Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32151 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 10/12/2019), n.32151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15783-2017 proposto da:

FONDAZIONE TEATRO DELL’OPERA DI ROMA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.D.G.A., A.M.P., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA GALILEI 45, presso lo studio dell’avvocato

ANNALISA CIAFFI, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5114/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata l’01/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza depositata in data 1/2/2017 la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Fondazione Teatro dell’Opera di Roma contro la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, rispettivamente, con S.D.G.A., e con A.M.P.; aveva dichiarato costituito tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la decorrenza indicata e condannato la Fondazione al pagamento di una indennità risarcitoria pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

contro la sentenza la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma ha proposto ricorso per cassazione, al quale hanno resistito con controricorso le lavoratrici;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

prima dell’adunanza camerale l’avvocatura generale dello Stato ha depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la rinuncia al ricorso per cassazione, depositata nell’interesse della Fondazione, è motivata dall’intervenuta transazione tra le parti, come da verbale di conciliazione di cui è stata depositata copia allegata alla rinuncia;

dal suddetto verbale risulta che la Fondazione e la S. hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia in esame e si sono date atto della reciproca volontà di abbandonare il presente giudizio di cassazione;

per effetto della rinuncia, il processo deve essere dichiarato estinto nei confronti della suddetta, con compensazione delle spese del presente giudizio in conformità alle pattuizioni intervenute al riguardo;

con riguardo alla A., in assenza dei requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., u.c., (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto), l’atto di rinuncia – sebbene non idoneo a determinare l’estinzione del processo – denota il definitivo venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso (Cass. 07/06/2018, n. 14782; Cass. 31/01/2013, n. 2259; Cass. Sez. Un. 18/02/2010, n. 3876);

quanto alle spese del giudizio di legittimità tra la Fondazione e la A., si ritiene che esse vadano compensate tra le parti, in considerazione della particolare complessità del quadro normativo e giurisprudenziale che disciplina la materia, come attestata dai numerosi interventi del legislatore, nonchè della Corte costituzionale e della Corte di giustizia;

non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che il tenore della pronuncia è di estinzione e che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Cass. 12/11/2015, n. 23175; cfr. anche Cass. 30/9/2015, n. 19560; Cass. 266/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo tra la ricorrente e S.D.G.A. e l’inammissibilità del ricorso nei confronti di A.M.P.; compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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