Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32150 del 12/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/12/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 12/12/2018), n.32150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15522-2015 proposto da:

P.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 190, presso l’avvocato DORA DE ROSE, dell’AREA LEGALE

TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANDREA AMBROZ, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 462/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/04/2015 R.G.N. 868/2013.

LA CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore.

Fatto

RILEVATO

che il giudice del lavoro di Rimini rigettava la domanda dell’attore P.I., volta ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola appositiva del termine in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso alle dipendenze di POSTE ITALIANE dal 6 novembre del 2011 fino al 31 gennaio del 2012;

che la decisione di primo grado veniva appellata dal P., il cui gravame veniva tuttavia solo in minima parte veniva accolto dalla Corte d’Appello di Bologna con sentenza n. 462/15, pubblicata il 2 aprile 2015, compensando le spese di lite (peraltro anche in relazione al secondo grado del giudizio), ritenuta la correttezza della decisione impugnata con riferimento al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, normativa giudicata conforme altresì a quella comunitaria, sulla scorta inoltre della giurisprudenza all’uopo richiamata, laddove poi quanto alla cosiddetta clausola di contingentamento, il relativo computo andato effettuato in relazione all’organico complessivo di tutto il personale in servizio, senza distinzione circa le mansioni di adibizione, di modo che non poteva tenersi conto di quella soltanto addetto al servizio postale in senso stretto. Inoltre, la condivisibile affermazione del primo giudicante -secondo cui rilevava unicamente il momento genetico del rapporto di lavoro, mentre nella specie non era stato allegato che il contingente massimo fosse stato superato prima dell’assunzione in argomento- non era stata minimamente censurata, donde l’inammissibilità del gravame sul punto, avuto riguardo alle plurime rationes decidendi dell’impugnata sentenza (citando sul punto la giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. 1 civ. n. 2811 dell’8 febbraio 2016); per altro verso, risultavano poi destinatarie delle comunicazioni anche le organizzazioni sindacali provinciali, così come emergeva dagli atti anche effettuata la valutazione dei rischi, essendo altresì irrilevante che nel corso degli anni successivi fosse stata eventualmente variata l’organizzazione dei turni di lavoro. Nè la consegna di eventuali stampe c.d. senza indirizzo configurava un servizio avulso dall’ordinaria attività di Poste Italiane e quindi non includibile nell’ambito di applicabilità aeila acausalità in questione;

che avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione P.I. con atto del 9 – 10 giugno 2015, affidato a cinque motivi cui ha resistito Poste Italiane S.p.a. mediante controricorso del 13 luglio 2015;

che, nonostante rituali e tempestivi avvisi di rito, non risultano depositate requisitoria del P.M. in sede e nemmeno memorie illustrative di parte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo è stata denunciata la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis in connessione con l’art. 5 della direttiva UE 1999-70 l’interpretazione asistematica e in favore della liberalizzazione dei contratti a tempo determinato e acausali di POSTE ITALIANE nella giurisprudenza della Cassazione: l’inadempimento della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – La giurisprudenza di legittimità nelle otto sentenze citate non aveva tenuto conto della più recente sentenza pronunciata nella causa Commissione c./ Granducato del Lussemburgo, nonchè delle conclusioni rassegnate dall’Avvocato Generale nella causa REGOLO DANS (C-177/14), evidenziando l’assoluta carenza di tutela di costituita dall’eliminazione dell’obbligo di indicare la ragione obiettiva della conclusione del contratto a termine, nonchè delle altre misure previste dalla clausola 5. n. 1 della direttiva UE 1999/70;

con il secondo motivo, ricordata la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, è stata affrontata una diversa questione circa la compatibilità della norma in esame con la disciplina Europea e, segnatamente, con il combinato disposto di cui alle clausole 4 e 8.1 della direttiva UE 1999/70, come interpretata nella sentenza Carratù del 12-12-2013 (in causa 361/12). La tesi proposta è che alla scelta del legislatore italiano di applicare la causalità del contratto a termine a tutte le ipotesi contrattuali, ivi comprese quelle relative al settore di Poste Italiane, è applicabile la clausola 4 della direttiva 1999/70/CE. La modifica legislativa di cui all’art. 2, comma 1 bis non trova infatti alcuna ragione di ordine generale, se non, inammissibilmente, una giustificazione motivi di opportunità di intervenire sul contenzioso in corso con la società Poste Italiane, equiparata dalla sentenza Carratù allo Stato italiano;

i motivi di ricorso 3, 4 e 5 (lamentate violazioni dell’art. 2, commma 1 bis cit., in connessione con gli artt. 2697 c.c. e D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 6 nonchè art. 112 c.p.c.), riguardano, invece, l’asserito superamento della percentuale dei lavoratori assunti. Si contesta la decisione della Corte d’Appello di non considerare che il calcolo del 15% di lavoratori, assunti ex cit. art. 2, comma 1 bis, andava eseguito solo sui dipendenti addetti al servizio postale, e non già ricomprendendo, entro l’organico su cui calcolare la percentuale, anche gli addetti ai servizi finanziari ((OMISSIS)) in contrasto con quanto stabilito tra l’altro dalla sentenza n. 214/2009 della Corte Costituzionale. Nel quarto e nel quinto motivo è stata contestata la decisione di appello, laddove onerava il lavoratore di provare il superamento della percentuale, di guisa che la sua assunzione sarebbe venuta oltre il limite fissato dalla normativa di legge;

RITENUTO: che le anzidette doglianze vanno disattese in base alle seguenti ragioni;

occorre, invero, ribadire quanto già ripetutamente affermato in materia da questa Corte con numerose pronunce emesse in casi analoghi, cui il collegio intende dare continuità, condividendole, in assenza altresì di convincenti e pertinenti argomentazioni di segno contrario, alle quali pertanto integralmente si rimanda (Cass. Sez. 6 – L, ordinanza n. 8564 del 07 – 31/03/2017; Sez. lav. sentenza n. 6765 del 06/12/2016 – 15/03/2017 n. registro generale 026713/2011; Sez. 6 – L, ordinanza n. 6281 in data 11/01 – 10/03/2017; id. n. 1874 del 24/11/2016 -25/01/2017 r.g. n. 019235/2014; id. n. 27442 in data 08/11 – 29/12/2016; id. n. 3 del 06/10/2015 – 04/01/2016; id. n. 18293 del 09/07 – 17/09/2015, r.g. n. 08585/14);

invero, in tema di contratti di lavoro a tempo determinato, il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, aggiunto dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 558, ha introdotto, per le imprese operanti nel settore postale, un’ipotesi di valida apposizione del termine autonoma rispetto a quelle stabilite dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1, richiedendo esclusivamente il rispetto dei limiti temporali, percentuali (sull’organico aziendale) e di comunicazione alle organizzazioni sindacali provinciali e non anche l’indicazione delle ragioni giustificative dell’apposizione del termine, dovendosi escludere che tale previsione sia irragionevole – come positivamente valutato dalla Consulta con la sentenza n. 214 del 2009 – o contrasti con il divieto di regresso contenuto nell’art. 8 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, trattandosi di disposizione speciale, introdotta accanto ad altra analoga previsione speciale, con la quale il legislatore si è limitato ad operare una tipizzazione della ricorrenza di esigenze oggettive, secondo una valutazione di tipicità sociale. Ne consegue che per i relativi contratti di lavoro non opera l’onere di indicare sotto il profilo formale, e di rispettare sul piano sostanziale la causale, oggettiva e di natura temporanea, giustificatrice dell’apposizione di un termine al rapporto (Cass. lav. n. 13221 del 26/07/2012. Conforme Cass. Sez. 6 – L, ordinanza n. 24240 del 27/11/2015. V. pure Cass. lav. n. 11659 – 11/07/2012: la disposizione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, aggiunta dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 558, perseguendo una “ratio” di parziale liberalizzazione delle assunzioni a termine nel settore delle poste, consente alle imprese concessionarie dei servizi postali di stipulare contratti a tempo determinato, nei limiti e per i periodi ivi previsti, senza necessità di indicare le ragioni obiettive giustificatrici dell’apposizione del termine. Tale disposizione non contrasta con l’ordinamento comunitario, in quanto, come rilevato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea (C-20/10, Vino), è giustificata dalla direttiva 1997/67/CE, in tema di sviluppo del mercato interno dei servizi postali, non venendo in rilievo la direttiva 1999/70/CE, in tema di lavoro a tempo determinato, neppure con riferimento al principio di non discriminazione, che è affermato per le disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ma non anche per le disparità di trattamento fra differenti categorie di lavoratori a tempo determinato.

Cass. lav. n. 19998 del 23/09/2014: il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 2, comma 1 bis, è compatibile con la clausola 5 dell’accordo quadro di cui alla direttiva 1999/70/CE anche nell’ipotesi di successione di contratti stipulati nel regime transitorio di cui alla L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 43, in quanto tale disposizione sancisce che, decorsi 15 mesi dall’entrata in vigore della legge, ai fini del limite massimo dei 36 mesi, si computano tutti i periodi pregressi lavorati con il medesimo datore di lavoro.

Cass. lav. n. 13609 del 02/07/2015: il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 2, comma 1 bis, fa riferimento esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene l’assunzione – quelle concessionarie di servizi e settori delle poste – e non anche alle mansioni del lavoratore assunto, in coerenza con la “ratio” della disposizione, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 214 del 2009, individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento del cd. “servizio universale” postale, ai sensi del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 1, di attuazione della direttiva 1997/67/CE, mediante il riconoscimento di una certa flessibilità nel ricorso allo strumento del contratto a tempo determinato, pur sempre nel rispetto delle condizioni inderogabilmente fissate dal legislatore. Ne consegue che al fine di valutare la legittimità del termine apposto alla prestazione di lavoro, si deve tenere conto unicamente dei profili temporali, percentuali sull’organico aziendale e di comunicazione previsti dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis,. V. altresì in senso analogo Cass. lav., ordinanza n. 4637 del 28/11/2017 – 28/02/2018; ciò che corrisponde ad una valutazione normativa – preventiva ed astratta, non manifestamente irragionevole, per l’assicurazione dell’indicata garanzia alle imprese concessionarie di servizi postali, pure conforme al diritto dell’Unione Europea come interpretato dalla giurisprudenza – nell’evidente estraneità all’odierna questione del richiamo: alla sentenza 12 dicembre 2013, Carratù, e all’ordinanza 30 aprile 2013, D’Aniello, siccome relative alle conseguenze economiche della nullità di contratti a termine ed in particolare all’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5; e così pure all’ordinanza Papalia, relativa a dipendenti pubblici, nonchè alle sentenze riguardanti le Fondazioni sinfoniche e il precariato scolastico – in quanto non collegata all’attuazione dell’art. 8, p.to 3 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 99/70/CE (Corte di giustizia UE 11 novembre 2010, Vino c. Poste Italiane S.p.a., C-20/10, p.ti 38 – 42), non sussistendo alcuna riduzione di tutela del lavoratore qualora non si verta in materia riconducibile all’applicazione dell’accordo quadro, ma alla realizzazione di altro e distinto obiettivo (Corte di giustizia UE 23 aprile 2009, Angelidaki e altri c. Organismos Nomarchiakis Auotdioikisis Rethymnis, C-378/07 e riuniti C-379/07 e C-380/07, p.to 133; Corte di giustizia UE 22 novembre 2005, Mangold c. Helm, C- 144/04, p.ti 52 e 53), quale appunto quello suindicato);

inoltre, Cass. sez. un. civ. con la sentenza n. 11374 del 31/05/2016 ha definitivamente ed ulteriormente chiarito che le assunzioni a tempo determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, le quali presentino i requisiti specificati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi delll’art. 1, comma 1 medesimo D.Lgs., trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata “ex ante” direttamente dal legislatore. Con la stessa pronuncia è stato, inoltre, condivisibilmente affermato che la stipula in successione tra loro di contratti a tempo determinato nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, e successive integrazioni, applicabile “ratione temporis”, è legittima, dovendosi ritenere la normativa nazionale interna non in contrasto con la clausola n. 5 dell’Accordo Quadro, recepito nella Direttiva n. 1999/70/CE, atteso che l’ordinamento italiano e, in ispecie, il D.Lgs. n. 368 cit., art. 5 come integrato dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, commi 40 e 43, impone di considerare tutti i contratti a termine stipulati tra le parti, a prescindere dai periodi di interruzione tra essi intercorrenti, inglobandoli nel calcolo della durata massima – 36 mesi -, la violazione della quale comporta, invece, la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto. Conforme sul punto Cass. n. 19998/14 cit., mentre nel caso di specie qui in valutazione il suddetto limite massimo di 36 mesi non risulta affatto superato, laddove poi, in base al principio affermato dalla ricordata pronuncia di Cass. n. 13609/15 è assolutamente irrilevante la questione attinente alle mansioni svolte da parte ricorrente;

per altro verso, gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito nella specie sono altresì insindacabili in questa sede di legittimità, rinviandosi per il resto a quanto analogamente già disatteso da questa Corte in relazione ad analoghe censure con le succitate pronunce nn. 8564/17, 6765/17, 6281/17, 1874/17, 27442/16, 3/2016 e 18293/15 (cfr. ancora Cass. lav. Sez. n. 753 del 15/01/2018, secondo cui il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, nel prevedere che il numero dei lavoratori assunti a termine dalle imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste non può superare il limite percentuale del quindici per cento dell’organico aziendale, si riferisce al numero complessivo dei lavoratori assunti, in base ad un criterio quantitativo “per teste”, dovendosi escludere il computo dei contratti a tempo determinato “part-time” fino alla concorrenza dell’orario pieno, ossia secondo il criterio c.d. “full time equivalent”, previsto dal D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 6, comma 1, al fine di facilitare il calcolo dell’organico in sede di recepimento della direttiva 1997/81/CE e in vista della prevedibile estensione del lavoro a tempo parziale, ma non anche ai fini della disciplina dei limiti di utilizzo del contratto a tempo determinato, che ha una specifica “ratio”, riconducibile alla finalità antiabusiva della direttiva 1999/70/CE.

V. altresì Cass. lav. n. 5718 del 9/3/2018, secondo cui la violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di comunicare alle organizzazioni sindacali provinciali di categoria le richieste di assunzione ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, non è prevista come requisito di validità del negozio, sicchè la sua inosservanza non produce nullità del negozio cui afferisce, perchè si tratta di comportamento che viola l’interesse dei destinatari delle informazioni, ossia delle organizzazioni sindacali, al punto da costituire eventuale condotta antisindacale, ma che non incide sulla validità del negozio, non potendosi configurare l’osservanza di procedure di informazione alla stregua d’un requisito intrinseco di validità.

L’osservanza d’un obbligo di comunicazione può invece astrattamente rientrare nel novero dei requisiti estrinseci di validità o di efficacia, ammissibili nella teoria generale del negozio, purchè espressamente previsti dalla legge o dalla volontà convenzionale, ma non è questo il caso.

V. pure Cass. lav. n. 12801 del 23/05/2018: in tema di contratto di lavoro a tempo determinato nel settore delle poste, D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 2, comma 1 bis, ai fini del rispetto della percentuale di contingentamento costituisce elemento probatorio liberamente valutabile il documento prodotto dall’ente e sottoscritto da un dirigente nominativamente indicato, attestante i numeri dei dipendenti assunti e dei contratti a tempo determinato stipulati nel periodo di riferimento, senza la necessità di una conferma testimoniale ovvero di una diversa verifica);

dunque, dal complesso dell’ampia motivazione svolta con la sentenza de qua neanche può ipotizzarsi la violazione di una omessa pronuncia (ex art. 112 c.p.c., error in procedendo ritualmente denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ed univocamente in termini di nullità, ciò che non appare affatto nella specie in relazione al quinto motivo di ricorso, v. Cass. sez. un. civ. 17931 del 24/07/2013, in senso analogo anche Cass. 2 civ. ordinanza n. 10862 del 7/5/2018), nè tanto meno come omesso esame di un fatto decisivo (ex art. 360 c.p.c., n. 5. Nella specie, per giunta, è ratione temporis applicabile – essendo stata la sentenza de qua pubblicata nell’aprile 2015 – il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, attualmente vigente, sicchè può rilevare soltanto la – eventuale – omessa considerazione di un fatto, in senso storico, decisivo, mentre la motivazione di per sè può comportare la cassazione della decisione impugnata soltanto ove inferiore al c.d. minimo costituzionale, però con esclusione di ogni sindacato di merito sull’apprezzamento del fatto stesso compiuto dal giudice precedentemente adito. cfr. sul punto, tra le altre, Cass. 3 civ. n. 11892 del 10/06/2016: il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio -, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. In senso pressochè conforme, Cass. sez. un. civ. nn. 8053 e 8054 del 2014. V. ancora Cass. sez. un. civ. Sez. n. 22232 del 03/11/2016: si è in presenza di una “motivazione apparente” allorchè la motivazione, pur essendo graficamente -e, quindi, materialmente-esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione. Per contro, alla stregua delle ampie argomentazioni, in diritto ed in fatto, svolte nella sentenza qui impugnata, le stesse all’evidenza ne rendono agevolmente comprensibile nella specie la ratio decidendi, tanto più che in motivazione sono stati anche precisamente riportati i dati cronologici di tempo del contratto a termine in discussione, facendosi altresì riferimento alle ragioni poste a sostegno dell’interposto gravame);

la Corte di Giustizia, del resto, ha precisato (Grande sezione, 4 luglio 2006, in proc. C-212/04, Adeneler c. Ellenikos Organismos Galaktos) che quella indicata dalla lett. a) del punto n. 1 della clausola 5 dell’accordo quadro (“ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo”) è una delle tre misure considerate idonee a prevenire gli abusi, che non devono essere tutte presenti, in quanto è sufficiente che lo Stato membro ne adotti una. E con riferimento ai settori indicati nell’art. 2, commi 1 e 1 bis il legislatore italiano – introducendo, con la L. n. 247 del 2007, art. 5, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 368 del 2001, il limite massimo dei 36 mesi, da calcolare “indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro” ed anche con riferimento ai contratti già stipulati – ha adottato la misura prevista dalla lett. b) (“durata massima totale dei contratti o rapporti a tempo determinato successivi”), in aggiunta peraltro ad altre restrizioni specifiche (v. anche, in motivazione, Cass. n. 7983 del 30 marzo 2018 e n. 7584 del 27 marzo 2018);

dunque, in relazione alle con riferimento alle richieste di parte ricorrente, non può che ribadirsi quanto già affermato dalla Sezioni di Unite di questa Corte nella menzionata decisione n. 11374/2016, nonchè in Cass. n. 11984 del 16 maggio 2018 (in cui, tra l’altro, si ribadisce la conformità al diritto dell’Unione Europea della normativa in questione come interpretata dalla giurisprudenza, nell’evidente estraneità all’odierna questione del richiamo alla sentenza 12 dicembre 2013, Carratù, e così pure all’ordinanza Papalia);

pertanto, il ricorso va disatteso, restando nei sensi di cui sopra assorbita ogni altra questione posta dal P., con conseguente condanna dello stesso, quale soccombente, al rimborso delle spese di questo giudizio di legittimità;

infine, nella specie è applicabile ratione temporis il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, trattandosi di ricorso risalente al 9 giugno 2015.

P.Q.M.

la Corte RIGETTA il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida a favore della controricorrente in Euro =4000,00= per compensi professionali ed in Euro =200,00= per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

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