Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3215 del 11/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 11/02/2020), n.3215
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28055-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI,
37, presso lo studio dell’avvocato SIMONA NASOLE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ITALO GUAGLIANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2495/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CALABRIA, depositata il 31/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo contro la sentenza resa dalla CTR Calabria indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento notificato a L.V. per la ripresa a tassazione di IRPEF e IVA per l’anno 2003.
La parte intimata si è costituita con controricorso. Il motivo di ricorso proposto dall’Agenzia, fondato sulla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, art. 22, comma 1, è manifestamente fondato.
Questa Corte a Sezioni Unite, nelle recenti sentenze nn. 13452 e 13452 del 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.
La decisione della C.T.R. non risulta pertanto conforme ai suddetti principi di diritto, avendo considerato che ai fini della tempestività del deposito del ricorso in appello rilevasse la data di spedizione dello stesso a mezzo posta e non quella di ricezione dello stesso da parte del destinatario, nemmeno considerando che dalla data di ricezione dell’atto di appello, risalente al 16.5.2014 – con timbro postale -, come risulta dall’avviso di ricevimento riprodotto a pag. 10 del ricorso e non considerato dalla CTR pure sottoposto al suo esame – come emerge alla pag. 3 della sentenza – emergeva la tempestività dell’impugnazione della sentenza di primo grado – depositata l’8.4.2013, come risulta dalla sentenza impugnata (v. pag. 2 ult. periodo della parte in fatto).
Per tutto quanto sopra, idoneo a superare i rilievi difensivi esposti dal controricorrente, esposto la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, va cassata con rinvio alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione che pure provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020