l’attribuzione a dirigente.

3.2. Alla luce di tale principio, che si intende ribadire in questa sede, la qualificazione della funzione attribuita in termini di “reggenza” non può dipendere da soggettive qualificazioni fornite dai testi e neppure dall’eventuale uso di tale termine nel contesto del provvedimento organizzativo adottato dal Dirigente Generale di Area. La reggenza di un ufficio dirigenziale presuppone l’istituzione di un ufficio avente tale natura, poichè la reggenza è un modo temporaneo di assicurare la funzionalità di una struttura dirigenziale priva del titolare e presuppone l’esistenza del posto corrispondente nella piante organica.

4. In base al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 27, comma 1, (recante Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali, il cui contenuto corrisponde al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 27 bis aggiunto dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 17) “1. Le regioni a statuto ordinario, nell’esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell’esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell’art. 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione”. Dunque, in base al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 27, comma 1, gli enti pubblici non economici nazionali, e quindi l’Inpdap, adeguano i propri ordinamenti a quelli stabiliti nel decreto legislativo, adottando appositi regolamenti di organizzazione (cfr. ex plurimis, tra le più recenti Cass. n. 17290 del 2015).

5. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi. Esaminando il provvedimento n. 69/2000, ha ritenuto che il suo tenore testuale deponesse per la mera individuazione di progetti da realizzare e per l’istituzione di uffici di livello non dirigenziale; ha poi affermato non già che il provvedimento fosse nullo perchè adottato da organo incompetente, ma che la corretta interpretazione del suo contenuto, in conformità a diritto, portasse appunto ad escludere l’istituzione di nuovi uffici dirigenziali, non avendo il Dirigente della D.C.S.I. inteso esercitare un potere che spetta solo al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale dell’Istituto, e non potendo essere attribuito significato concludente al solo uso della parola “reggenza”.

6. La censura su cui si incentra il ricorso per cassazione, vertente sulla ipotizzata irrilevanza, ai fini del riconoscimento del trattamento retributivo per svolgimento di funzioni superiori, di vizi relativi al provvedimento n. 69/2000 del Dirigente Generale della D.C.S.I., non è dunque pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e incorre nel difetto del requisito di specificità del motivo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

7. Non essendovi una posizione dirigenziale da ricoprire, è escluso in radice che lo svolgimento delle relative funzioni abbia natura dirigenziale di reggenza. Resta così assorbito il rilievo di mancato esame di fatti ritenuti – da parte ricorrente – decisivi ai fini del decidere.

8. Il ricorso va dunque rigettato. Tenuto conto dell’esito alterno nei gradi di merito e della novità del contenzioso che ha interessato i funzionari proposti agli uffici di cui alla Det. n. 69 del 2000 del Dirigente Generale della D.C.S.I. dell’Inpdap, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione della spese del presente giudizio (in applicazione del testo dell’art. 92 c.p.c. come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, prima delle modifiche apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11 e poi nuovamente dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, conv., con mod. nella L. 10 novembre 2014, n. 162).

9. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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