Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3215 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3215 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

SENTENZA

sul ricorso 1385-2008 proposto da:
ZANASI AUGUSTO UMBERTO ZNSMRT39A13D150R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo
studio dell’avvocato ANNECCHINO MARCO, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIORGI GIOVANNI;
– ricorrente contro

2013
2662

BAFFONI MARCO, CAPPELLO VALERIO, BALDELLI MARCELLA,
FABBRI ANGELA MARIA;
– intimati –

sul ricorso 1539-2008 proposto da:

Data pubblicazione: 12/02/2014

FABBRI MARIA ANGELA C.F.FBBMNG46H41A944S, CAPPELLO
VALERIO C.F.CPPVLR28B27Z326Q, CONIUGI, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA LIVIO PENTIMALLI 43, presso
lo studio dell’avvocato LANCELLOTTI GIANFRANCO, che li
rappresenta e difende unitamente agli avvocati

– ricorrenti contro

ZANASI UMBERTO, BAFFONI MARCO, BALDELLI MARCELLA;
– intimati –

sul ricorso 4670-2008 proposto da:
BAFFONI

MARCO

BFFMRC62H02C357G,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 10\A, presso lo
studio dell’avvocato FOSCHIANI ALESSANDRO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvOcato BARBIERI
MAURIZIO;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

ZANASI UMBERTO AUGUSTO;
– intimato –

sul ricorso 4671-2008 proposto da:
BAFFONI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MONTE SANTO 10/A, presso lo studio dell’avvocato
FOSCHIANI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato BARBIERI MAURIZIO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

MORGANTI UGO, BERNARDINI MAURO;

contro

CAPPELLO VALERIO, FABBRI MARIA ANGELA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 335/2007 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 15/09/2007;

udienza del 18/12/2013 dal Consigliere Dott. CESARE
ANTONIO PROTO;
preliminarmente la Corte dispone la riunione del
ricorso 1385/08 e del ricorso 4670/08 a cui si
riuniscono il ricorso 1539/08 e il ricorso 4671/08;
udito l’Avvocato Annecchino Marco con delega
depositata in udienza dell’Avv. Giorgi Giovanni
difensore di Zanasi Augusto Umberto che si riporta
alle conclusioni in atti e chiede l’accoglimento del
ricorso 1385/08;
udito

l’Avv.

Foschiani

Alessandro

con

delega

depositata in udienza dell’Avv. Barbieri Maurizio
difensore del Sig. Baffoni Marco che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso Baffoni e riguardo al
ricorso 1539/08 e 14671/08 dichiara che accetta la
rinuncia al ricorso presentata dai Sig.ri Fabbri e
Cappello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso, previa
riunione dei ricorsi, il rigetto del ricorso 1385/08 e

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

dichiara inesistente il ricorso 4670/08 e per la
cessata materia del contendere del ricorso 1539/08 e

dichiara inesistente il ricorso 4671/08.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 15/5/1988 Marco Baffoni conveniva in
giudizio Umberto Zanasi, Valerio Cappello, Maria Angela
Fabbri

e Marcella Baldeli

Baffoni per

sentire

dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione della

205 del Foglio 3 del Catasto Terreni del Comune di
Pesaro e a favore del proprio fondo intercluso; in
subordine chiedeva la costituzione di servitù coattiva.
I convenuti, ad eccezione di Marcella Baldelli Baffoni,
si costituivano e chiedevano il rigetto delle domande.
Con sentenza del 9/4/2002 il Tribunale di Pesaro
dichiarava l’acquisto della servitù per usucapione.
Avverso la sentenza proponevano due distinti appelli,
poi riuniti, rispettivamente Umberto Zanasi e Valerio
Cappello insieme a Maria Angela Fabbri.
Con sentenza del 15/9/2007 la Corte di Appello di
Ancona rigettava gli appelli ritenendo:
– che meritava conferma la decisione del primo giudice
circa l’attendibilità dei testi dell’attore (per la
coerenza e genuinità delle testimonianze che si
integrano a vicenda e per la mancanza di
contraddizioni)

e l’inattendibilità di quelli dei

convenuti, per le ragioni già espresse dal primo

servitù di passaggio anche carrabile sui mappali 207 e

giudice ossia la convivenza di una teste con lo Zanasi,
l’imprecisione nel riferire i fatti, la lontananza dei
testi dal paese ove erano ubicati i fondi;

che per accedere al fondo oggi dell’attore e in

precedenza destinato ad attività agricole, il passaggio

quadrati)

oggetto della domanda di servitù era

esercitato dai primi anni 40 e sino al 1960 sia a piedi
che con macchine agricole, come risultava dal coacervo
delle testimonianze;
– che dal 1961 al 1993 (anno in cui il Baffoni aveva
acquistato il fondo) era cessata ogni attività agricola
sul fondo, ma non per questo il passaggio era cessato,
seppure esercitato meno frequentemente, secondo le
testimonianze di 4 testi che avevano riferito di un
transito, per la strada, di macchine agricole e non,
essenzialmente per la pulizia del fondo;

che pertanto al momento in cui l’attore aveva

acquistato il fondo l’usucapione ventennale era già
maturata;
– che la servitù era apparente in quanto evidenziata da
opere visibili e permanenti, come risultanti dalle
fotografie allegate dal CTU dalle quali era visibile
l’inizio della strada, come avevano riferito i testi

4s

I

sul piccolo appezzamento di terreno (di pochi metri

che la descrivevano come larga 3 – 4 metri con i solchi
tracciati dai mezzi in transito e l’erba cresciuta tra
essi;
– che ad integrare il requisito dell’apparenza della

opus manu factu,

ma era

sufficiente l’esistenza di un tracciato ancorché
formatosi per effetto di calpestio;
– che i documenti e la consulenza tecnica di ufficio
smentivano che già esistesse sul luogo una servitù
pubblica di passaggio.
Zanasi Augusto ha proposto ricorso (n. R.G. 1385/08),
affidato a sei motivi e ha depositato memoria.
Baffoni Marco ha resistito con controricorso, ha
depositato memoria e ha proposto ricorso incidentale
condizionato (n. R.G. 4670/08) con il quale per il caso
di accoglimento del ricorso principale insiste per la
costituzione di servitù coattiva per interclusione del
fondo.
Sono rimasti intimati in questo processo Valerio
Cappello, Maria Angela Fabbri e Marcella Baldelli
Baffoni.
Avverso la stessa sentenza hanno poi proposto un
autonomo ricorso per cassazione

i sigg. Cappello

Valerio e Fabbri Maria Angela (n. R.G. 1539/08), basato

servitù non era necessario un

su cinque motivi e si è costituito l’intimato Baffoni
Marco, con apposito controricorso, contenente ricorso
incidentale condizionato (n. R.G. 4671/08).
Il ricorrente e il controricorrente hanno depositato

Le altre parti intimate non hanno svolto alcuna
attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione
Preliminarmente si deve disporre ai sensi dell’art. 335
c.p.c. la riunione dei ricorsi in quanto proposti
contro la stessa sentenza.
I sigg. Cappello Valerio e Fabbri Maria Angela nel
procedimento n. R.G. 1539/08 con atto notificato il
13/12/2013, assumendo di non avere più interesse alla
decisione, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.
Per effetto della suddetta rinuncia il procedimento n.
1539/08 deve dichiararsi estinto; trattandosi di
ricorso contro sentenza pubblicata dopo la riforma di
cui al D.Lvo n. 40/2006, questa Corte ritiene di potere
omettere la condanna dei ricorrenti alle spese.
L’estinzione del procedimento comporta la declaratoria
di assorbimento del ricorso incidentale condizionato di
Baffoni Marco (n. R.G. 4671/2008).

memoria.

1. Nel procedimento n. R.G. 1385/08 introdotto con il
ricorso di Zanasi Augusto, con il primo motivo il
ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art. 1061 c.c. sostenendo che non era stata
accertata la concreta e reale presenza ventennale di

riportata una precisa e circostanziata descrizione;
pertanto la Corte di Appello avrebbe violato l’art.
1061 c.c. avendolo applicato in assenza dell’apparenza
della servitù e in tal senso formula il quesito di
diritto ex art. 366 bis c.p.c. ora abrogato, ma
applicabile ratione temporis.
1.1 Il motivo è infondato perché la Corte di Appello ha
espressamente individuato nei solchi prodotti dal
transito l’elemento dell’apparenza con una motivazione
che, sulla base delle testimonianze, faceva riferimento
a transiti che venivano effettuati (con il
corrispondente effetto sul suolo) anche con macchine
agricole sin dai primi anni 40 e che non sono mai
cessati, anche se ridotti per frequenza a far data dal
1961; pertanto ha correttamente ricondotto la
fattispecie concreta, come ricostruita in fatto sulla
base delle testimonianze assunte (transiti
ultraventennali che producono il tracciato visibile e

opere visibili e permanenti e non ne era stata

che

permane

visibile)

alla

fattispecie

astratta

prevista dalla norma; occorre inoltre considerare che
non poterebbe assumere rilievo il ridursi degli
elementi che rendevano apparente la servitù dopo che
l’usucapione era maturata, ossia dopo i primi anni

all’epoca beni visibile risaliva ai primi anni ’40.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio
di motivazione e la violazione ed errata applicazione
degli artt. 1061, 1158 e 1167 c.c. e sostiene:
– che non era stata accertata la continuità del potere
di fatto sul fondo in quanto il passaggio era
indeterminato nel tempo;
– che non era stato provato

ranimus possidendi

che

invece doveva essere escluso in base a quanto riferito
dalla teste

Salucci circa il fatto che tale Gasperi

aveva chiesto il permesso così che l’attraversamento
del fondo, dopo la cessazione dell’uso agricolo, doveva
ritenersi sporadico e concesso a titolo di cortesia.
Formulando il quesito chiede se la retta applicazione
delle

richiamate norme

consenta al

giudice

di

dichiarare l’usucapione di una servitù di passaggio
sulla mera constatazione che per il fondo servente vi
sia stato un passaggio o un transito senza accertare la

Ae

’60, posto che l’inizia del transito sul tracciato

continuità di questa attività e

l’animus utendi iuri

servitutis.
2.1 Il motivo è infondato.
Quanto alla censura sul mancato accertamento della
continuità dell’esercizio del potere di fatto sul

e, per sua natura, una servitù discontinua e ogni
episodio di transito costituisce esercizio del diritto.
L’esercizio saltuario nella servitù discontinua non è
di ostacolo, in via generale, a configurarne il
possesso e

l’utilitas occorrente all’usucapione di una

servitù di passaggio non si identifica con quella
richiesta per la costituzione della servitù coattiva,
costituita dalla coltivazione e conveniente uso del
fondo.
Ove non risultino chiari segni esteriori diretti a
manifestare

l'”animus derelinquendi”,

la relazione di

fatto instaurata dal possessore con il fondo servente
non viene meno per la utilizzazione non continuativa
quando possa ritenersi che il bene sia rimasto nella
virtuale disponibilità del possessore (Cass. 22/6/2011
n. 13700).
Ciò premesso, la Corte di Appello ha ricostruito
correttamente le modalità con le quali era esercitato

fondo, occorre premettere che la servitù di passaggio

il passaggio attraverso le testimonianze e ha rilevato
che dai primi anni 40 sino al 1958 – 1960 il passaggio
(l’unico) era utilizzato per le esigenze agricole del
fondo, sia a piedi che con macchine agricole; dal 1961
al 1993 (anno in cui il Baffoni aveva acquistato il

non per questo il passaggio era cessato, seppure
esercitato meno frequentemente, come risultava dalle
testimonianze di Piccolini, Stoppini, Salucci e
Balzelli che avevano riferito di un transito, per la
strada, di macchine agricole e non, essenzialmente per
la pulizia del fondo.
Orbene, secondo i principi di diritto sopra richiamati,
queste condotte, come correttamente accertate dal
giudice del merito, erano idonee ad integrare una
attività corrispondente all’esercizio della servitù di
passaggio.
La censura è altresì infondata con riferimento alla
prova dell’animus utendi luri servitutis proprio perchè
il passaggio era utilizzato per accedere al proprio
fondo, non era precario e non era esercitato per
tolleranza altrui.
Con

riferimento

all’usucapione

di

diritti

reali

immobiliari, l’uso prolungato nel tempo di un bene non

fondo) era cessata ogni attività agricola sul fondo, ma

normalmente compatibile con la mera tolleranza,
essendo quest’ultima configurabile, di regola, nei casi
di transitorietà ed occasionalità; nella specie è stato
accertato che il passaggio era esercitato con frequenza
per almeno 18 -20 anni e successivamente, per altri 32

tuttavia cessare; in questa situazione spettava a chi
subiva l’onere di dimostrare che il passaggio era
dovuto a mera tolleranza (cfr. Cass. 11/2/2009 n.
3404).
Dalla sentenza d’appello non risulta che fossero state
esposte circostanze o altre risultanze idonee a fornire
tale prova, ne’ vi sono state indicazioni in tal senso
nell’odierno ricorso se non un richiamo ad una
testimonianza (Salucci) che, secondo quanto riportato
nel ricorso, appare generica quanto all’identificazione
del soggetto (tale Gasperi) che avrebbe chiesto un
permesso e quanto alle circostanze di luogo e di tempo
nelle quali ciò sarebbe avvenuto così che la mancata
considerazione non determina un vizio di motivazione e
neppure ne risulta la rilevanza in relazione ad una
usucapione che si è accertato maturata sin da primi
anni ’80.

anni (dal 1961 al 1993) con minore frequenza, senza

Il giudice d’appello pertanto non poteva e non doveva
ulteriormente soffermarsi sull’esistenza o meno dei
presupposti di cui all’art. 1144 c.c., con la
conseguenza che la censura di vizio motivazionale della
sentenza è del tutto infondata.

si può infatti giungere solo quando tale vizio emerga
dall’esame del ragionamento svolto dal giudice, quale
risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto,
incoerente e illogico, non già’ quando il giudice abbia
semplicemente attribuito agli elementi valutati un
valore e un significato difformi dalle aspettative e
dalle deduzioni di parte (cfr. Cass. 15805/05).
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la
violazione e falsa applicazione dell’art. 1146 c.c. e
l’omessa motivazione.
Il ricorrente sostiene che la Corte di Appello avrebbe
dichiarato l’usucapione omettendo di esaminare il
contenuto del possesso esercitato dai precedenti
proprietari e l’identità di questo rispetto al possesso
esercitato dal successore a titolo particolare (il
Baffoni) e, formulando il quesito, chiede se possa
essere dichiarata l’usucapione di una servitù di
passaggio senza esaminare il contenuto del possesso

Alla cassazione della sentenza per vizi di motivazione

esercitato dai precedenti proprietari e l’identità di
questo rispetto al possesso esercitato dal successore a
titolo particolare.
3.1 Il motivo è inammissibile per due autonome ragioni:
introduce

una

questione

di

merito

relativa

introdotta davanti ai giudici del merito e perché la
questione non è pertinente rispetto alla

ratio

decidendi secondo la quale il diritto di servitù si era
già costituito prima dell’acquisto del Baffoni e
pertanto quest’ultimo non aveva necessità di avvalersi
dell’accessione nel possesso al fine di maturare il
diritto all’usucapione; infatti l’ accessione dà luogo
all’unione di due possessi allo scopo di fruire del
beneficio collegato al sommarsi dei periodi, esigenza
che non ricorre quando l’acquisto per usucapione, come
nella specie, si è realizzato prima della successione a
titolo particolare.
Va aggiunto che la servitu’ ha carattere accessorio
rispetto alla res principale, qualita’ che fa si’ che,
come generalmente si ammette, per il principio della
cd. ambulatorieta’, essa si trasferisca assieme alla
titolarita’ del fondo dominante (tenuto conto che la
trascrizione non ha valore costitutivo del diritto)

all’accessione nel possesso che non era stata

anche in assenza di una sua espressa menzione nell’atto
di trasferimento (Cass. n. 20817 del 2011; Cass. n.
17301 del 2006; Cass. n. 6680 del 1995).
4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce l’omessa
motivazione e sostiene che con l’atto di appello aveva

fondo, all’inesistenza di un tracciato visibile,
all’irrilevanza di un accesso ad un torrione che era
situato fuori della proprietà Baffoni;
Il ricorrente aggiunge:

che la stessa CTU aveva escluso che dalle mappe

catastali e dallo stato dei luoghi potessero trarsi
elementi utili ad avvalorare la tesi dell’esistenza di
un tracciato;
– che il fondo pretesamente dominante era in stato di
abbandono,
– che il CTU non aveva considerato il mappale 207 del
quale il ricorrente era proprietario per soli 9 metri
quadrati.
4.1 Il motivo è infondato in quanto il giudice del
merito può discrezionalmente valorizzare alcune
emergenze istruttorie rispetto ad altre e così ha
operato la Corte di Appello ritenendo rilevanti
testimonianze e fotografie, ossia elementi di prova

’14

formulato censure relative alle mutate esigenze del

idonei a destituire di fondamento le evidenziate
censure o comunque a renderle irrilevanti.
Secondo la giurisprudenza di questo giudice di
legittimità, qui condivisa, non è necessario che la
motivazione prenda in esame, al fine di confutarle o

parti, essendo sufficiente che indichi le ragioni del
proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere
implicitamente rigettate tutte le argomentazioni
logicamente incompatibili con esse” (v. tra le altre
Cass. n. 12121 del 2004).
Nella specie neppure possono ritenersi incompatibili
con le prove valorizzate dalla Corte di Appello,
rilievi del CTU che ha avuto accesso ai luoghi in epoca
ampiamente successiva al maturarsi dell’usucapione o il
riferimento a mappe catastali, quando sull’esistenza
del tracciato vi erano prove dirette e fotografiche.
5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la
violazione e l’erronea applicazione dell’art. 2697 c.c.
e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di
inattendibilità dei testi da lui indotti (e alla
correlata attendibilità dei testi di parte attrice).
Il ricorrente sostiene che la Corte di Appello avrebbe
ritenuto attendibili le deposizioni dei testi di parte

condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle

attrice solo perché ritenuti meno attendibili i testi
di parte convenuta, mentre l’attendibilità avrebbe
dovuto essere valutata sulla base di quanto avevano
riferito e così ragionando avrebbe violato il principio
dell’onere della prova per il quale l’attore doveva

Il ricorrente prosegue deducendo l’inattendibilità di
un teste (Ceccolini) che avrebbe negato, contro
l’evidenza, l’esistenza di un palo sul tracciato della
servitù la cui presenza era invece confermata da altri
testi; aggiunge che le deposizioni dei testi di parte
convenuta sullo stato di abbandono del fondo
pretesamente dominante non trovavano smentita in quelle
dei testi di parte attrice.
5.1 n motivo è infondato quanto alla violazione
dell’art. 2697 c.c. perché la Corte di Appello ha
giudicato sulla base dei mezzi di prova (testimonianze)
raccolti valorizzando motivatamente alcuni piuttosto
che altri.
Il motivo è altresì infondato quanto alla pretesa
erroneità del criterio di valutazione
dell’attendibilità e dell’inattendibilità dei testi
perché l’attendibilità dei testi di parte attrice
stata valutata con riferimento a quanto essi avevano

2

i

provare il fondamento del suo diritto.

specificamente dichiarato con dichiarazioni che si
integravano vicendevolmente e la minore attendibilità
dei testi di parte convenuta, mediante richiamo alle
congrue valutazioni del primo giudice relative al
rapporto di convivenza, all’imprecisione nel riferite i

fondi; ciò è sufficiente per ritenere che sia stato
correttamente esercitato il potere discrezionale del
giudice del merito nel valutare la maggiore o minore
attendibilità dei testi e dei fatti dagli stessi
dichiarati.
Per il resto il motivo si fonda su argomenti
irrilevanti (la circostanza che un teste abbia detto di
non ricordare l’esistenza di un palo non significa che
ne negasse l’esistenza o che abbia reso false
dichiarazioni) e comunque oggetto di valutazione del
materiale probatorio nel suo complesso spettante al
giudice del merito che è stata espressa con motivazione
né carente né illogica.
6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce il vizio di
motivazione in ordine all’esistenza di una servitù
pubblica di passaggio sul proprio fondo (sul mappale
207) che aveva dichiarato sin dal primo grado e che, a
suo dire, risultava dal certificato di destinazione

fatti, alla lontananza dal luogo in cui erano ubicati i

urbanistica per i quali i mappali 205 e 207 erano a
destinazione urbanistica pedonale
6.1 Il motivo oltre che infondato nel merito (la
generica destinazione urbanistica prevista in un piano
particolareggiato non è di per sé sufficiente a creare

in quanto la servitù pubblica può coesistere con la
servitù di diritto privato e non incide sul
preesistente acquisto per usucapione, sin dai primi
anni ’60 della servitù di passaggio.
7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato’con
la condanna del ricorrente, in quanto soccombente, al
pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara estinto il
processo introdotto con il ricorso n. 1539/08, rigetta
il ricorso n. 1385/08 proposto da Augusto Umberto
Zanasi, dichiara assorbiti i ricorsi incidentali n.
4670/08 e n.4671/08.
Compensa le spese tra i ricorrenti Valerio Cappello e
Maria Angela Fabbri e il controricorrente Marco
Baffoni.
Condanna Augusto Umberto Zanasi a pagare a Marco
Baffoni le spese del giudizio di cassazione introdotto

una servitù pubblica) è inammissibile per irrilevanza

con il ricorso n.r.g. 1385/08 che liquida in euro
2.000,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 18/12/2013.

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